Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Sostituzione dell'articolo 513
del codice di procedura penale
1. L'articolo 513 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 513 (Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso
delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare ). - 1. Il
giudice, se l'imputato e' contumace o assente ovvero rifiuta di
sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data
lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al
pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico
ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni non possono essere
utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate
nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo
i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a
domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo
previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non e'
possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere
all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione
dell'articolo 512 qualora la impossibilita' dipenda da fatti o
circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il
dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere, il giudice
dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni
soltanto con l'accordo delle parti.
3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 511".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 210 del codice di
procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356:
"Art. 210 (Esame di persona imputata in un procedimento
connesso). - 1. Nel dibattimento, le persone imputate
in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12,
nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto
separatamente, sono esaminate a richiesta di parte,
ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di
ufficio.
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il
quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo.
Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un
difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In
mancanza di un difensore di fiducia e' designato un
difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte
le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto
disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facolta' di
non rispondere.
5. All'esame si applicano le disposizioni previste
dagli articoli 194, 195, 499 e 503.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle persone imputate di un reato collegato a quello
per cui si procede, nel caso previsto dall'art. 371 comma
2 lettera b)".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 512 del codice di
procedura penale, come modificato dall'art. 8, comma 2,
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356:
"Art. 512 (Lettura di atti per sopravvenuta
impossibilita' di ripetizione). - 1. Il giudice, a
richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli
atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico
ministero, e dal giudice nel corso della udienza
preliminare quando, per fatti o circostanze
imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la
ripetizione".
- Per il testo dell'art. 392 del codice di procedura
penale, si veda la nota all'art. 4.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 511 del codice di
procedura penale:
"Art. 511 (Letture consentite). - 1. Il giudice, anche
di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o
parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il
dibattimento.
2. La lettura di verbali di dichiarazioni e' disposta
solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno
che l'esame non abbia luogo.
3. La lettura della relazione peritale e' disposta
solo dopo l'esame del perito.
4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di
querela o di istanza e' consentita ai soli fini
dell'accertamento della esistenza della condizione di
procedibilita'.
5. In luogo della lettura, il giudice, anche di
ufficio, puo' indicare specificamente gli atti
utilizzabili ai fini della decisione. L'indicazione
degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone
tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si
tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa
richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice e'
vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un
serio disaccordo sul contenuto di essi.
6. La facolta' di chiedere la lettura o l'indicazione
degli atti, prevista dai commi 1 e 5, e' attribuita
anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma
dell'articolo 93".