Legge Ordinaria n. 276 del 22/07/1997 G.U. n. 192 del 19 Agosto 1997
Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
           Ambito di applicazione e finalita' della legge; 
                nomina dei giudici onorari aggregati 
    1.  La  presente  legge  ha  per  oggetto  la   definizione   dei
procedimenti civili pendenti davanti al tribunale alla  data  del  30
aprile 1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione e quelli per  i
quali e' prevista riserva di collegialita' come indicati nel  secondo
comma dell'articolo 48  dell'ordinamento  giudiziario  approvato  con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 come modificato dall'articoio 88
della  legge  26  novembre  1990,  n.  353.  Si  applica   anche   ai
procedimenti  gia'  assunti  in  decisione  che  siano   rimessi   in
istruttoria con ordinanza collegiale. 
    2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma  1,  e  con
l'obiettivo di darvi luogo  nel  tempo  massimo  di  cinque  anni  si
procedera', nei modi e termini previsti dalla  presente  legge,  alla
nomina di giudici onorari aggregati  nel  numero  di  mille.  Possono
essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato: 
    a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo; 
    b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; 
    c)  i  professori  universitari  e  i  ricercatori   universitari
confermati in materie giuridiche. 
    3. Entro tre mesi dalla data  di  pubblicazione  nella  "Gazzetta
Ufficiale" della presente legge, con decreto del ministro di Grazia e
giustizia, sentito il Consiglio superiore  della  magistratura,  sono
individuati i tribunali  presso  cui  vengono  istituite  le  sezioni
stralcio previste dall'articolo 11 e sono determinati il numero delle
sezioni e la pianta organica dei  giudici  onorari  aggregati  e  del
relativo personale ausiliario. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            -  Si  riporta,    per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art.  48  del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
          giudiziario) come modificato dall'art. 88  della  legge  26
          novembre 1990, n. 353 (Provv. urg. per il processo civile):
            "Art.  48.    - In materia  penale il tribunale ordinario
          giudica col numero invariabile di tre votanti.
            In  materia  civile  il   tribunale   ordinario   giudica
          col  numero invariabile di tre votanti:
              1) nei giudizi di appello;
            2)  nei  giudizi nei quali   e' obbligatorio l'intervento
          del pubblico ministero;
              3) nei giudizi devoluti alle sezioni specializzate;
              4) nei procedimenti in camera di consiglio;
            5)    nei    giudizi  di    opposizione,    impugnazione,
          revocazione  e    in  quelli  conseguenti  a  dichiarazioni
          tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo   1942,
          n.  267,  al  decreto-legge  30    gennaio  1979,  n.   26,
          convertito, con modificazioni, dalla  legge 3 aprile  1979,
          n.  95,  e   alle altre   leggi  speciali disciplinanti  la
          liquidazione  coatta amministrativa;
            6)  nei    giudizi  di  omologazione     del   concordato
          fallimentare  e del concordato preventivo;
            7)  nei giudizi  di responsabilita' da chiunque  promossi
          contro gli organi   amministrativi   e di   controllo,    i
          direttori  generali    e    i  liquidatori   e ogni   altra
          controversia  avente per  oggetto rapporti sociali    nelle
          societa',    nelle   mutue   assicuratrici     e   societa'
          cooperative, nelle associazioni  in  partecipazione  e  nei
          consorzi;
            8) nei  giudizi di cui agli  articoli 784 e seguenti  del
          codice di procedura civile;
            9) nei giudizi di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117.
            Il    tribunale   ordinario,   salve    le   disposizioni
          relative  alla composizione  delle sezioni   specializzate,
          quando    giudica in  forma collegiale decide con il numero
          invariabile di tre votanti.
            Fuori  dei   casi  riservati  dal  secondo   comma   alla
          decisione  collegiale,  nelle materie  civili il  tribunale
          ordinario  decide in persona  del   giudice istruttore    o
          del   giudice dell'esecuzione  in funzione di giudice unico
          con tutti i poteri del collegio".

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