Legge Ordinaria n. 82 del 28/03/1997 G.U. n. 75 del 1 Aprile 1997
Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti ( Stralcio dell' articolo 2 del disegno di legge C3229 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 12 marzo 1997 )
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 1.  In deroga a quanto disposto dal decreto-legge 11 giugno 1996, n.
314,  convertito  dalla  legge  30  luglio  1996,  n. 403, i posti in
soprannumero  assegnati  alle  scuole  di  specializzazione nell'anno
accademico   1995-1996  sono  portati  in  detrazione  da  quelli  da
assegnare   nell'anno   accademico   1997-1998,   nell'ambito   della
programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto
1991,  n.  257.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo,  valutato  in lire 25 miliardi per l'anno 1997, si provvede
con   quote  a  carico  del  Fondo  sanitario  nazionale  allo  scopo
vincolate.
 
          AVVERTENZA:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato  il  rinvio.    Restano  invriati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            -  Il  decreto-legge  11  giugno 1996, n. 314, convertito
          dalla legge 30 luglio 1996,  n.  403,  reca:  "Disposizioni
          urgenti  in materia di ammissioni di laureati in medicina e
          chirurgia  alle  scuole   di   specializzazione".      Tale
          decreto-legge  cosi'  dispone al comma 1 dell'art. 1: "1. I
          posti in soprannumero, rispetto alla dotazione  di  diritto
          ed   agli   eventuali  posti  aggiuntivi,  assegnati  o  da
          assegnare nell'anno accademico 1995-1996,  nell'ambito  dei
          posti  risultanti  dalla  programmazione di cui all'art.  2
          del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257  ai  laureati
          in    medicina    e   chirurgia,   sotto   condizione   del
          conseguimento, da parte di questi ultimi, dell'abilitazione
          all'esercizio professionale entro  il  primo  semestre  del
          primo   anno  di  corso,  sono  riassorbiti  e  portati  in
          detrazione  dalla   ripartizione   alle   scuole   medesime
          nell'anno accademico 1996-1997".
            -  Il  testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto
          1991, n.  257, (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del
          Consiglio  del  26  gennaio  1992,  recante   modifica   di
          precedenti  direttive  in  tema  di  formazione  dei medici
          specialisti, a norma dell'art. 6 della  legge  29  dicembre
          1990, n. 428-Legge comunitaria 1990) e' il seguente:
            "Art.  2  (Programmazione). - 1. Con decreto del Ministro
          della sanita', sentite le regioni e le  province  autonome,
          di  concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, sentite le  facolta'  di
          medicina  e  chirurgia,  e  con  il Ministro del tesoro, e'
          determianto, ogni tre anni, il numero degli specialisti  da
          formare  sulla  base  delle  esigenze  sanitarie del Paese,
          tenuto conto  delle  capacita'  ricettive  delle  strutture
          universitarie e di quelle convenzionate con le univerista',
          in  relazione  al  contenuto  specifico  della formazione e
          delle  risorse   finanziarie   comunque   acquisite   dalle
          universita'.
            2.  In relazione alla prgrammazione di cui al comma 1, il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  sentito  il Ministro della sanita', determina
          il numero dei posti per ciascuna scuola  le  cui  strutture
          siano  corrispondenti  ai  requisiti  previsti dall'art. 7,
          tenuto conto delle richieste delle facolta' di  medicina  e
          della  disponibilita'  di  idonee strutture acquisite anche
          attraverso convenzioni. Il predetto decreto e' adottato  su
          parere  del  comitato  consultivo di medicina del Consiglio
          universitario nazionale.
            3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla  programmazione
          di  cui  al  comma  1, per ogni singola specializzazione e'
          stabilita una riserva di posti,  non  superiore  al  5%,  a
          favore  dei medici dell'amministrazione militare. Il numero
          dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti  dai
          Paesi  in  via di sviluppo e' determinato con il decreto di
          cui al comma 1,  d'intesa  con  il  Ministro  degli  affari
          esteri.  La  ripartizione  tra  le singole scuole dei posti
          riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2.
            4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3  i
          candidati  devono  aver  superato  le  prove  di ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola.
            5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma
          quinto, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          marzo  1982;  n. 162.   Il consiglio della scuola, d'intesa
          con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi,
          puo' autorizzare l'espletamento  delle  attivita'  pratiche
          previste  dall'ordinamento  della  scuola nell'ambito delle
          attivita'  di  servizio,  a  condizione  che  le   predette
          attivita'  siano  coerenti  con  il  programma del corso di
          studio".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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