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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Attivita' di valutazione di leggi e provvedimenti in materia di
sostegno alle attivita' economiche e produttive
1. Al fine di effettuare attivita' di valutazione e controllo
sull'efficacia e sul rispetto delle finalita' delle leggi e dei
conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle
attivita' economiche e produttive, il Governo, entro il mese di
aprile di ogni anno, presenta alle commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati competenti in materia
industriale una relazione illustrativa delle caratteristiche e
dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in
materia di sostegno alle attivita' economiche e produttive,
tracciando per ciascuno di essi un quadro articolato territorialmente
delle somme impegnate e di quelle erogate, degli investimenti
attivati e dell'impatto occupazionale attivato e quant'altro sia
ritenuto utile per una valutazione dei provvedimenti in questione.
Detta relazione dovra', inoltre fornire sempre in forma articolata,
elementi di monitoraggio, rispetto agli andamenti degli anni
precedenti, nonche' l'illustrazione dei risultati dell'attivita' di
vigilanza e di controllo esercitata dal Governo anche nei confronti
di societa' o enti vigilati dalle pubbliche amministrazioni, ovvero
dalle medesime direttamente o indirettamente controllati, al fine di
mettere in grado le Commissioni di valutare l'efficacia di detti
provvedimenti.
2. Le Commissioni parlarnentari, nella loro attivita' di
valutazione e controllo di cui al comma 1, possono richiedere
informazioni ed elementi conoscitivi relativi a singoli soggetti
pubblici e privati beneficiari di finanziamenti derivanti da leggi e
provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive
direttamente alla struttura di cui al comma 3.
3. Al fine di corrispondere alle esigenze informative e di
monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle
attivita' economiche e produttive e' istituita presso il ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato una apposita
struttura, utilizzando le risorse di personale e strumentali in
essere presso il medesimo.
4. I soggetti pubblici e privati, beneficiari di finanziamenti
derivanti da leggi e provvedimenti di sostegno alle attivita'
economiche e produttive, sono tenuti a fornire al ministero
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ogni elemento
informativo relativo all'utilizzazione di detti finanziamenti,
ritenuto dal medesimo utile per le attivita' di cui al presente
articolo.
5. Le Commissioni parlamentari di cui al comma 1 possono riferire
alle Assemblee delle Camere con una relazione annuale da presentare
prima dell'inizio della sessione di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi del l'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.