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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di
lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di
organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di
altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre
iniziative nel settore del disarmo.
2. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario di
lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del
Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
Avvertenza:
Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
142 del 20 giugno 1997.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.