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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le riduzioni dei pedaggi autostradali previste dall'articolo 2
del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla
relativa legge di conversione, si applicano alle imprese iscritte
all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per
conto di terzi nonche' alle cooperative aventi i requisiti
mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti a
norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del
codice civile, aventi ad oggetto principale l'attivita' di
autotrasporto, che siano iscritti all'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi alla data del 31
dicembre 1997.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del D.L. 2 gennaio 1997, n. 1,
come modificato dalla relativa legge di conversione 5 marzo
1997, n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6
marzo 1997, n. 54, e' il seguente:
"Art. 2 (Disposizioni in materia di pedaggi autostradali
e di pagamento dei premi all'INAIL - Copertura finanziaria
- Modifica al codice della strada). - 1. I pedaggi
autostradali per i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4
e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per
conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a
partire dal 1 gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997,
commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette
riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i
pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e
sono applicate direttamente dalla societa' concessionaria
della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a
imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente
servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a
loro cooperative aventi requisiti mutualistici di cui
all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, consorzi e societa' consortili costituiti a
norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e
II-bis, del codice civile, aventi ad oggetto principale
l'attivita' di autotrasporto. Queste disposizioni si
applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per
conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione
europea ed in regola con l'accesso al mercato
dell'autotrasportodi merci.
2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica
secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo,
espresso in milioni, di seguito elencati:
a) fino a 100 5 per cento;
b) da 100 a 200 10 per cento;
c) da 200 a 400 15 per cento;
d) da 400 a 800 20 per cento;
e) oltre 800 25 per cento.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei
commi 1 e 2, le societa' concessionarie sono tenute ad
apportare al proprio sistema informativo le necessarie
integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2-ter. I minori introiti derivanti dalla riduzione di
cui al comma 1 sono erogati alle societa' concessionarie,
nel limite di 55 miliardi di lire per l'anno 1997, dal
Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalita' di
rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della
navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
lo stesso decreto sono fissati i criteri per assicurare la
trasparenza ai fini della destinazione dei rimborsi alle
imprese di autotrasporto di cui al comma 1.
2-quater. Eventuali altre forme di riduzioni in essere
per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di
entrata in vigore del presente decreto restano applicabili,
da parte di tutte le societa' concessionarie, ivi comprese
quelle che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del
Fre'jus, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui
al comma 1.
2-quinquies. Al fine di dare completa attuazione agli
interventi di cui all'art. 4 del decreto-legge 4 ottobre
1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1996, n. 611, l'importo di lire 55 miliardi
destinato alle societa' concessionarie per il rimborso dei
minori introiti derivanti dalla riduzione dei pedaggi
autostradali e non utilizzato nell'anno 1996, puo' essere
impegnato nell'anno 1997 con i criteri e le modalita'
previsti dallo stesso art. 4, comma 4. Relativamente ai
benefici da concedere nell'anno 1997, l'impegno di spesa
puo' essere assunto nell'anno 1998.
2-sexies. Le regioni interessate dall'attraversamento di
strade statali e di autostrade possono disporre ulteriori
riduzioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi. Tali riduzioni sono applicate
direttamente dalla societa' concessionaria della gestione
dell'autostrada cosi' come previsto dal comma 1. I minori
introiti per le societa' concessionarie che gestiscono
l'autostrada derivanti dal presente comma, sono a carico
dei bilanci delle regioni che hanno disposto le
agevolazioni.
2-septies. Limitatamente all'anno 1997, il pagamento
all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano
attivita' di trasporto per conto di terzi previste alle
voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data
18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152
del 30 giugno 1988, sara' ripartito in quattro rate di
uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi,
alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30
novembre 1997.
2-octies. I minori introiti derivanti dalla mancata
corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma
2-septies, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire
29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita
rendicontazione.
2-novies. All'onere derivante dall'attuazione del
presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione.
2-decies. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2-undecies. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360, la lettera e) del comma 3 dell'art. 10 e'
sostituita dalla seguente:
' e) isolati o costituenti autotreni ovvero
autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo
normalizzato allorche' trasportino esclusivamente
contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui
vengono superate le dimensioni o le masse stabilite
rispettivamente dall'art. 61 e dall'art. 62'.
3-4-5. (Soppressi)".
- Il testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 26. - Agli effetti tributari si presume la
sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti
delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori
alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale
effettivamente versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci
durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della
societa', dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto
il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati -
a scopi di pubblica utilita' conformi allo spirito
mutualistico.
In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze
e per il tesoro, udita la commissione centrale per le
cooperative".