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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di
benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine e' fissato,
rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in
volume.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e'
stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del
tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al
comma 1, sulla base delle normativa comunitaria, valutati i dati
forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e
quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanita'.
3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica
nelle benzine e' effettuato dai laboratori chimici delle dogane e
delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie
italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a
classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il
benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, con
le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995)
e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino
alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le
caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno.
5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad
effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilita' delle
informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei
risultati delle verifiche cosi' effettuate l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una
relazione annuale.
6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto
stabilito nei commi 1 e 2 e' punita con la sanzione amministrativa da
lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva la sanzione
amministrativa e' triplicata.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 28 maggio 1988, n 214, reca:
"Attuazione della direttiva n. 85/210/CEE relativa al
tenore di piombo nella benzina".