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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini della partecipazione italiana al gruppo di osservatori
temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in
Hebron-TIPH), e' prorogata la partecipazione del contingente di
trentuno unita' composto da militari dal 2 agosto 1997 al 31 gennaio
1998, rispetto alla scadenza prevista dal decreto-legge 31 gennaio
1997, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1997, n. 72.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.L. 31 gennaio 1997, n. l2, convertito con
modificazioni dalla 1egge 25 marzo 1997, n. 72,
concernente la partecipazione italiana alla missione di
pace nella citta' di Hebron, prevedeva la scadenza di tale
missione il 1 agosto 1997.