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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Testo unico delle norme in materia di beni culturali)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite e coordi-
nate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni
culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono
abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo
indica in allegato al medesimo testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legis-
lative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonche' quelle che entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate esclusivamente le
modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e
sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la semplificazione
dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti
Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la
procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Il testo unico potra' essere aggiornato, entro tre anni dalla
data della sua entrata in vigore, con la medesima procedura di cui ai
commi 1, 2 e 3.
5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e
ambientali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, udito il
Consiglio di Stato, il cui parere e' espresso entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del relativo schema.
6. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del
Consiglio dei ministri, il Ministro per i beni culturali e ambientali
puo' avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, nonche'
di esperti, particolarmente qualificati nel settore, mediante
affidamento di incarichi di studio; al relativo onere si provvede
mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli
ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato ilrinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 3:
- L'art. 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
"4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".