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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sviluppo della progettazione di interventi
ambientali e promozione di figure professionali)
1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard
europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori
pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il
Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze,
promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle
amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei
relativi interventi, anche sotto il profilo della capacita' di
utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione
europea. Tale attivita' e' promossa e organizzata di intesa con le
regioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri
competenti.
2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati
livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di
interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie
specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali
disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in
collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati
interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle
necessarie professionalita'. I progetti formativi saranno finanziati
anche mediante utilizzo delle risorse gia' previste per tali
attivita' dall'Unione europea e di quelle regionali.
3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le
amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della
pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, obiettivi e attivita' di educazione, di formazione anche
di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla
preparazione e al riconoscimento di profili professionali per
sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale.
4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo
il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione
tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e puo' stipulare apposite convenzioni con
universita', enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e
soggetti privati professionalmente riconosciuti e con le regioni
interessate.
5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
e' autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno
1997.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatti
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14, comma 7, della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 1986) e' il seguente: "7. Le proposte delle
regioni, sulla base delle richieste degli enti
interessati, corredate dall'attestato regionale di cui
all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979,
n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del
bilancio e della programmazione economica,
rispettivamente, per la lettera a) del comma 5 al
Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge
10 maggio 1976, n. 319, per la lettera b) al Comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10
settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per
l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni
dalla loro presentazione, al fine di acquisire
valutazioni utili per la formazione di un programma
organico di politica ambientale. Le proposte delle
amministrazioni devono situare ciascun progetto nel
contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento
delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere
indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed
economica, secondo i criteri indicati nella delibera
prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26
aprile 1983, n. 130, che sara' proposta al CIPE dal
Ministro del bilancio e della programmazione economica
d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica
di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983,
n. 130, ai fini del giudizio di proponibilita' e della
indicazione delle priorita' i relativi progetti sono
valutati congiuntamente dal nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e dalla commissione
tecnicoscientifica per la valutazione dei progetti di
protezione o risanamento ambientale del Ministro per
l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra
deliberano con composizione integrata dal Ministro del
bilancio e della programmazione economica. Il presidente
dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e
della programmazione economica l'elenco dei progetti da
finanziare per il recepimento nella proposta complessiva
da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui
progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro
per l'ecologia".