Legge Ordinaria n. 261 del 31/07/1997 G.U. n. 183 del 7 Agosto 1997
Rifinanziamento delle leggi di sostegno all' industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
    1.  Per  consentire  ulteriori interventi finalizzati al sostegno
dell'industria  cantieristica  ed armatoriale, con l'attuazione delle
misure  previste  dalla  direttiva  87/167/CEE  del Consiglio, del 26
gennaio  1987,  e  dalla  direttiva  90/684/CEE del Consiglio, del 21
dicembre  1990,  sono  autorizzati  nel triennio 1997-1999 i seguenti
ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:
    a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno
1989, n. 234, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1998;
    b)   per   gli  interventi  di  cui  agli  articoli  3  e  4  del
decreto-legge  24  dicembre  1993,  n. 564, convertito dalla legge 22
febbraio  1994,  n. 132, in ragione di lire 45.000 milioni per l'anno
1997,  20.000  milioni  per  l'anno  1998 e 70.000 milioni per l'anno
1999;
    c)  per  gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto- legge
24  dicembre  1993,  n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994,
n.132,  in  ragione  di  lire  40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000
milioni per L'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi
          sull'emanazione      dei   decreti   del  Presidente  della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            - La direttiva  87/167/ CEE del Consiglio del  26 gennaio
          1987,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale delle Comunita'
          europee  n. L 69 del 12 marzo 1987, reca norme sugli  aiuti
          alla costruzione navale.
            -  La    direttiva  90/684  /CEE  del 21   dicembre 1990,
          ripubblicata nella Gazzetta  Ufficiale - 2  serie  speciale
          -  n.  20   dell'11 marzo 1991, reca norme sugli aiuti alla
          costruzione navale.
            -  L'art.  2  della  legge   14 giugno   1989,   n    234
          (Disposizioni  concernenti  l'industria  navalmeccanica  ed
          armatoriale  e  provvedimenti  a   favore   della   ricerca
          applicata al settore navale) e' il seguente:
            "Art.  2.  -  1.  Per  le  nuove   costruzioni delle navi
          complete e per i lavori  e le  unita'  di  cui all'art.   1
          il    Ministro della   marina mercantile  puo'    concedere
          alle  imprese  di    costruzione  navale nazionali,  per  i
          contratti  di  costruzione  stipulati  nel  periodo  dal  l
          gennaio 1987 al 31 dicembre  1990, un contributo  calcolato
          sul   valore   contrattuale   prima   dell'aiuto,  comprese
          eventuali aggiunte o varianti di data   certa  anteriore  a
          quella di ultimazione  della costruzione, pari  al  28  per
          cento    per    gli anni   1987   e   1988.   La   predetta
          percentuale e'  ridotta al 20  per cento   per le  commesse
          relative  a  nuove  costruzioni  di  valore  inferiore ai 6
          milioni di ECU.
            2. Per gli  anni 1989 e 1990, il Ministro   della  marina
          mercantile,  con proprio  decreto, tenuto  conto di  quanto
          disposto  dall'art. 4, parag rafo  3, della  direttiva CEE,
          stabilisce     eventuali  variazioni   alle   aliquote   di
          contribuzione previste nel comma 1.
            3.  Il  Ministro della marina  mercantile puo' stabilire,
          con proprio decreto, le aliquote del contributo  fino    al
          massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai
          6 milioni di ECU, nei casi di:
            a)  proposte  commesse  per  le    quali  le  imprese  di
          costruzione navale  nazionali  vengano    a  trovarsi    in
          concorrenza  con cantieri  di Paesi terzi;
            b)    proposte di  commesse per  le quali  le imprese  di
          costruzione navale  nazionali    vengano  a    trovarsi  in
          concorrenza  con    imprese  di  Paesi comunitari   i quali
          applichino aiuti  piu' elevati  rispetto a quelli  previsti
          dal comma 1;
            c)  commesse   per la   costruzione di navi  destinate al
          traffico di cabotaggio.
            4.    Qualora    la    Commissione    delle     Comunita'
          economiche   europee richieda la  notifica preventiva delle
          proposte di singoli  aiuti ai sensi  del   paragrafo     5,
          dell'art.    4   della    direttiva   CEE,   la concessione
          dell'aiuto  e'  sospesa   fino   all'autorizzazione   della
          Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso
          aiuto.
            5.  Il  Ministro della marina  mercantile puo' stabilire,
          con proprio decreto,  aliquote  di contributo  superiori  a
          quelle indicate  nel presente   articolo per   le  commesse
          provenienti  da    Paesi  in   via di sviluppo   sempre che
          ricorrano le  condizioni previste   dall'art. 4,  paragrafo
          7, della  direttiva CEE. Le singole proposte  di aiuto sono
          previamente   notificate alla  Commissione delle  Comunita'
          economiche europee  per    la  verifica   della   specifica
          componente    "sviluppo  dell'aiuto   proposto    e   della
          conformita'  dello   stesso  con  le condizioni   stabilite
          dal     gruppo     di    lavoro      n.    6      dell'OCSE
          (Organizzazione   per   la  cooperazione    e  lo  sviluppo
          economico), richiamate  dall'art.  4,  paragrafo  7,  della
          direttiva CEE.
            6. Il contributo di cui al comma  1 e' concesso anche per
          lavori di trasformazione  e modificazione  navale  iniziati
          nel   periodo dal  l gennaio 1987 al 31 dicembre 1990.  Non
          si applica per detti lavori la riduzione  prevista  per  le
          costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.
            7.    Ai contratti  di  costruzione sono  assimilate,  ai
          fini  della concessione dei  contributi di   cui  al  comma
          1,   le      dichiarazioni  di  costruzione  in.    proprio
          dell'impresa di costruzione   navale, purche'  la  data  di
          inizio  dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto
          comma 1. In tale caso le  aliquote si calcolano sul  valore
          dichiarato  dall'impresa con riferimento all'anno di inizio
          dei lavori.
            8.   Il   contributo   e'   riferito   alla    data    di
          stipulazione   del contratto di  costruzione o, in  assenza
          di    contratto  e  nel     caso  di  trasformazione      e
          modificazione  navale,  alla data  di  inizio  dei lavori.
            9.  Il  calcolo per riferire il  contributo alla data del
          contratto o di inizio dei   lavori, ai sensi  del  presente
          articolo,  e'  effettuato in sede di  liquidazione fiscale,
          tenendo conto dei tempi  con cui il  contributo  stesso  e'
          effettivamente    corrisposto,   sulla   base   del   tasso
          commerciale.
            10. Per le finalita' di cui    al  presente  articolo  e'
          autorizzata  la  spesa  di  lire 44.600 milioni per  l'anno
          1989, di lire 83.000 milioni per  l'anno  1990  e  di  lire
          222.000 milioni per l'anno 1991".
            -  Il testo   degli articoli 3, 4 e 10  del decreto-legge
          24  dicembre  1993,  n.  564  (Provvedimenti     a   favore
          dell'industria  navalmeccanica  e della ricerca nel settore
          navale) e' il seguente:
            "Art. 3. - 1. Per le nuove costruzioni  delle  unita'  di
          cui  all'art.   2, il Ministro della marina mercantile puo'
          concedere alle imprese  di  costruzione  navale  nazionali,
          iscritte  agli  albi  speciali   di cui al titolo IV  detta
          legge   14 giugno   1989, n. 234,   per  i    contratti  di
          costruzione  stipulati nel   periodo dal l gennaio 1991  al
          31 dicembre 1994,  un   contributo,  calcolato  sul  valore
          contrattuale   prima dell'aiuto, non superiore  al  13  per
          cento  per  l'anno  1991  ed al 9 per cento  per  gli  anni
          1992      e    1993.    La    predetta    percentuale    e'
          rispettivamente  ridotta al 9 per cento  per l'anno 1991 ed
          al 4,5 per cento   per gli   anni 1992   e  1993    per  le
          commesse  relative  a nuove costruzioni di valore inferiore
          ai 10 milioni di ECU.
            2. Il  Ministro  della  marina  mercantile,  con  proprio
          decreto,  tenuto  conto  di   quanto disposto dall'art.  4,
          paragrafo 3,  della direttiva CEE, determina le aliquote di
          contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno
          1994.
            3.    Qualora    la    Commissione    delle     Comunita'
          economiche   europee richieda la  notifica preventiva delle
          proposte di  singoli    aiuti  ai  sensi  del  paragrafo  5
          dell'art.  4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto
          e'  sospesa  fino  alla  comunicazione   agli   interessati
          dell'autorizzazione   della   Commissione  e  sono  sospesi
          i  termini previsti per lo stesso aiuto.
            4. Il Ministro della marina   mercantile puo'  stabilire,
          con proprio decreto,  aliquote  di contributo  superiori  a
          quelle  indicate   nel presente   articolo per  le commesse
          provenienti da    Paesi  in    via  di  sviluppo,    previa
          notifica    alla    CEE,    sempre     che   ricorrano   le
          condizioni  previste  dall'art.    4,  paragrafo  7,  della
          direttiva  CEE  e l'iniziativa sia conforme agli  indirizzi
          di politica di  cooperazione  allo  sviluppo  di  cui  alla
          vigente normativa in materia.
            5.    Qualora,   per   l'acquisizione   di una   commessa
          relativa  alla costruzione  di unita'  di valore  inferiore
          ai 10  milioni di  ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale
          sia in concorrenza con una o piu' imprese  di    Paesi  non
          appartenenti   alla      Comunita'  economica  europea,  il
          Ministro della  marina  mercantile,  previa  autorizzazione
          della Commissione   delle  Comunita'   economiche  europee,
          puo'    elevare l'aliquota   di  contribuzione  applicabile
          per  tali  unita'   senza tuttavia   superare    l'aliquota
          prevista    per   le   commesse di   valore superiore ai 10
          milioni di ECU, sempreche' l'impresa stessa provi che  tale
          elevazione  del livello di aiuto e' necessaria a contrastar
          e nel caso  specifico   la   concorrenza   extracomunitaria
          ed  a  consentire l'acquisizione della commessa.
            6.    Il    contributo   e'   riferito   alla   data   di
          stipulazione  del contratto di costruzione".
            "Art.  4. -  1. Per   le iniziative    di  trasformazione
          delle   unita'   indicate   all'art.  2,  rispondenti  alle
          caratteristiche di cui al comma 2 del   presente  articolo,
          il  Ministro   della marina  mercantile puo' concedere alle
          imprese navalmeccaniche    nazionali,  iscritte  agli  albi
          speciali  di  cui al titolo IV della  legge l4 giugno l989,
          n. 234, per lavori commessi nel periodo dal l gennaio  l99l
          al  31  dicembre  1994 un contributo, calcolato  sul valore
          contrattuale prima   dell'aiuto, non  superiore  al  9  per
          cento  per  l'anno    l991 ed al 4,5 per cento per gli anni
          1992 e 1993.
            2.  Gli  aiuti di  cui  al  comma 1  si  riferiscono   ai
          lavori    di  traformazione  navale    riguardanti  unita',
          indicate  al     comma  stesso,  aventi,   prima      della
          trasformazione,  stazza lorda  internazionale non inferiore
          alle 1.000 tonnellate, purche' i lavori eseguiti comportino
          modifiche radicali del  piano di carico, dello scafo,   del
          sistema  di  propulsione,  delle  cabine  e  servizi    dei
          passeggeri ed abbiano valore  contrattuale      complessivo
          prima     dell'aiuto  non   inferiore   ai 2.500.000.000 di
          lire.
            3. Con il decreto  di cui al comma 2 dell'art.    3  sono
          stabilite  le aliquote   di   contribuzione  da   applicare
          ai  contratti  stipulati nell'anno 1994.
            4.   Il   contributo   e'   riferito   alla    data    di
          stipulazione  del contratto.
            5.    Qualora,  per    l'assunzione di   un'iniziativa di
          trasformazione navale, un'impresa  navalmeccanica nazionale
          sia in  concorrenza con una o piu' imprese di    Paesi  non
          appartenenti  alla  Comunita'  europea, il   Ministro della
          marina    mercantile,     previa  autorizzazione      della
          Commissione      delle   Comunita'    economiche   europee,
          puo'    elevare l'aliquota   di   contribuzione  di  cui al
          comma  1,  senza   tuttavia superare   l'aliquota  prevista
          dal    comma 1   dell'art. 3,   sempreche' l'impresa stessa
          provi che tale    elevazione  del  livello  di    aiuto  e'
          necessaria     a   contrastare    nel  caso   specifico  la
          concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione
          della commessa".
            "Art. 10. - 1. Per i   lavori relativi  alla  costruzione
          delle  unita'  di  cui  all'art.   2 ed alla trasformazione
          delle  medesime unita' alle condizioni  di cui  al comma  2
          dell'art.  4, sempreche'  tali lavori siano effettuati  nei
          cantieri nazionali  iscritti negli albi  di cui all'art. 19
          della legge 14 giugno  l989, n. 234, o   nei  cantieri  dei
          Paesi    membri   della   Comunita'   europea, il  Ministro
          della    marina  mercantile  puo'  concedere  alle  imprese
          aventi   i   requisiti  per  essere  proprietarie  di  navi
          italiane ai sensi degli articoli 143    e  144  del  codice
          della    navigazione  un  contributo   inteso a ridurre   i
          relativi oneri finanziari.
            2.  Il contributo  di cui  al   comma 1   e' inteso    ad
          allineare    le  condizioni  praticate dagli enti creditizi
          nazionali a quelle conformi alla risoluzione del  Consiglio
          dell'OCSE  del  3    agosto  1981  (accordo  sui    crediti
          all'esportazione    di   navi) e  successive modifiche,  di
          seguito denominata ''accordo OCSE''.
            3. Il contributo e'  ragguagliato al prezzo  contrattuale
          dell'opera  ed e'   concesso ad iniziative  i cui contratti
          siano  stati stipulati nel  periodo dal  1 gennaio  1991 al
          31 dicembre  1994. Per  le sole unita'   adibite  in    via
          esclusiva  al   trasporto   di contenitori,   il contributo
          e'  ragguagliato   oltreche'    al  prezzo     contrattuale
          dell'opera,  al  prezzo contrattuale  relativo all'acquisto
          di due mute di contenitori.
            4.   L'importo   del   contributo    non   puo'    essere
          superiore    alla differenza  tra due  piani d'ammortamento
          a rate  costanti, riferiti all'80  per cento  del prezzo  e
          della  durata prevista  dall'accordo OCSE, l'uno  al  tasso
          di  cui  al  citato  accordo  OCSE  e  l'altro  al tasso di
          riferimento da  applicare ai finanziamenti per  il  credito
          navale,  fissato  semestralmente  con proprio decreto   del
          Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto".

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