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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Piano degli interventi relativi a mete storiche e religiose
inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000
in localita' al di fuori del Lazio)
1. Entro il termine di cui all'articolo 2, comma 11, il
Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate
ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
approva con proprio decreto il piano degli interventi di interesse
nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di
pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la
celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori
del Lazio.
2. Il piano puo' essere modificato ed integrato sulla base delle
proposte presentate dai soggetti di cui al comma 4, lettera a) alla
luce delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3, nonche' in
relazione alle eventuali revoche del finanziamento pubblico disposte
ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
3. Gli interventi individuati nel piano devono riguardare
esclusivamente i settori dell'accoglienza, della ricettivita' a basso
costo o in comunita' religiose e dei relativi servizi, comprese le
aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a favorire gli
accessi e la mobilita' dei disabili e delle persone non
autosufficienti e l'abbattimento delle barriere architettoniche e
sensoriali, nonche' i beni culturali e di carattere religioso, in
modo da assicurare la piena rispondenza alle finalita' dei
pellegrinaggi giubilari.
4. Il piano individua gli interventi ammessi al finanziamento di
cui all'articolo 3, ne valuta le finalita' anche in rapporto
all'utilizzo, successivo al Giubileo del 2000, delle opere previste
dagli interventi stessi e indica per ciascuno di essi:
a) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli enti pubblici, gli enti di
cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i soggetti di
cui all'articolo 27 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso
esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n. 810, e le societa'
ad intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del
finanziamento;
b) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
dell'intervento, incluse quelle eventualmente occorrenti per le
finalita' di cui all'articolo 2, comma 13, l'entita' del
finanziamento concesso e le modalita' di copertura della eventuale
quota residuale;
c) i termini entro i quali devono essere perfezionati gli
adempimenti amministrativi occorrenti;
d) i termini, non successivi al 31 ottobre 1999, entro i quali le
opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.
5. I finanziamenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e
3, da realizzare su aree ubicate almeno parzialmente su territorio
della Santa Sede, ed almeno parzialmente di proprieta' della stessa,
sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di
note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalita' di
attuazione degli interventi.
6. Il piano individua altresi' gli interventi, anche di privati,
per la cui realizzazione e' consentita l'applicazione delle procedure
di cui all'articolo 7, commi 4-sexies e seguenti, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, senza oneri a
carico dello Stato. Le anzidette disposizioni si applicano anche agli
interventi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651,
proposti anche dai privati, all'interno della regione Lazio.
7. I fondi disponibili degli enti previdenziali relativi all'anno
1996, non impegnati per le quote di cui all'articolo 2, comma 6,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad
investimenti per residenze di accoglienza, al recupero di edifici di
valore storico-artistico ed alla realizzazione di strutture sanitarie
e di altre strutture di interesse pubblico, che rimarranno di
proprieta' degli enti e, successivamente, saranno posti a reddito o
utilizzati per fini istituzionali, nell'ambito degli interventi
previsti dal presente articolo. Gli enti, previa intesa con i comuni
nel cui ambito sono localizzati gli interventi, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i
piani dei propri investimenti da sottoporre all'approvazione della
Commissione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere inseriti nel
piano di cui al presente articolo.
8. Il piano stabilisce infine le iniziative di comunicazione e
promozione da affidare all'Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT) nell'ambito delle sue attivita' istituzionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autono me, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministra zioni in
relazione a quella dei corrispondenti uf fici e servizi dei
Paesi della Comunita' europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubbli co,
contenendo la spesa complessiva per il personale,
diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro
pubblico con quella del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi com presi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed am ministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunita' montane, e loro
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie,
gli istituti autonomi case popolari, le camere di
commercio, in dustria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario na zionale.
3. Le disposizioni del presente decreto costi
tuiscono principi fondamentali ai sensi dell'arti colo
117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si
attengono ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei
rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
costituiscono altresi', per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, norme fondamentali di riforma economicosociale
della Repubblica".
- Il testo dell'art. 1 della legge 20 maggio
1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni
ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio nelle diocesi), e' il seguente:
"Art. 1. - Gli enti costituiti o approvati
dall'autorita' ecclesiastica, aventi sede in Italia, i
quali abbiano fine di religione o di culto, possono
essere riconosciuti come persone giuridiche agli
effetti civili con decreto del Presidente della
Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato".
- L'art. 27 del Concordato fra la Santa Sede e
l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929,
n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro
allegati annessi e del Concordato, sottoscritti, in
Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929)
e' il seguente:
"Art. 27. - Le Basiliche della Santa Casa di
Loreto, di San Francesco in Assisi e di Sant'Antonio in
Padova con gli edifici ed opere annesse, eccettuate
quelle di carattere meramente laico, saranno cedute
alla Santa Sede e la loro amministrazione spettera'
liberamente alla medesima. Saranno parimenti liberi da ogni
ingerenza dello Stato e da conversione gli altri enti
di qualsiasi natura gestiti dalla Santa Sede in Italia
nonche' i Collegi di missioni. Restano, tuttavia, in
ogni caso applicabili le leggi italiane concernenti
gli acquisti dei corpi morali.
Relativamente ai beni ora appartenenti ai detti
Santuari, si procedera' alla ripartizione a mezzo di
commissione mista, avendo riguardo ai diritti dei terzi
ed alle dotazioni neccessarie alle dette opere meramente
laiche.
Per gli altri Santuari, nei quali esistano
amministrazioni civili, subentrera' la libera gestione
dell'autorita' ecclesiastica, salva, ove del caso, la
ripartizione dei beni a norma del precedente
capoverso".
- Il testo dell'art. 7, commi 4 - sexies e seguenti,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in
materia di lavori pubblici ), e' il seguente:
"4-sexies. Per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e
assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione
di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice,
su proposta del responsabile unico convoca una
conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa
comunicazione alle amministrazioni interessate del
progetto di cui al comma 5 del presente articolo,
almeno trenta giorni prima della data di
convocazione della conferenza. Per la predetta
finalita' puo' altresi' procedersi ai sensi degli
articoli 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990.
5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto
definitivo, successivamente alla pronuncia da parte
dell'amministrazione competente in ordine alla
valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla
normativa vigente, da rendere nel termine di novanta
giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a
consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti
comunitari entro la scadenza per essi prevista.
Trascorsi i termini di cui al primo periodo del
presente comma, la stessa amministrazione e' tenuta ad
esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza
di servizi anche sul progetto preliminare al fine di
concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento,
in se e di presentazione del progetto definitivo, delle
intese, dei pareri, delle concessioni, delle
autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli
assensi di cui alle vigenti norme.
6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le
forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di
servizi, nonche' degli atti da cui risultano le
determinazioni assunte da ciascuna amministrazione
interessata.
7. La conferenza di servizi puo' richiedere, se
necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai
progettisti.
8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella
conferenza di servizi nel rispetto delle norme
ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono
rappresentate da soggetti che dispongono, per delega
ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei
poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione
rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
8-bis. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia
risultato assente o comunque non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza e' riconvocata
per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo
giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo
dalla presenza della totalita' delle amministrazioni
inviate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza
dei soggetti intervenuti.
8-ter. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilita', le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
8-quater. Le regioni a statuto ordinario provvedono a
disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con
i principi di cui al presente articolo, per gli
interventi di competenza regionale e locale.
8-quinquies. Il termine per i controllo di legittimita'
su gli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato
e' fissato in trenta giorni e puo essere interrotto per
non piu' di due volte per un massimo di dieci
giorni per la richiesta di chiarimenti
all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al
comma 6 dell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367".
- Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 551, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1996, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651
(Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), reca:
"Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000".
- Il comma 6 dell'art. 2 della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente: "6. L'INAIL puo' destinare in
via prioritaria una quota fino al 15 per cento dei
fondi disponibili, su delibera del consiglio di
amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di
immobili, anche tramite accensione di mutui da destinare a
strutture da locare al Servizio sanitario nazionale
ovvero a centri per la riabilitazione, da destinare
in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e da
gestire, previa intesa con le regioni, nei limiti dello
standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1
per mille riservato alla riabilitazione ed alla
lungodegenza post - acuzie".
- Si riporta il comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 16
febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n.
335, in materia di dismissioni del patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di
investimenti degli stessi in campo immobiliare): "4. Gli
enti possono destinare una percentuale non superiore al
15 per cento dei fondi disponibili all'acquisto di
immobili, tramite le societa' di intermediazione di
cui all'art. 7, da destinare a finalita' di pubblico
interesse con particolare riguardo ai settori sanitario,
dell'istruzione e della ricerca, previa verifica
da parte dell'Osservatorio di cui all'art. 10 della
redditivita' prevedibile e comunque assicurando una
equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio
nazionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre, 1995, n.
549".