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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Differimento di termini riguardanti
l'organizzazione scolastica e l'edilizia scolastica
1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 1997
- 1998, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di
cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' prorogato di un anno.
2. La validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
a posti di coordinatore amministrativo, indetti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 85, 4 serie speciale, del 26 ottobre 1993, e
con decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 giugno 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62, 4 serie speciale, del 5
agosto 1994, e' estesa fino all'anno scolastico 1997 - 1998.
3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, gia' prorogate
dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
ulteriormente prorogate di un anno.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11
dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive
modificazioni, le convenzioni previste dai commi 1 e 3 del citato
articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 della medesima legge possono
essere stipulate successivamente al 1 gennaio 1997 e comunque non
oltre il 31 dicembre 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo
Stato, le istituzioni scolastiche statali, i comuni e gli altri enti,
precedentemente obbligati, assicurano la manutenzione ordinaria e la
gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze
eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto previsto
dalla citata legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri
derivanti dallo svolgimento dei predetti compiti, sostenuti per conto
delle province dal 1 gennaio 1997 fino alla data della stipula delle
convenzioni stesse, con le somme dovute per lo stesso periodo alle
province ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 23 del 1996.
5. All'articolo 1 -bis, comma 1, del decreto - legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649, le parole: "di proprieta' pubblica" sono soppresse.
6. Le economie verificatesi nella realizzazione delle opere di
edilizia scolastica, finanziate con il ricorso a mutui accesi presso
la Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello
Stato, possono essere utilizzate, nei limiti dell'importo del mutuo
concesso, per lavori suppletivi o di variante al progetto originario,
prescindendo dall'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 1,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni. Le delibere con le quali gli enti
locali competenti dispongono l'uso delle predette economie devono
essere comunque comunicate, per presa d'atto, all'istituto mutuante.
7. Al fine di consentire un piu' esaustivo utilizzo delle risorse
gia' assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia
scolastica, le regioni territorialmente competenti, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono
autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti, ancorche'
gia' concessi, disposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 488, ovvero dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1991, n. 430, nonche' riassegnare, all'ente originariamente
mutuatario, singolarmente, l'eventuale residuo riveniente da un mutuo
gia' concesso. I finanziamenti cosi' attribuiti o riassegnati sono
revocati e posti in economia qualora l'ente locale interessato non
abbia ottenuto, nei successivi dodici mesi, la concessione del
relativo mutuo. Le medesime regioni possono altresi' disporre, con
provvedimento motivato, che un finanziamento, gia' concesso per la
realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico
dello Stato ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1986, della
legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonche' dell'articolo 4 della legge
11 gennaio 1996, n. 23, venga destinato al compimento parziale
dell'opera stessa, purche' funzionalmente idonea.
8. Nell'ambito dei singoli piani annuali attuativi dei piani
regionali triennali di edilizia scolastica previsti dall'articolo 4
della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le regioni, ferma restando
l'imputazione delle risorse alla originaria annualita' di
riferimento, possono autorizzare una diversa destinazione dei
finanziamenti, ancorche' gia' concessi, disposti nei precedenti piani
annuali nonche' riassegnare, all'ente originariamente mutuatario,
singolarmente, l'eventuale residuo di un mutuo gia' concesso ai sensi
della medesima legge. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del
medesimo articolo 4 della legge n. 23 del 1996.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 581, comma 2, del D.Lgs.
16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione): "Le supplenze
annuali sono conferite dal provveditore agli studi sulla
base di apposite graduatorie provinciali a carattere
permanente ed aggiornabili. L'aggiornamento e'
effettuato ogni triennio, a decorrere dall'anno scolastico
1991-92, in relazione alle nuove domande ed a seguito della
valutazione di titoli non presentati in precedenza".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 23, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica): "Le
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per
l'accesso ai ruoli del personale docente, gia' prorogate
dall'art. 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno
scolastico.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11
gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica):
"Art. 3. - 1. In attuazione dell'art. 14, comma 1,
lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142,
provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di
scuole materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di
istituzioni educative statali.
2. ln relazione agli obblighi per essi stabiliti dal
comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle
spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle
per le utenze elettriche e telefoniche, per la
provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento
ed ai relativi impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle
norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole
parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali
locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali possono delegare alle singole
istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni
relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie
necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 11, della legge
11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica):
"Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge".
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 3, della
citata legge 11 gennaio 1996, n. 23: "1. Gli immobili
dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle
istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di
accordo tra le parti, in proprieta' con vincolo di
destinazione ad uso scolastico, alle province, che si
assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria nonche' gli oneri dei necessari
interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento
alle norme vigenti. I relativi rapporti sono
disciplinati mediante convenzione.
2. (Omissis).
3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti
diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali
sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i
rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con
apposita convenzione tra gli enti interessati,
conformemente ai principi di cui all'art. 3".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, della
citata legge 11 gennaio 1996, n. 23: "In relazione agli
oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede
al trasferimento delle corrispondenti somme a favore
delle province mediante convenzione tra gli enti
interessati".
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 1, del D.L.
23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Differimento
termini previsti da disposizioni legislative in materia
di interventi in campo economico e sociale), come
modificato dalla legge qui pubblicata: "1. Per quanto
concerne gli edifici adibiti ad uso scolastico, gli
enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori
finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro
dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, nonche' di
quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il
termine del 31 dicembre 1999".
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia
di finanza pubblica): "1. Le economie verificatesi nella
realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a
mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in
base a specifiche disposizioni legislative, possono essere
utilizzate per lavori supplettivi oppure di variante al
progetto originario, previa autorizzazione del Ministro
competente, secondo le medesime procedure previste dalla
legge di riferimento, entro un quinquennio dalla
concessione del mutuo stesso".
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 (Leggequadro in materia di lavori
pubblici:
"Art. 25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente
qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate
nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3,
o per l'intervenuta possibilita' di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti
nella qualita' dell'opera o di sue parti e sempre che non
alterino l'impostazione progettuale;
c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma,
del codice civile;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del
progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne da' immediatamente comunicazione
all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del
comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 5 per cento delle
categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un
aumento della spesa prevista per la realizzazione
dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo
interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e
alla sua funzionalita', sempreche' non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo'
superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma
stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d),
eccedano il quinto dell'importo originario del
contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla
risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla
quale e' invitato l'aggiudicatario iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
articolo, da' luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del D.L. 1 luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto l986, n. 488 (Provvedimenti urgenti per la
finanza locale):
"Art. 11 (Edilizia scolastica). - 1. Tra le opere di
edilizia scolastica previste dall'art. 2, comma secondo,
lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte.
2. La Cassa depositi e prestiti e autorizzata a
concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare
complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire,
rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da
destinare:
a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire,
rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla
eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica
e le accademie di belle arti;
b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire,
rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle
seguenti finalita':
1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici
allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o
interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di
istituti esistenti e anche attraverso strutture
polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di
scuola secondaria superiore, con una popolazione
scolastica non eccedente le mille unita', con
eclusione degli indirizzi particolarmente
specializzati, per i quali e da prevedere un bacino di
utenza piu' ampio di quello distrettuale o
interdistrettuale;
2) completamento delle opere di edilizia scolastica,
finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, o
finanziate da comuni e province con mutui a loro carico
assistiti da contributi regionali o con mezzi propri,
previste dal progetto generale approvato ed ancora in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
3) con riferimento ai criteri di cui al precedente
numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di
edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di
secondo grado, compresi i licei artistici, gli
istituti d'arte, i conservatori di musica e le
accademie di belle arti, tenuto conto della
consistenza e dell'incremento della popolazione
scolastica;
4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici
scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di
particolare fatiscenza, nonche' di edifici e locali
destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non
adibiti a tale uso.
3. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato.
4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle
lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi
anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi
regionali di edilizia scolastica sono favoriti i
progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti
di uso comune a piu' scuole e aperti alle attivita'
sportive delle comunita' locali e delle altre
formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali
si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla
predetta lettera b) sino al 15 per cento delle
risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica
istruzione ed il Ministro del turismo e dello
spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui
devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti,
nonche' lo schema di convenzione da stipulare tra le
autorita' scolastiche competenti e gli enti locali
interessati per la utilizzazione integrata degli impianti
medesimi.
5. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione saranno individuati gli enti destinatari
dei mutui, nell'ambito di un programma annuale
formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali
interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.
6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere
formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della
pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni,
i programmi con le eventuali osservazioni degli enti
locali interessati e dei sovrintendenti scolastici
regionali.
8. In caso di mancata trasmissione del programma da
parte della regione, il Ministro della pubblica
istruzione, entro i quindici giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al precedente comma 7,
formula il programma medesimo sulla base delle
indicazioni degli enti locali interessati e del
sovrintendente scolastico regionale.
9. I programmi relativi agli anni 1987e 1988
debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della
pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno.
Decorso inutilmente tale termine si osservano le
disposizioni di cui al precedente comma 8.
10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di
finanziamento del progetto esecutivo approvato alla
Cassa depositi e prestiti, entro il termine di
novanta giorni dalla data del decreto ministeriale
di cui al comma 5.
11. Le quote dei finanziamenti non concesse
nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse
nei due esercizi successivi".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23
dicembre 1991, n. 430 (Interventi per l'edilizia
scolastica e universitaria e per l'arredamento
scolastico):
"Art. 1 (Finanziamento per opere di edilizia
scolastica). - 1. In attesa di un'organica disciplina da
definire con una legge - quadro, per interventi urgenti di
opere di edilizia scolastica si provvede secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto
dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151,
come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio
1991, n. 202, e' autorizzata a concedere mutui
ventennali ai comuni delle province ed alle
istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica,
che siano proprietarie degli immobili in cui hanno
sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500
miliardi per le finalita' di cui al comma 4. L'onere di
ammortamento dei mutui e' a carico dello Stato.
3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del
decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora
disponibili alla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere concesse, fino al 31
dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al
comma 7. Con le stese procedure e modalita' puo' essere
autorizzata nell'ambito dei mutui concessi, una diversa
destinazione dei fondi.
4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al
comma 2 e finalizzato:
a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla
realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento
degli edifici scolastici alle norme di sicurezza,
igiene ed agibilita', necessarie e indilazionabili in
relazione alla situazione di pericolosita' derivante
dallo stato degli edifici stessi:
b) per la parte residua, al completamento di opere
di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici
adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del
provveditore.
5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi
di cui al comma 4 si attua con le modalita' previste nei
commi da 6 a 14.
6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, trasmettono al
Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste
relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione
degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli
inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei
artistici, conservatori di musica ed accademie di belle
arti statali.
7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, con proprio decreto,
sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede,
nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i
relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40
per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del
primo comma dell'art. 107 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, e successive modificazioni.
8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse
assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione
degli enti locali destinatari dei mutui e la
determinazione delle opere da realizzare con le
rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle
eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei
sovrintendenti scolastici.
9. Decorsi trenta giorni da lla trasmissione dei piani
regionali, in assenza di osservazioni del Ministro,
gli enti interessati inoltrano immediatamente la
richiesta di finanziamento del progetto escutivo approvato
alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla
concessione dei mutui.
10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento
delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione
della concessione del mutuo.
11. Decorso inutilmente il termine di cui al
comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario
del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico
regionale e gli enti locali interessati provvede a
formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica
istruzione le richieste relative al fabbisogno
finanziario. Analogamente decorso inutilmente il
termine di cui al comma 8, relativamente al piano di
finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il
commissario del Governo.
12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi
9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di
finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai
relativi adempimenti provvede un commissario ad acta
nominato dalla regione; ove la regione non provveda
nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta e'
nominato dal commissario del Governo.
13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad
immobili destinati ad uso dei licei artistici,
conservatori di musica ed accademie di belle arti
statali, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne
facciano richiesta.
14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al
comma 2 e' destinato agli interventi di cui al comma 4
inerenti ad immobili di proprieta' delle istituzioni
scolastiche dotate di personalita' giuridica. I
relativi piani di finanziamento sono formulati dai
sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di
finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono
direttamente le stesse istituzioni scolastiche.
15. Per l'applicazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno
1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno
1994. All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991
- 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo
parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo
anno dell'accantonamento "Concorso statale per mutui
contratti dalle province, dai comuni e dalle comunita'
montane per finalita' di investimento di preminente
interesse (rate ammortamento mutui".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge gennaio
1996, n. 23 (norme per l'edilizia scolastica):
"Art. 4 (Programmazione, procedure di attuazione e
finanziamento degli interventi). - 1. Per gli interventi
prev isti dalla presente legge la C assa depositi e
prestiti e' autorizzata a concedere agli enti
territoriali competenti mutui ventennali con onere
di ammortamento a totale carico dello Stato,
comprensivo della capitalizzazione degli interessi di
preammortamento. Per il primo piano annuale di
attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il
complessivo ammontare dei mutui e' determinato in
lire 225 miliardi.
2. La programmazione dell'edilizia scolastica si
realizza mediante piani generali triennali e piani annuali
di attuazione predisposti e approvati dalle regioni,
sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base
delle proposte formulate dagli enti territoriali
competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali,
che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli
scolastici distrettuali e provinciali.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, con proprio decreto,
stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra
le regioni, indica le somme disponibili nel primo
triennio suddividendole per annualita' e fissa gli
indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli
interventi ai fini della programmazione scolastica
nazionale.
4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati
dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui
all'art. 6, i approvano e trasmettono al Ministro
della pubblica istruzione i piani generali triennali
contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei
costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti
per i singoli interventi. Entro la stessa data le
regioni approvano i piani annuali relativi al triennio.
In caso di difformita' rispetto agli indirizzi della
programmazione scolastica nazionale, il Ministro della
pubblica istruzione invita le regioni interessate a
modificare opportunamente i rispettivi piani generali
entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle
disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla
trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del
Ministro della pubblica istruzione, le regioni
provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi
Bollettini ufficiali.
5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del
piano generale nel bollettino ufficiale delle regioni,
gli enti territoriali competenti approvano i progetti
esecutivi degli interventi relativi al primo anno del
triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei
mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone
comunicazione, mediante invio dei relativi atti
deliberativi, alla regione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della
deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa
depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo
agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle
regioni.
7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti
all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi
giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.
8. I piani generali triennali successivi al primo sono
formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme
disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni
si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3,
dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli
interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un
piano triennale possono essere inseriti in quello
successivo; le relative quote di finanziamento non
utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al
triennio di riferimento.
9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno
carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali
non provvedano agli adempimenti di loro competenza,
provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni
o le province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformita' alla legislazione vigente. Decorsi trenta
giorni, in caso di inadempienza delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, provvede
automaticamente in via sostitutiva il commissario del
Governo".