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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Agli effetti delle disposizioni che seguono:
a) per "legge" si intende la legge 18 novembre 1995, n. 496;
b) per "convenzione" si intende la convenzione sulla proibizione
dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e
sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio
1993.
_________
Nota all'art. 1:
- La legge 18 novembre 1995, n. 496, ha autorizzato la
ratifica della convenzione sulla proibizione dello
sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi
chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a
Parigi il 13 gennaio 1993.