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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni
urgenti in materia sanitaria, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137,
29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di
farmaci, nonche' dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto
1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722, 28
febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995, n. 261,
28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n.
553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, per il
periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione e' rimasta in
vigore.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21, 19 marzo 1996, n. 131, e 17
maggio 1996, n. 268.
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 410, 1 dicembre 1995, n. 510, 31
gennaio 1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996, n. 177, e
3 giugno 1996, n. 298.
6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 411, 1 dicembre 1995, n. 511, 31
gennaio 1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178, e 3 giugno 1996, n. 299.
7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 521, 1 febbraio 1996, n. 42, 2
aprile 1996, n. 183, e 3 giugno 1996, n. 303.
8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 377, e 13 settembre 1996, n.
478.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 gennaio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BINDI, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: FLICK
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
271 del 19 novembre 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 51. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 18 febbraio 1997.