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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai
sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente
legge, per Êconferimento3/4 si intende trasferimento, delega o
attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono
le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza
del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3
della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione
dello sviluppo delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni
e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in
atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato,
centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i
compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione
internazionale e attivita' promozionale all'estero di rilievo
nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo,
propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle
regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse
finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e
strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi
scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e
stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti con legge
statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione,
progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge
statale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione
civile, per la difesa del suolo, per la tutela dell'ambiente e della
salute, per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore
dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e la
distribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini
della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera
motivatamente in via definitiva su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
funzionale dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi
internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico
nazionale, anche ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei
sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono
interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i
comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle
rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute,
della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.