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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 22 luglio
1997, n. 276, si applicano a decorrere dalla data di entrata in
funzione delle sezioni stralcio, da fissare con decreto del Ministro
di grazia e giustizia.
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della legge 22
luglio 1997, n. 276, e' sostituito dal seguente: "I procedimenti
indicati nel comma 1 dell'articolo 1 nei quali, alla data di entrata
in funzione delle sezioni stralcio, fissata con decreto del Ministro
di grazia e giustizia, sia gia' avvenuta la rimessione al collegio ai
sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile, ma che non
siano stati ancora assunti in decisione, sono trasmessi al presidente
del tribunale che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio
secondo i criteri tabellarmente previsti".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 22 luglio 1997, n. 276, reca:
"Disposizioni per la definizione del contenzioso civile
pendente: nomina di giudici onorari aggregati e
istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali
ordinari". Si trascrive il testo dell'art. 12 della citata
legge:
"Art. 12 (Norme applicabili). - 1. In deroga a quanto
stabilito dall'art. 90, commi 1 e 5, della legge 26
novembre 1990, n. 353, come sostituito dall'art. 9 del
decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534:
a) la disposizione di cui all'art. 48,
ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito
dall'art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, si
applica anche ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile
1995, esclusi quelli gia' assunti in decisione alla data
di entrata in vigore della presente legge che non
siano rimessi in istruttoria con ordinanza collegiale;
b) ai giudizi indicati nel comma 1 dell'art. 1 della
presente legge non si applicano le disposizioni di cui
ai commi secondo, sesto, settimo e ottavo dell'art. 178
del codice di procedura civile nel testo vigente
anteriormente al 30 aprile 1995".
- Il testo vigente dell'art. 13 della citata legge 22
luglio 1997, n. 276, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 13 (Tentativo di conciliazione. Esenzione
fiscale). - 1. I procedimenti indicati nel comma 1
dell'art. 1 nei quali, alla data di entrata in funzione
delle sezioni stralcio, fissata con decreto del Ministro
di grazia e giustizia, sia gia' avvenuta la rimessione
al collegio ai sensi dell'art. 189 del codice di
procedura civile, ma che non siano stati ancora assunti
in decisione, sono trasmessi al presidente del tribunale
che ne dispone l'assegnazione alla sezione stralcio
secondo i criteri tabellarmente previsti. Il presidente
della sezione stralcio dispone la rimessione della causa
davanti al giudice istruttore che nomina in persona di
un giudice onorario aggregato.
2. Il giudice istruttore convoca le parti davanti a
se' per il tentativo di conciliazione e fissa allo scopo
l'udienza della quale a cura della cancelleria e' dato
avviso alle parti.
3. Le parti debbono comparire personalmente, ma
possono farsi rappresentare da un procuratore generale o
speciale, che deve essere a conoscenza dei fatti della
causa e deve avere il potere di conciliare la
controversia. La procura deve essere conferita con atto
pubblico o con scrittura privata autenticata.
4. Se la conciliazione riesce, si forma processo
verbale della convenzione conclusa. Il processo
verbale costituisce titolo esecutivo per
l'espropriazione e per l'esecuzione in forma specifica.
5. Se la conciliazione non riesce il giudice
istruttore, in funzione di giudice unico, provvede per la
decisione della causa ai sensi dell'art. 190-bis del
codice di procedura civile.
6. Il processo verbale di conciliazione, nelle cause
pendenti anche in istruttoria alla data del 30 aprile
1995, e' esente dall'imposta di registro quando il valore
non supera i cinquanta milioni. Oltre tale limite
l'imposta di registro e' ridotta della meta'".