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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno
dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle
misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26
gennaio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21
dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti
ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno
1989, n. 234, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1998;
b) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22
febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 45.000 milioni per l'anno
1997, 20.000 milioni per l'anno 1998 e 70.000 milioni per l'anno
1999;
c) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto- legge
24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994,
n.132, in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000
milioni per L'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La direttiva 87/167/ CEE del Consiglio del 26 gennaio
1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 69 del 12 marzo 1987, reca norme sugli aiuti
alla costruzione navale.
- La direttiva 90/684 /CEE del 21 dicembre 1990,
ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2 serie speciale
- n. 20 dell'11 marzo 1991, reca norme sugli aiuti alla
costruzione navale.
- L'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n 234
(Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed
armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca
applicata al settore navale) e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per le nuove costruzioni delle navi
complete e per i lavori e le unita' di cui all'art. 1
il Ministro della marina mercantile puo' concedere
alle imprese di costruzione navale nazionali, per i
contratti di costruzione stipulati nel periodo dal l
gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato
sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese
eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a
quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per
cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta
percentuale e' ridotta al 20 per cento per le commesse
relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6
milioni di ECU.
2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina
mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto
disposto dall'art. 4, parag rafo 3, della direttiva CEE,
stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di
contribuzione previste nel comma 1.
3. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al
massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai
6 milioni di ECU, nei casi di:
a) proposte commesse per le quali le imprese di
costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in
concorrenza con cantieri di Paesi terzi;
b) proposte di commesse per le quali le imprese di
costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in
concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali
applichino aiuti piu' elevati rispetto a quelli previsti
dal comma 1;
c) commesse per la costruzione di navi destinate al
traffico di cabotaggio.
4. Qualora la Commissione delle Comunita'
economiche europee richieda la notifica preventiva delle
proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5,
dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione
dell'aiuto e' sospesa fino all'autorizzazione della
Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso
aiuto.
5. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a
quelle indicate nel presente articolo per le commesse
provenienti da Paesi in via di sviluppo sempre che
ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo
7, della direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono
previamente notificate alla Commissione delle Comunita'
economiche europee per la verifica della specifica
componente "sviluppo dell'aiuto proposto e della
conformita' dello stesso con le condizioni stabilite
dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico), richiamate dall'art. 4, paragrafo 7, della
direttiva CEE.
6. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso anche per
lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati
nel periodo dal l gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non
si applica per detti lavori la riduzione prevista per le
costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.
7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai
fini della concessione dei contributi di cui al comma
1, le dichiarazioni di costruzione in. proprio
dell'impresa di costruzione navale, purche' la data di
inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto
comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore
dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio
dei lavori.
8. Il contributo e' riferito alla data di
stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza
di contratto e nel caso di trasformazione e
modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.
9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del
contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente
articolo, e' effettuato in sede di liquidazione fiscale,
tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso e'
effettivamente corrisposto, sulla base del tasso
commerciale.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno
1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire
222.000 milioni per l'anno 1991".
- Il testo degli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564 (Provvedimenti a favore
dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore
navale) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per le nuove costruzioni delle unita' di
cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile puo'
concedere alle imprese di costruzione navale nazionali,
iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV detta
legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di
costruzione stipulati nel periodo dal l gennaio 1991 al
31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore
contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per
cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni
1992 e 1993. La predetta percentuale e'
rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed
al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le
commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore
ai 10 milioni di ECU.
2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio
decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4,
paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di
contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno
1994.
3. Qualora la Commissione delle Comunita'
economiche europee richieda la notifica preventiva delle
proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5
dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto
e' sospesa fino alla comunicazione agli interessati
dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi
i termini previsti per lo stesso aiuto.
4. Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a
quelle indicate nel presente articolo per le commesse
provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa
notifica alla CEE, sempre che ricorrano le
condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della
direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi
di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla
vigente normativa in materia.
5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa
relativa alla costruzione di unita' di valore inferiore
ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale
sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non
appartenenti alla Comunita' economica europea, il
Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione
della Commissione delle Comunita' economiche europee,
puo' elevare l'aliquota di contribuzione applicabile
per tali unita' senza tuttavia superare l'aliquota
prevista per le commesse di valore superiore ai 10
milioni di ECU, sempreche' l'impresa stessa provi che tale
elevazione del livello di aiuto e' necessaria a contrastar
e nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria
ed a consentire l'acquisizione della commessa.
6. Il contributo e' riferito alla data di
stipulazione del contratto di costruzione".
"Art. 4. - 1. Per le iniziative di trasformazione
delle unita' indicate all'art. 2, rispondenti alle
caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo,
il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle
imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi
speciali di cui al titolo IV della legge l4 giugno l989,
n. 234, per lavori commessi nel periodo dal l gennaio l99l
al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore
contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per
cento per l'anno l991 ed al 4,5 per cento per gli anni
1992 e 1993.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai
lavori di traformazione navale riguardanti unita',
indicate al comma stesso, aventi, prima della
trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore
alle 1.000 tonnellate, purche' i lavori eseguiti comportino
modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del
sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei
passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo
prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di
lire.
3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono
stabilite le aliquote di contribuzione da applicare
ai contratti stipulati nell'anno 1994.
4. Il contributo e' riferito alla data di
stipulazione del contratto.
5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di
trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale
sia in concorrenza con una o piu' imprese di Paesi non
appartenenti alla Comunita' europea, il Ministro della
marina mercantile, previa autorizzazione della
Commissione delle Comunita' economiche europee,
puo' elevare l'aliquota di contribuzione di cui al
comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista
dal comma 1 dell'art. 3, sempreche' l'impresa stessa
provi che tale elevazione del livello di aiuto e'
necessaria a contrastare nel caso specifico la
concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione
della commessa".
"Art. 10. - 1. Per i lavori relativi alla costruzione
delle unita' di cui all'art. 2 ed alla trasformazione
delle medesime unita' alle condizioni di cui al comma 2
dell'art. 4, sempreche' tali lavori siano effettuati nei
cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'art. 19
della legge 14 giugno l989, n. 234, o nei cantieri dei
Paesi membri della Comunita' europea, il Ministro
della marina mercantile puo' concedere alle imprese
aventi i requisiti per essere proprietarie di navi
italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice
della navigazione un contributo inteso a ridurre i
relativi oneri finanziari.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' inteso ad
allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi
nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio
dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti
all'esportazione di navi) e successive modifiche, di
seguito denominata ''accordo OCSE''.
3. Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale
dell'opera ed e' concesso ad iniziative i cui contratti
siano stati stipulati nel periodo dal 1 gennaio 1991 al
31 dicembre 1994. Per le sole unita' adibite in via
esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo
e' ragguagliato oltreche' al prezzo contrattuale
dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto
di due mute di contenitori.
4. L'importo del contributo non puo' essere
superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento
a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e
della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso
di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di
riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito
navale, fissato semestralmente con proprio decreto del
Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto".