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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 38-quater e' sostituito dal seguente:
"Art. 38-quater. - (Sgravio dell'imposta per i soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea). - 1. Le
cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita'
europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta
sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso
personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori
del territorio doganale della Comunita' medesima, possono essere
effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica
a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante
anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunita'
entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario
deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di
uscita dalla Comunita', entro il quarto mese successivo
all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione,
il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a
norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del
suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non
si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto
al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni
siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo mese
successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente
l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il
quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il
rimborso e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare
l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel
registro di cui all'articolo 25.";
b) all'articolo 67, comma 1, lettera a), le parole: "ovvero ad
essere immessi in un deposito non doganale autorizzato" sono
soppresse e la lettera e) e' abrogata;
c) all'articolo 69, primo comma, le parole: "all'interno del
territorio doganale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del
territorio della Comunita'".
2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 3, la lettera a) e' abrogata;
b) all'articolo 40, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni
mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato
membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o
domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate,
se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro
in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni,
qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano
ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di
imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al
di fuori del territorio dello Stato.";
c) all'articolo 40, comma 9, dopo la parola: "nonche'" sono
inserite le seguenti: "le prestazioni di servizio," e dopo le parole:
"ai commi" sono inserite le seguenti: "4-bis,";
d) all'articolo 41, comma 2, la lettera a) e' abrogata;
e) all'articolo 44, comma 2, lettera b), le parole: "commi 5,"
sono sostituite dalle seguenti: "commi 4- bis, 5,";
f) all'articolo 46, commi 1, 2 e 5, le parole: "commi 5," sono
sostituite dalle seguenti: "commi 4-bis, 5,"; allo stesso comma 5, la
parola: "a)," e' soppressa;
g) all'articolo 47, comma 1, le parole: "lettere a) e b)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
h) all'articolo 50, commi 1 e 3, le parole: "commi 5," sono
sostituite dalle seguenti: "commi 4-bis, 5,"; allo stesso comma 1 le
parole: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera
c)"; allo stesso articolo 50, il comma 8 e' abrogato;
i) dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente:
"Art. 50-bis - (Depositi fiscali ai fini IVA) - 1. Sono
istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali
depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la
custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla
vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a
gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite
di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e
quelle operanti nei punti franchi. Sono altresi' considerati depositi
IVA:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la
lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre
1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle
disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero
del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire
beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti
che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1 marzo 1997,
sono dettati le modalita' e i termini per il rilascio
dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione puo'
essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero
dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarita'
nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano
meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel
deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva
l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito e'
destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione puo'
essere rilasciata esclusivamente a societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, a societa' coop-
erative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia
inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica
per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo
identificato in altro Stato membro della Comunita' europea, destinati
ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto
intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento
dell'estrazione dei beni.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai
sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un
apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato
registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del
predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresi', essere conservato,
a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi
a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di
quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la
giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro
delle finanze sono indicate le modalita' relative alla tenuta del
predetto registro, nonche' quelle relative all'introduzione e
all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore
aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante
introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non
comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in
altro Stato membro della Comunita' europea, eseguite mediante
introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al
presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA,
effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella
lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito
IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunita' europea,
salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta
nel territorio dello Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto
o spedizione fuori del territorio della Comunita' europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi
in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito
stesso ma nei locali limitrofi sempreche', in tal caso, le suddette
operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA e' demandato
all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che gia'
esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma
2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici
delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza
possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque
controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi
alle operazioni afferenti i beni depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro
utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello
Stato puo' essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli
effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base
imponibile e' costituita dal corrispettivo o valore relativo
all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto
dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano
formato oggetto di una o piu' cessioni, dal corrispettivo o valore
relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non
gia' compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di
servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la
giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta e' dovuta dal
soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono
stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza
pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede
all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della
relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e
dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel
registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni
dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione
deve, altresi', essere annotata nel registro di cui all'articolo 25
del medesimo decreto entro il mese successivo a quello
dell'estrazione.
7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i
gestori dei depositi IVA assumono, qualora non sia stato gia'
nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti
fiscali dei soggetti passivi d'imposta identificati in altro Stato
membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le
operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei
suddetti depositi.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il
soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta
relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le
prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.";
l) all'articolo 51, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le
disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), si
applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici
effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello
stesso articolo 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo
normale.";
m) all'articolo 58, il comma 2 e' abrogato;
n) e' aggiunta la tabella A-bis, di cui all'allegato alla
presente legge.
3. Sono considerate regolari le operazioni relative a beni
nazionali o comunitari giacenti o destinati ad essere introdotti nei
luoghi indicati nel comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 50 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, abrogato dal comma 2, lettera
h), del presente articolo, o comunque annotate sul registro di cui
all'articolo 50, comma 5, del citato decreto-legge n. 331 del 1993,
effettuate prima della data di entrata in vigore del decreto del
Ministro delle finanze di cui all'articolo 50-bis, comma 3, del
medesimo decreto-legge n. 331 del 1993, introdotto dal comma 2,
lettera i), del presente articolo, senza pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, reca "Istituzione
e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- Si riporta il testo dell'art. 67 del citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 67 (Importazioni). - 1. Costituiscono
importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni
introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari
da Paesi o territori non compresi nel territorio della
Comunita' e che non siano stati gia' immessi in libera
pratica in altro Paese membro della Comunita' medesima,
ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi
esclusi dalla Comunita' a norma dell'art. 7, primo comma,
lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con
sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di
beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della
Comunita' economica europea;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui
all'art. 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/1985
del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per
oggetto beni destinati a essere riesportati tal quali, che,
in ottemperanza alle disposizioni della Comunita' economica
europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di
importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a
beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai
Dipartimenti francesi d'oltremare;
e) (abrogata).
2. Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni di
reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori
della Comunita' economica europea e quelle di
reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori
della Comunita' medesima".
- Si riporta il testo dell'art. 69 del citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, cosi' come modificato dalla presente
legge:
"Art. 69 (Determinazione dell'imposta). - L'imposta e'
commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al
valore dei beni importati determinato ai sensi delle
disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare
dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese di
inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del
territorio della Comunita' che figura sul documento di
trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel
territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti
programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a
formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle
istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello
sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o
piu' cessioni, la base imponibile e' costituita dal
corrispettivo dell'ultima cessione.
Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato
oggetto nello Stato di una o piu' cessioni, la base
imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima
cessione.
Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68,
lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di
temporanea esportazione la detrazione prevista negli
articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
l'esenzione prevista nell'art. 209 dello stesso testo unico
si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li
aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se
lo scarico della temporanea esportazione avviene per
identita'".
- Si riporta il testo degli articoli 38, 40, 41, 44,
46, 47, 50, 51, 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, recante "Armonizzazione delle disposizioni in
materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle
bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di
IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni
concernenti la disciplina dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino
all'ammontare corrispondente al contributo diretto
lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie", cosi' come modificati dalla presente legge:
"Art. 38 (Acquisti intracomunitari) . - 1. L'imposta
sul valore aggiunto si applica sugli acquisti
intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o
comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di
cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi
d'imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le
acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della
proprieta' di beni o di altro diritto reale di godimento
sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello
Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualita' di
soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da
terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) (abrogata);
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte
o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
provenienti da altro Stato membro. La disposizione si
applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello
Stato, per finalita' rientranti nell'esercizio
dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa
esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o
per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni
dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se
il cedente non e' soggetto d'imposta ed anche se non
effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e, costituiscono
mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo
superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW, destinati
al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni
destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, i mezzi di trasporto non si
considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano
percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia
effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in
pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti,
ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per
oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
altri provvedimenti equipollenti.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3,
lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita'
europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del
Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
se i beni sono successivamente trasportati o spediti al
committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
fuori del territorio della Comunita'; l'introduzione nel
territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati
per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati,
beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione
totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto
nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai
soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai
produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto
che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti
intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40, comma
3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare
precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a
quando, nell'anno in corso, tale limite non e' superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto
dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti
di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli
acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
si applica ai soggetti ivi indicati che optino per
l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1 gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine
di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha
effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto
intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni
dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o
trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli
acquisti intracomunitari effettuati, designati per il
pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza
rappresentanza".
"Art. 40 (Territorialita' delle operazioni
intracomunitarie). -1. Gli acquisti intracomunitari sono
effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto
beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in
libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea, spediti o
trasportati dal territorio di altro Stato membro nel
territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato
nel territorio dello Stato quando l'acquirente e' ivi
soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto
e' stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di
destinazione del bene. E comunque effettuato senza
pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni
spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni
stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a
soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente
ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e
se il cessionario risulta designato come debitore
dell'imposta relativa.
3. In deroga all'art. 7, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato
dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei
confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero
di cessionari che non hanno optato per l'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi
dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle
cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma
importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano
spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle
di beni da installare, montare o assiemare ai sensi
dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad
accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un
ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire
54 milioni e sempreche' tale limite non sia stato superato
nell'anno precedente. La disposizione non opera per le
cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti
passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per
l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.
4-bis. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di
servizi relative a beni mobili, comprese le perizie
eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei
confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel
territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i
beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato
membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le
suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio
dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese
ad un committente soggetto passivo di imposta in altro
Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di
fuori del territorio dello Stato.
5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni
e le relative prestazioni di intermediazione, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha
inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano
commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le
suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate
nel territorio dello Stato se il committente delle stesse
e' ivi soggetto passivo d'imposta.
6. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato,
ancorche' eseguite nel territorio di altro Stato membro, le
prestazioni accessorie ai servizi di trasporto
intracomunitario e le relative prestazioni di
intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel
territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si
considerano effettuate nel territorio dello Stato,
ancorche' ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo
d'imposta in altro Stato membro.
7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il
trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di
partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri
anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel
territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.
Costituiscono, altresi', trasporti intracomunitari le
prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od
elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati
membri o da questi provenienti.
8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle
indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle
prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se rela-
tive ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle
prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in
altro Stato membro. Se il committente della prestazione di
intermediazione e' soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato la prestazione si considera ivi
effettuata ancorche' l'operazione cui l'intermediazione si
riferisce sia effettuata in altro Stato membro .
9. Non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41
nonche' le prestazioni di servizio, le prestazioni di
trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le
prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6
e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato
membro".
"Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). -
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o
spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o
dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti
di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni
ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad op-
era del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
disposizione non si applica per le cessioni di beni,
diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del
presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli
stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8
del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza
e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa,
spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel
territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi della successiva
lettera c). La disposizione non si applica altresi' se
l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro
non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in
quello in corso lire 154 milioni, ovvero l'eventuale minore
ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma
dell'art. 28- ter, B, comma 2, della direttiva del
Consiglio n. 388/CEE del 17 maggio 1977, come modificata
dalla direttiva n. 680/CEE del 16 dicembre 1991. In tal
caso e' ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta
nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio,
nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella
dichiarazione di inizio dell'attivita' o comunque
anteriormente all'effettuazione della prima operazione non
imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1 gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve
essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale
ed ha effetto dall'anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato
membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati
o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
lettera a):
a) (abrogata);
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
sogetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato
membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo
conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
si applica per i beni inviati in altro Stato membro,
oggetto delle operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5,
lettera a) , o per essere ivi temporaneamente utilizzati
per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi
importati beneficierebbero della ammissione temporanea in
totale esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli artt. 8, 8-bis
e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi i e 2,
nonche' le prestazioni di servizi indicate nell'art. 40,
comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini
della determinazione della percentuale e dei limiti ivi
considerati".
"Art. 44 (soggetti passivi) . - L'imposta sulle
operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai
precedenti articoli, e' dovuta dai soggetti che effettuano
le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le
prestazioni di servizi. L'imposta e' determinata, liquidata
e versata secondo le disposizioni del presente decreto e
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38, dal
cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di
cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e per quelle di cui all'art. 40,
commi 4-bis, 5, 6 e 8, del presente decreto rese da
soggetti passivi d'imposta non residenti e senza stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente
se soggetto passivo nel territorio stesso.
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono
effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del
presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei
modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel
territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti
del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Se sono effettuate solo operazioni non imponibili,
esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento
dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata
all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione
delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46,
nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal
caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli
elenchi di cui all'art. 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello
Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente
in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti
dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o
esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi
dell'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
"Art. 46 (Fatturazione delle operazioni
intracomunitarie). -1. La fattura relativa all'acquisto
intracomunitario deve essere numerata e integrata dal
cessionario o committente con l'indicazione del
controvalore in lire del corrispettivo e degli altri
elementi che concorrono a formare la base imponibile
dell'operazione, espressi in valuta estera, nonche'
dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota
dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica
anche alle fatture relative alle prestazioni di cui
all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi
d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di
acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o
non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare
dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo
unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41
e per le prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6
e 8, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura
numerata a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con
l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che
trattasi di operazione non imponibile o non soggetta
all'imposta, con la specificazione della relativa norma.
La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero
di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo
Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene
al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla
fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura
emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da
uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza
pagamento dell'imposta a norma dell'art. 40, comma 2,
secondo periodo, deve contenere il numero di
identificazione attribuito al cessionario dallo Stato
membro di destinazione dei beni e la designazione dello
stesso quale debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni
spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto,
ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c), nel territorio
di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del
numero di identificazione allo stesso attribuito da tale
Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi,
per corrispondenza e simili, di cui all'art. 41, comma 1,
lettera b), non si applica la disposizione di cui al
secondo periodo del comma 2.
Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui
all'art. 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati
anche i dati di identificazione degli stessi; se la
cessione non e' effettuata nell'esercizio di imprese, arti
e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo
alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto
intracomunitario di cui all'art. 38, commi 2 e 3, lettere
b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'art.
40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa
fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione deve emettere entro il mese seguente in
unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con
l'indicazione anche del numero di identificazione
attribuito agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza;
se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo
inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa
entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione
della fattura originaria". "Art. 47 (Registrazione delle
operazioni intracomunitarie). -1. Le fatture relative agli
acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3,
lettera b), e alle operazioni di cui all'art. 46, comma 1,
secondo periodo, previa integrazione a norma del primo
periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro
il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma
comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese, distintamente nel registro di
cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della
numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo
delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di
cui all'art. 46, comma 5, devono essere annotate entro il
mese di emissione. Le fatture devono essere annotate
distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi,
anche nel registro di cui all'art. 25 del predetto decreto,
con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento
ovvero al mese di emissione.
2. I contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro
di cui al successivo art. 24 anziche' in quello delle
fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai
termini e alle modalita' indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, devono annotare, pre-
via loro progressiva numerazione, le fatture di cui al
comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto
e conservato a norma dell'art. 39 dello stesso decreto n.
633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne
sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di
emissione per le fatture di cui all'art. 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie
di cui all'art. 46, comma 2, devono essere annotate
distintamente nel registro di cui all'art. 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
secondo l'ordine della numerazione e con riferimento alla
data della loro emissione.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si
applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto
nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non e'
parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato".
"Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi
intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie di cui
all'art. 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le
prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, sono
effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti
dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il
numero di identificazione agli stessi attribuito dallo
Stato membro di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1
l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e
professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, conferma la validita' del numero di
identificazione attribuito al cessionario o committente da
altro Stato membro della Comunita' economica europea,
nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le
prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8,
soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte
contraente il proprio numero di partita I.V.A., come
integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie,
tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto
nuovi da parte di persone fisiche non operanti
nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
4. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato
per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente
decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro
confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633
del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti
ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata
anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto;
l'ufficio attribuisce il numero di partita I.V.A. a seguito
di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in
conformita' ad apposito modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, resa dai soggetti interessati al
momento del superamento del limite di cui all'art. 38,
comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato
della Comunita' economica europea o da questo provenienti
in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art.
38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
6. I contribuenti devono presentare agli uffici
doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli
acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui
all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75. L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli
acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti
passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato
ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'art. 41, comma
3, ovvero dell'art. 38, comma 5, lettera a), beni oggetto
di perfezionamento o manipolazione nonche' la specifica del
relativo titolo. I soggetti indicati nell'art. 38, comma 3,
lettera c), devono presentare, secondo le modalita' ed i
termini di cui al predetto art. 6 del decreto-legge n. 16
del 1993, l'elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali
anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
emessa fattura o pagato in tutto o in parte il
corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui
al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale
e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per
l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8. (Abrogato)".
"Art. 51 (Disposizioni relative ai produttori
agricoli). - 1. Per gli acquisti intracomunitari
imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui
all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica
secondo le disposizioni dell'art. 47, comma 3, e dell'art.
49, commi 1 e 2, del presente decreto .
2. Per le cessioni di cui all'art. 40, comma 3, non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Le disposizioni di cui all'art. 41. comma 1, lettera
a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli
ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui
all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972. n. 633, e successive modificazioni, che non
hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso art.
34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale".
"Art. 58 (Operazioni non imponibili). - Non sono
imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite
commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o
commissionari di questi se i beni sono trasportati o
spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente,
anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di
questi. La disposizione si applica anche se i beni sono
stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del
cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione,
montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
2. (Abrogato)".
- Si riporta il testo dell'art. 53 del citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633:
"Art. 53 (Presunzioni di cessione e di acquisto). - Si
presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti
che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente
esercita la sua attivita', comprese le sedi secondarie,
filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o
depositi dell'impresa, ne' presso suoi rappresentanti,
salvo che dimostrato che i beni stessi: a) sono stati
utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono
stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o
comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di
contratti di opera, appalto, trasporto, mandato,
commissione o altro titolo non translativo della
proprieta'.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite
le modalita' con le quali devono essere effettuate:
a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
b) la distruzione dei beni.
Le sedi secondarie, filiali o succursali devono
risultare dalla iscrizione alla camera di commercio o da
altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i
negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma
dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La
rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da
scrittura privata registrata o da lettera annotata in
apposito registro, in data anteriore a quella in cui e'
avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente
in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del
rappresentato.
La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b),
deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a
norma del codice civile o da apposito registro tenuto in
conformita' all'art. 39 del presente decreto, ovvero da
altro documento conservato a norma dello stesso articolo o
da atto registrato presso l'ufficio del registro.
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in
cui il contribuente esercita la sua attivita' si presumono
acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei
modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli
ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di
lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo
comma" .
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633.
"Art. 39 (Tenuta e conservazione dei registri e dei
documenti) . - I registri previsti dal presente decreto,
compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere
numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice
civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione
governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219
dello stesso codice civile. La numerazione e la bollatura
possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la
numerazione e la bollatura non sono state effettuate
dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente
l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta
giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto competente. E' ammesso l'impiego di
schedari a fogli mobili o tabulati di macchine
elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate
dalla Amministrazione finanziaria su richiesta del
contribuente.
I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla
numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a
tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25,
a condizione che nei registri previsti da tali articoli
siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri
della pagina e della riga della corrispondente annotazione
nell'unico registro numerato e bollato.
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati
nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri
documenti previsti dal presente decreto devono essere
conservati a norma dell'art. 22, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
rinvia alla nota all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
dell'art. 21, devono essere registrate entro il mese di
emissione.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare
imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del
prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Per le fatture di importo inferiore a lire
cinquantamila puo' essere annotato, in luogo di ciascuna,
un documento riepilogativo sul quale devono essere indicati
i numeri delle fatture cui si riferisce l'ammontare
complessivo imponibile l'aliquota applicata.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale".
- Si riporta il testo dell'art. 25 del citato D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633:
"Art. 25 (Registrazione degli acquisti) . - Il
contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
dell'art. 17, e deve annotarle in apposito registro entro
il mese successivo a quello in cui ne e' venuto in
possesso.
Dalla registrazione devono risultare la data della
fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa
attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome
e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti,
nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta
distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili
o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere
indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo
di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Per le fatture di importo inferiore a lire
cinquantamila, che non siano relative a beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa o dell'arte o
professione, puo' essere annotato, in luogo delle singole
fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere
indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle
fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile
complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta,
distinti secondo l'aliquota.
La disposizione del comma precedente si applica anche
per le fatture relative e prestazioni di trasporto e per
quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
quale ne sia l'importo".
- Per il testo dell'art. 34 del citato D.P.R. n.
633/1972, si rinvia alla nota all'art. 2.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 50 del
citato D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
abrogato dalla presente legge: "8. Con l'osservanza delle
prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle
finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non
doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o
comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei
beni destinati ad essere introdotti in tali depositi
nonche' le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai
beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento di
imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai
beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle
disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o
si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi
e nei punti franchi".