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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. In deroga a quanto disposto dal decreto-legge 11 giugno 1996, n.
314, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 403, i posti in
soprannumero assegnati alle scuole di specializzazione nell'anno
accademico 1995-1996 sono portati in detrazione da quelli da
assegnare nell'anno accademico 1997-1998, nell'ambito della
programmazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1997, si provvede
con quote a carico del Fondo sanitario nazionale allo scopo
vincolate.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invriati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, convertito
dalla legge 30 luglio 1996, n. 403, reca: "Disposizioni
urgenti in materia di ammissioni di laureati in medicina e
chirurgia alle scuole di specializzazione". Tale
decreto-legge cosi' dispone al comma 1 dell'art. 1: "1. I
posti in soprannumero, rispetto alla dotazione di diritto
ed agli eventuali posti aggiuntivi, assegnati o da
assegnare nell'anno accademico 1995-1996, nell'ambito dei
posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 2
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 ai laureati
in medicina e chirurgia, sotto condizione del
conseguimento, da parte di questi ultimi, dell'abilitazione
all'esercizio professionale entro il primo semestre del
primo anno di corso, sono riassorbiti e portati in
detrazione dalla ripartizione alle scuole medesime
nell'anno accademico 1996-1997".
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257, (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del
Consiglio del 26 gennaio 1992, recante modifica di
precedenti direttive in tema di formazione dei medici
specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre
1990, n. 428-Legge comunitaria 1990) e' il seguente:
"Art. 2 (Programmazione). - 1. Con decreto del Ministro
della sanita', sentite le regioni e le province autonome,
di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentite le facolta' di
medicina e chirurgia, e con il Ministro del tesoro, e'
determianto, ogni tre anni, il numero degli specialisti da
formare sulla base delle esigenze sanitarie del Paese,
tenuto conto delle capacita' ricettive delle strutture
universitarie e di quelle convenzionate con le univerista',
in relazione al contenuto specifico della formazione e
delle risorse finanziarie comunque acquisite dalle
universita'.
2. In relazione alla prgrammazione di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il Ministro della sanita', determina
il numero dei posti per ciascuna scuola le cui strutture
siano corrispondenti ai requisiti previsti dall'art. 7,
tenuto conto delle richieste delle facolta' di medicina e
della disponibilita' di idonee strutture acquisite anche
attraverso convenzioni. Il predetto decreto e' adottato su
parere del comitato consultivo di medicina del Consiglio
universitario nazionale.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione
di cui al comma 1, per ogni singola specializzazione e'
stabilita una riserva di posti, non superiore al 5%, a
favore dei medici dell'amministrazione militare. Il numero
dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai
Paesi in via di sviluppo e' determinato con il decreto di
cui al comma 1, d'intesa con il Ministro degli affari
esteri. La ripartizione tra le singole scuole dei posti
riservati e' effettuata con il decreto di cui al comma 2.
4. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3 i
candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma
quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 1982; n. 162. Il consiglio della scuola, d'intesa
con l'amministrazione di appartenenza degli specializzandi,
puo' autorizzare l'espletamento delle attivita' pratiche
previste dall'ordinamento della scuola nell'ambito delle
attivita' di servizio, a condizione che le predette
attivita' siano coerenti con il programma del corso di
studio".