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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui l'articolo 01 del decreto - legge 29
giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 427, sono prorogate sino al 31 dicembre 1997.
2. Le proposizioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1 non dovranno determinare eccedenze rispetto agli
organi complessivi interessati.
3. I periodi minimi di comando e di attribuzione specifiche, i
corsi e gli esperimenti ai fini dell'avanzamento in carriera degli
ufficiali della Guardia di finanza sono stabiliti con decreto del
Ministro delle Finanze.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 01 del D.L. n. 341 del 1996 ("Disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali
delle Forze armate e di polizia") ha prorogato, da ultimo,
fino al 31 dicembre 1996 il termine di validita' delle
tabelle allegate alla legge 20 settembre 1980, n. 574
("Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali
e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica"), riguardanti l'avanzamento al
grado superiore in taluni ruoli degli ufficiali.