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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto
e lo sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato).
1. La presente legge si propone di consentire al comparto
dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalita' di
servizio piu' evolute e competitive e di incrementare il trasporto
combinato. A tal fine la presente legge ha la finalita' di favorire
la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano
attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le
aggregazioni tra imprese, nonche' la riduzione delle imprese
monoveicolari ottenendo in tal modo una riduzione di capacita' di
carico complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire
un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi
e un minore impatto ambientale in coerenza con le normative
dell'Unione europea in materia.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attivita' di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica o giuridica
iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, che esercita
l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e che e'
iscritta all'albo degli autotrasportatori;
d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all'articolo 41 della
legge 6 giugno 1974, n. 298;
e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del
libro V titolo Vl, capo I o del libro V, Titolo X capo II, sezioni II
e II-bis, del codice civile
f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui
l'autocarro, il rimorchio,il semirimorchio con o senza i veicolo
trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte
iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per
ferrovia, per via navigabile interna o per mare.
3. Per il conseguimento di maggiori piu' adeguati livelli di
sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni
inquinanti originate dal trasporto stradale di cose, nonche' per
determinare, sulla base del Piano generale dei trasporti e dei suoi
aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico che le imprese di
autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche intermodali ed
al trasporto combinato strada-ferrovia, strada-mare e strada-aereo,
il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta con proprio
decreto un piano complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999
delle risorse per la concessione di benefici a favore delle imprese e
dei raggruppamenti di imprese. Tali benefici sono destinati alle
seguenti finalita':
a) investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse
forme di garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi o
integrativi da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle
risorse complessive;
b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di trasporto
monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive;
c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e
dei servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento delle risorse
complessive;
d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto
combinato, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla
movimentazione delle unita' di carico specifiche destinate al
trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili
interne, nonche' agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del
17 per cento delle risorse complessive.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 6
giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7
novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione
economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato
centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle
seguenti:
a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la
vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione;
b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei
trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e
delle priorita' dell'azione amministrativa, ai fini del concreto
miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta
anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il
settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese
quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli
altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione
europea e ad altri accordi internazionali;
c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e
sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro
adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nonche' sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione,
in conformita' ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE;
d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della
navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi
al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalita' di
svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla
professione di autotrasportatore, in modo da assicurare
l'imparzialita' di giudizio e l'accertamento della professionalita'
conformemente alla normativa comunitaria;
e) il comitato centrale coordina l'attivita' dei segretari dei
comitati provinciali e degli stessi comitati;
f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della
navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per
l'accertamento della rappresentativita' delle associazioni di
categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini
della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e
provinciali;
g) il comitato centrale cura le attivita' formative interessanti
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle
somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le
risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri
finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i
contributi volontariamente versati da organismi privati e da
acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;
h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'articolo 2 della
legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori
iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti
dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla
presente legge, nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti
connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione
delle quote versate dagli autotrasportatori e' stabilita con
provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri
provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attivita' del comitato
centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione
dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o
dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il
Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse
iscritte nel relativo bilancio.
5. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e
provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al
titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro
mandato fino al centottantesimo giorno successivo alla predetta data.
6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e
tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo
degli autotrasportatori.
7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'articolo 8, il
Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e
comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo stato di
attuazione della presente legge, sul conseguimento degli obiettivi
programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra
strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli
effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla rispondenza
degli interventi attuati alle normative dell'Unione europea.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298, recante
"Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, disciplina degli
autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1974, n.
200, cosi' recita:
"Capo II
Trasporti per conto di terzi
Art. 40 (Definizione). - E' trasporto di cose per conto
di terzi l'attivita' imprenditoriale per la
prestazione di servizi di trasporto verso un
determinato corrispettivo".
- La legge 8 agosto 1985, n. 443 "Leggequadro per l'artigianato",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1985, n. 199.
- L'art. 41 della legge n. 298/1974 cosi' recita:
"Art. 41 (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione dei
trasporti di cose per conto di terzi e' necessario che
l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia
ottenuto apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di
trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
3. L'autorizzazione e' accordata per ciascun
autoveicolo, di cui alle lettere d), e) ed f) dell'art.
26 del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; essa vale per il traino
dei rimorchi e semirimorchi che siano nella
disponibilita' della stessa impresa o di altre imprese
iscritte nell'albo degli autotrasportatori e che
abbiano ottenuto autorizzazione ovvero siano nella
disponibilita' di consorzi o cooperative cui
partecipino imprese iscritte all'albo e che abbiano
ottenuto autorizzazione. Nei trasporti internazionali
il traino e' esteso a veicoli rimorchiati immatricolati
all'estero.
4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da
parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi e delle
cooperative di cui al comma 3 e' subordinata al rispetto
del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per
ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro
traino.
5. Da parte di ciascuna impresa iscritta
nell'albo degli autotrasportatori non possono essere
immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'art.
26 del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in numero superiore a
quello dei veicoli rimorchiati di cui all'art. 28 dello
stesso testo unico in disponibilita' della stessa impresa.
6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di
trattori in numero superiore a quanto indicato
rispettivamente ai commi 4 e 5 puo' essere prevista,
sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del
Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme
internazionali, ovvero tenendo conto di particolari
tecniche di traporto, nonche' con decreti che
recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le
associazioni piu' rappresentative degli autotrasportatori,
presenti nel comitato centrale per l'albo, e
dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
7. Il Ministro dei trasporti, sentito, il comitato
centrale per l'albo, puo', con proprio decreto, prevedere
il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi
alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle
caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito
territoriale ed alla validita' temporale.
8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia
soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento
che deve accompagnare il trasporto.
9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici
provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione alle imprese che abbiano la sede nel
territorio di competenza degli uffici stessi e che
siano iscritte nell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tal fine
le suddette imprese allegano alla domanda di
autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.
10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti
necessari affinche' l'offerta del trasporto di merci su
strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed
il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere
pareri nel termine di trenta giorni. Con tali
provvedimenti il Ministro fissa i criteri di
priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni
contingentate".
- L'art. 8 della legge n. 298/1974 cosi' recita:
"Art. 8 (Attribuzioni del comitato centrale). - Il
comitato centrale per l'albo ha le seguenti attribuzioni:
a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione
dell'albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi;
b) proporre al Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile la specificazione delle attivita' di trasporto
per le quali occorra un'abilitazione, e dei requisiti
speciali per il loro esercizio, a norma del successivo
art. 16;
c) promuovere, anche d'intesa con le associazioni
nazionali della categoria, lo sviluppo ed il
miglioramento dell'autotrasporto di cose;
d) proporre la determinazione e la modifica delle
tariffe di trasporto;
e) esprimere, quando cio' sia richiesto, pareri su
provvedimenti amministrativi concernenti l'autotrasporto;
f) coordinare l'attivita' dei comitati regionali e
vigilare su di essa;
g) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i
provvedimenti dei comitati provinciali;
h) proporre al Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile l'importo del contributo annuo
previsto dal successivo art. 63, secondo comma, tenuto
conto delle spese occorrenti per la gestione dell'albo
stesso".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
1994, n. 681, riguardante "Regolamento recante norme sul
sistema delle spese derivanti dal funzionamento del
comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 1994, n. 291.
- L'art. 92 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante
"Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi
internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunita' europea
dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunita' economica
europea ed atti allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle
Comunita' europee", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1957, n. 317 - supplemento ordinario, cosi'
recita:
"Sezione III
Aiuti concessi dagli Stati
Art. 92. - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella
misura in cui incidono sugli scambi fra gli Stati
membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante
risorse statali, sotto qualsiasi forma, che,
favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
consumatori a condizione che siano accordati senza
discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle
calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate
regioni della Repubblica federale di Germania che
risentono della divisione della Germania, nella misura
in cui sono necessari a compensare gli svantaggi
economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la
realizzazione di un importante progetto di comune
interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune
attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al
comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni
navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto
determinati soltanto dall'assenza di una protezione
doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse
condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi
doganali, fatte salve le disposizioni del presente
Trattato relative alla politica commerciale comune nei
confronti dei Paesi terzi;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nella
Comunita' in misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione".
- L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
7 novembre 1994, n. 681, cosi' recita:
"Art. 5. - 1. Le quote dovute ai sensi dell'art. 2
della legge 27 maggio 1993, n. 162, e determinate sulla
base delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente
regolamento, nonche' i proventi a qualsiasi titolo
realizzati, devono essere versati su apposito conto
corrente postale intestato al comitato centrale per l'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con
vincolo di successivo versamento alla contabilita'
speciale di cui al comma 2.
2. A far tempo dal 30 gennaio di ciascun anno, il
presidente del comitato centrale per l'albo provvede,
mediante postagiro firmato anche da un vice presidente
eletto con le modalita' di cui all'art. 3, comma 5,
della legge 6 giugno 1974, n. 298, al prelievo delle
somme affluite sul conto corrente postale di cui al
comma 1, versandole sulla contabilita' speciale istituita
presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma
intestata: comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori - gestione albo nazionale
autotrasportatori, al quale affluiranno le quote
associative di cui al comma 1.
3. A valere sui fondi depositati nella predetta
contabilita' speciale, saranno emessi esclusivamente
ordinativi a favore del Tesoro dello Stato con
imputazione ad un capitolo dello stato di previsione
delle entrate statali, da istituire per poi essere
successivamente trasferiti su apposito capitolo di
spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione,
anch'esso da istituire. Gli ordinativi saranno firmati dal
presidente o da un vice presidente del comitato centrale
dell'albo degli autotrasportatori".
- L'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162,
riguardante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti
per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di
terzi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio
1993, n. 123, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge, sara' disciplinato il sistema di gestione delle
spese derivanti dal funzionamento del comitato
centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori
e delle relative spese sostenute per i comitati
provinciali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' prevedere
che le somme versate dagli autotrasportatori saranno
utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi
provinciali, nonche' la misura delle quote dovute dagli
autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla
portata dei veicoli.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresi'
disciplinate le modalita' di pagamento delle quote di
cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese
sostenute dai comitati provinciali per l'albo.
4. La composizione del comitato centrale e dei comitati
provinciali sara' rideterminata con decreto del
Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della presente legge, assicurando la
maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle
associazioni degli autotrasportatori e delle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
- L'art. 9 della legge n. 298/1974, cosi' recita:
"Art. 9 (Attribuzioni dei comitati provinciali). - I
comitati provinciali per l'albo hanno le seguenti
attribuzioni:
a) ricevere ed istruire le domande delle imprese per
l'iscrizione nell'albo e decidere sul loro accoglimento;
b) redigere l'elenco di tutti gli iscritti della
provincia nell'albo, eseguire tutte le variazioni e curarne
la pubblicazione;
c) accertare se permangono i requisiti per l'iscrizione
nell'albo;
d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i
provvedimenti disciplinari previsti nei successivi
articoli;
e) provvedere, nell'ambito della provincia, a pubblicare
le tariffe di trasporto ed a curare la loro osservanza;
f) curare l'osservanza, da parte dei propri iscritti,
delle norme in materia di autotraporto di cose per
conto di terzi, ai fini dell'applicazione delle sanzioni
disciplinari previste dalla presente legge;
g) promuovere, nell'ambito locale, anche d'intesa
con le associazioni della categoria, lo sviluppo ed
il miglioramento dell'autotrasporto di cose;
h) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal
comitato centrale".
- Il titolo I della legge n. 298/1974, riguarda:
"Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi".