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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca
europea per gli investimenti (BEI) stabilita dall'articolo 4 del
protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso al trattato
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n.
1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n.
876, 9 dicembre 1977, n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile
1984, n. 88, e 9 maggio 1988, n. 167, e' aumentata a 11.017.450.000
di ECU in conformita' alla decisione adottata l'11 giugno 1990 dal
Consiglio dei Governatori della Banca stessa, per il periodo dal 1994
al 1998.
2. L'importo di ECU 234.312.088 della riserva supplementare della
Banca, imputabile all'Italia, e' considerato come riserva disponibile
e trasformato in capitale interamente versato mediante
incorporazione.
3. La quota da versare rappresentera' l'1,81323563 per cento di ECU
5.274.412.912 pari a ECU 95.637.587 e sara' corrisposta in dieci rate
semestrali di uguale importo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, reca: "Ratifica ed
esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a
Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la
Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea
ed atti allegati; c) Convenzione relativa ad
alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee".
- Il testo dell'art. 4 del protocollo sullo statuto
della Banca europea degli investimenti, annesso al
trattato ratificato e reso esecutivo ai sensi della citata
legge n. 1203/1957, e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Il capitale della Banca e' di un miliardo
di unita' di conto; le quote sottoscritte rispettivamente
dagli Stati membri, sono le seguenti:
Germania 300 milioni
Francia 300 milioni
Italia 240 milioni
Belgio 86,5 milioni
Paesi Bassi 71,5 milioni
Lussemburgo 2 milioni
Il valore dell'unita' di conto corrisponde a
0,88867088 grammi d'oro fino.
Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a
concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale
sottoscritto e non versato.
2. L'ammissione di un nuovo membro determina un
aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del
nuovo membro.
3. Il Consiglio dei governatori, deliberando
all'unanimita', puo' decidere un aumento del capitale
sottoscritto".
- Le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977,
n. 956, 29 settembre 1980, n. 579, 18 aprile 1984, n. 88
e 9 maggio 1988, n. 167, hanno stabilito i
successivi aumenti della quota di partecipazione
dell'Italia al capitale della Banca europea degli
investimenti (BEI). Da ultimo l'art. 1 della citata legge
n. 167/1988 aveva fissato tale quota in 5.508.725.000 di
ECU.