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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo unico della legge 3 febbraio 1971, n. 147, e'
aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi
atti presso il proprio Archivio storico, secondo le determinazioni
assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su
proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabilite le
modalita' di consultazione e di accesso agli atti conservati presso
l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica".