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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Comitato di coordinamento
per la salvaguardia della Torre di Pisa
1. E' costituito, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un Comitato di coordinamento per la
salvaguardia della Torre di Pisa, composto da tredici esperti,
italiani e stranieri, individuati tra soggetti di alta qualificazione
scientifica, di cui due scelti tra storici dell'arte medievale,
nonche' dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, che ne
e' componente di diritto. Alla nomina del Comitato si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori
pubblici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.