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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle iniziative per la prevenzione della cecita' e per la
realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la
riabilitazione visiva e' destinato, a decorrere dall'esercizio 1997,
uno stanziamento annuo di lire 6.000 milioni.