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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei
regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo
7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati di sessanta
giorni. E', altresi', prorogato di sessanta giorni il termine
previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge
3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante
norme di contabilita' generale dello Stato in materia
di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato), e' il seguente:
"2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti
a riordinare le competenze e la organizzazione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Nell'emanazione dei decreti
legislativi il Governo si attiene ai principi e criteri
direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e
nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) eventuale trasferimento ad altre
amministrazioni delle competenze non strettamente
connesse ai fini istituzionali;
b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e
sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le
strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra
queste ed altre amministrazioni;
c) organizzazione della struttura ministeriale
attraverso la previsione di settori generali ed
omogenei di attivita', da individuare anche in forma
dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di
livello dirigenziale generale, ove necessario anche
periferici, articolati in altre unita' organizzative
interne, secondo le rispettive attribuzioni;
d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca
economica e finanziaria, nonche' di analisi
della fattibilita' economicofinanziaria delle
innovazioni normative riguardanti i vari settori
dell'intervento pubblico;
e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato
interministeriale della programmazione economica (CIPE),
con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi
alle competenti amministrazioni, nonche' riordino, con
eventuale unificazione o soppressione, degli attuali
organi della programmazione economica;
f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del
nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del
nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti
pubblici;
g) riorganizzazione della cabina di regia di cui
all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento,
promozione di iniziative e supporto alle
amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e
agli altri enti attuatori in materia di utilizzazione dei
fondi comunitari, con potenziamento delle relative
strutture tecniche ed amministrative, nonche'
individuazione, tra le altre, di una struttura
dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri
di cui alla lettera c).
3. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e
delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei
posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono
stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, nel rispetto dei
principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei
seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni
amministrative e' retta da criteri di omogeneita',
complementarieta' e organicita' mediante anche
l'accorpamento degli uffici esistenti;
b) l'organizzazione si conforma al criterio di
flessibilita', per corrispondere al mutamento delle
esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per
raggiungere specifici obiettivi;
c) l'ordinamento complessivo e' orientato alla
diminuzione dei costi amministrativi, alla
semplificazione ed accelerazione delle procedure,
all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti
comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle
duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti,
nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la
riduzione della spesa.
4. Al fine dell'espressione del parere da parte della
Commissione di cui all'art. 9, il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli
schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in
attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai
commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge".