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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I procedimenti volti all'inquadramento di unita' di personale
nei ruoli organici del Ministero dell'ambiente, avviati a seguito
dell'entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 271, sono
definiti con decreti del Ministro dell'ambiente, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo
le modalita' stabilite nel presente articolo.
2. E' inquadrato, nel limite massimo di 184 unita', nei ruoli del
Ministero dell'ambiente conservando, ai soli fini del trattamento
economico, l'anzianita' di qualifica posseduta, il personale di
qualifica funzionale, appartenente ad amministrazioni pubbliche o il
cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente, in posizione di
comando, alla data del 15 marzo 1995, presso il Ministero
dell'ambiente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, e di altre disposizioni normative
successive all'istituzione del Ministero dell'ambiente.
L'inquadramento puo' essere effettuato anche in posizione
soprannumeraria riassorbibile, fermo restando il limite numerico del
ruolo organico e con conseguente riduzione degli organici delle
amministrazioni di provenienza, fatte salve le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.
3. Per il personale delle amministrazioni statali, l'inquadramento
nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta
nell'amministrazione di provenienza; per il restante personale
l'inquadramento avviene sulla base di apposita tabella di
equiparazione, tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di
appartenenza e quelle dell'amministrazione statale, approvata con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni
caso il personale inquadrato ai sensi del presente articolo segue nel
ruolo il personale gia' inquadrato nei ruoli del Ministero.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. 17 maggio 1996, n. 271, reca: "Disposizioni
urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente".
- Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, reca:
"Riordinamento delle norme degli impiegati civili dello
Stato".
- Il D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306, reca: "Regolamento
per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente".
- Il D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, reca: "Ordinamento
del personale e organizzazione degli uffici
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno".