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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. E' vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina
antipersona, fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di
addestramento per operazioni di sminamento, del quantitativo previsto
dall'articolo 5, comma 1.
2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la
vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione,
l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque
natura o composizione, o di parti di esse.
3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo,
dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero,
direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di
esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di
tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti
di esse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.