Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica anno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e
scavi di antichita' dello Stato, prevista dal regio decreto 11 giugno
1885, n. 3191, e successive modificazioni, e' soppressa.
2. L'ingresso nei luoghi di cui al comma 1 e' consentito, di regola,
dietro pagamento di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le modalita'
di emissione, di distribuzione e di riscossione del corrispettivo del
biglietto d'ingresso, di determinazione del prezzo del biglietto,
nonche' la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare
all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono stabiliti
con regolamento adottato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il prezzo del biglietto include gli oneri
derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dai commi 4 e 5.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso
sono destinati alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, della
legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del
presente comma.
4. I soprintendenti possono stipulare, secondo i criteri stabiliti
nel regolamento di cui al comma 2, convenzioni con soggetti pubblici
o privati per organizzare la distribuzione e la vendita dei biglietti
d'ingresso. Questi possono essere biglietti unici, cumulativi,
integrati, carte museo o con addebito su carte di credito, nonche'
altre forme similari. Per la gestione dei biglietti d'ingresso
possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con
possibilita' di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
5. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa
dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro per i beni
culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente e'
autorizzato ad emanare specifiche disposizioni e a stipulare apposite
convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati, sia con
operatori interessati per attivare le nuove modalita' di emissione,
distribuzione, vendita e riscossione del corrispettivo dei biglietti
d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare
alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole citta'
o in delimitate aree geografiche.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191, reca:
"Regolamento generale per la gestione e pel conteggio della
tassa d'ingresso nei Musei, nelle Gallerie, negli Scavi e
nei Monumenti nazionali".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppresso).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 27 giugno
1985, n. 332, come sostituito dall'art. 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 431, e' il seguente: "1. A decorrere dal
1 gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione
dell'art. 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e
funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie,
archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di
prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi
antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali
stessi, nonche' all'espropriazione o all'acquisto, anche
mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte
dello Stato, di beni di interesse artistico e storico".