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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza)
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale
per favorire la promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse
piu' confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria,
in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,
e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse
del Fondo e' riservata al, finanziamento di interventi da realizzare
nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima
rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i
seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le
indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo
come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto
della soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attivita'
criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili
del Ministero dell'interno, nonche' dall'Ufficio centrale per la
giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio
decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro,
di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le
Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle
quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la spesa di lire
117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere
dall'anno 1998.
Avvertenza:
Il testo delle note e' stato redatto ai sensi
dell'art. 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o delle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il titolo della legge n. 176 / 1991 (in Gazzetta
Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, S.O.) e': "Ratifica
ed esecuzione della convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre l989".
- L'art. 1 e l'art. 5 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O.) recitano testualmente:
"Art. 1 (Finalita'). - 1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i
diritti di liberta' e di autonomia della persona
handicappata e ne promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa';
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che
impediscono lo sviluppo della persona umana, il
raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della
collettivita', nonche' la realizzazione dei diritti
civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della
persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle
minorazioni, nonche' la tutela giuridica ed economica
della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di
emarginazione e di esclusione sociale della persona
handicappata".
"Art. 5 (Principi generali per i diritti della
persona handicappata). - 1. La rimozione delle cause
invalidanti, la promozione dell'autonomia e la
realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite
attraverso i seguenti obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica,
biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche
mediante programmi finalizzati concordati con
istituzioni pubbliche e private, in particolare con le
sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali,
considerando la persona handicappatata e la sua famiglia,
se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della
ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia
prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca
sistematica delle loro cause;
c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi
terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero
consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle
tecniche attualmente disponibili, il mantenimento
della persona handicappata nell'ambiente familiare e
sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita
sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona
handicappata un'informazione di carattere sanitario e
sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche
in relazione alle possibilita' di recupero e di
integrazione della persona handicappata nella societa';
e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli
interventi socio - sanitari la collaborazione della
famiglia, della comunita' e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacita';
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in
tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e
del soggetto minore per evitare o constatare
tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per
ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi
e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno
e al recupero della persona handicappata, assicurando il
coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi
territoriali sulla base degli accordi di programma di
cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla
famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico,
servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e
sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente
necessari e per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi
di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l'apporto di
enti e di associazioni, iniziative permanenti di
informazione e di partecipazione della popolazione,
per la prevenzione e per la cura degli handicap, la
riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne e'
colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi
ritenuti piu' idonei anche al di fuori della
circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di
emarginazione e di esclusione sociale anche mediante
l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge".
(Omissis).