Legge Ordinaria n. 77 del 25/03/1997 G.U. n. 74 del 29 Marzo 1997
Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio
 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                Disposizioni in materia di incentivi 
 1. In luogo del contributo  in  conto  capitale  per  l'acquisto  di
strumenti  per  pesare  di  cui  all'articolo   3,   comma   8,   del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato concede, a valere  sulle  disponibilita'
del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10  ottobre
1975, n. 517, un credito d'imposta di pari importo da far  valere  ai
fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 
 2. Il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
previo accertamento dei requisiti  soggettivi  e  oggettivi  previsti
dall'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge  n.  9  del  1987,
provvede  a  determinare  con  proprio  decreto,   in   deroga   alle
disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 10  ottobre  1975,  n.
517, l'ammontare  del  beneficio  di  cui  al  comma  1  e  trasmette
all'impresa interessata apposita attestazione da far valere  in  sede
di dichiarazione dei redditi. A fronte delle attestazioni rilasciate,
il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  versa
annualmente  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   gli   importi
corrispondenti e trasmette al Ministero delle  finanze,  su  supporto
informatico, l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta.  Per  il
trattamento fiscale e  per  le  modalita'  di  utilizzo  del  credito
d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 
 3. La misura massima del contributo previsto dall'articolo  9,  nono
comma, del decreto-legge 1 ottobre  1982,  n.  697,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come  modificato
dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' elevata  al
2 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie  da  parte  delle
cooperative dei consorzi fidi operanti nel settore  del  commercio  e
del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione  di  garanzie
al fine di facilitare la concessione ai soci di crediti di  esercizio
per investimenti. 
 
          Avvertenza:
            Il testo della nota qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla quale e' operato  il  rinvio  e  della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Note all'art. 1:
            -  L'art.  3,  comma  8,  del D.L. 26 gennaio 1987, n. 9,
          convertito in legge 27  marzo  1987,  n.  121,  cosi'    si
          esprime:  "A  valere  sulle disponibilita' del fondo di cui
          all'art. 6, primo comma, della legge 10  ottobre  1975,  n.
          517,   e'  autorizzata,  per  gli  anni  1987  e  1988,  la
          concessione di contributi in conto  capitale  nella  misura
          del 40 per cento del costo al netto dell'IVA per l'acquisto
          da  parte  dei  soggetti  di  cui all'art. 1 della predetta
          legge n. 517 del 1975  di  strumenti  per  pesare  nuovi  e
          muniti  del  bollo  di  verifica  prima.    Con decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          sono  stabiliti  i  criteri,  le procedure e i tempi per la
          concessione, la liquidazione e la  verifica  relative  alle
          predette operazioni".
            -  A  sua  volta  l'art.  1  della  citata  legge  n. 517
          stabilisce i soggetti beneficiari dei finanziamenti per  la
          ristrutturazione   dell'apparato  distributivo,  mentre  il
          successivo art. 6 istituisce nello stato di previsione  del
          Ministero  dell'industria,  un  fondo  per il finanziamento
          delle agevolazioni al commercio.
            -  L'art.  11  della  legge  5  ottobre  1991,  n.   317,
          stabilisce  fra  l'altro,  che  il  credito di imposta deve
          essere indicato, a pena di decadenza,  nella  dichiarazione
          dei  redditi relativa al periodo di imposte nel corso della
          quale e' concesso il  beneficio.  Esso  puo'  essere  fatto
          valere  ai  fini  del  pagamento, anche in sede di acconto,
          dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),
          giuridiche   (IRPEG)  e  dell'imposta  locale  sui  redditi
          (ILOR), fino alla concorrenza dell'imposta  dovuta  per  il
          periodo  di  imposta  nel  corso  del  quale  il credito e'
          concesso.
            - L'art. 9 del D.L. 1 ottobre 1982, n.  697,  convertito,
          con  modificazioni,  in  legge  29  novembre 1982, n. 887 e
          modificato successivamente dall'art.   3 del  decreto-legge
          20  maggio  1993, n. 149, convertito, con modificazioni, in
          legge 19 luglio 1993, n. 237,  stabilisce  a  favore  delle
          cooperative  e dei consorzi costituiti da soggetti operanti
          nel settore del commercio  e  del  turismo,  un  contributo
          diretto   ad  aumentare  le  disponibilita'  del  fondo  di
          garanzia. Il contributo e'  erogato  nella  misura  massima
          dell'1% dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di
          detti enti. L'art. 3 del citato decreto-legge n. 149 del 20
          maggio  1993  a  sua  volta  ha  integrato  il fondo per il
          credito agevolato al commercio di 50 miliardi per  ciascuno
          degli anni 1994 e 1995.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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