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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e' abrogato.
2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a legislazione
vigente e' formato sulla base dei criteri e parametri indicati, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.
2. Il progetto di bilancio annuale di previsione e' articolato, per
l'entrata e per la spesa, in unita' previsionali di base, stabilite
in modo che a ciascuna unita' corrisponda un unico centro di
responsabilita' amministrativa, cui e' affidata la relativa gestione.
Le unita' previsionali sono determinate con riferimento ad aree
omogenee di attivita', anche a carattere strumentale, in cui si
articolano le competenze istituzionali di ciascun Ministero.
3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle
spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si
riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle
spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si
riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in
conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in
Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Le somme comprese in ciascuna unita' previsionale di base sono
suddivise, relativamente alla spesa, in spese correnti, con
enucleazione delle spese di personale, e spese di investimento, con
enucleazione delle spese di investimento destinate alle regioni in
ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.
4-bis. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3. Le previsioni di
spesa di cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le
autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Con
appositi riassunti a corredo di ciascuno stato di previsione della
spesa, le autorizzazioni relative ad ogni unita' previsionale di base
sono riepilogate secondo l'analisi economica e funzionale. Entro
dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri
assegnano le risorse ai dirigenti generali responsabili della
gestione.
4-ter. Il bilancio annuale di previsione, oggetto di un unico
disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per
Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle aziende ed
amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo.
4-quater. Ciascuno stato di previsione e' illustrato da una nota
preliminare ed integrato da un allegato tecnico. Nelle note
preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la
formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa
corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione
significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti
nel Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal
Parlamento. I criteri per determinare la significativita' degli
scostamenti sono indicati nel Documento medesimo. Nelle note
preliminari della spesa sono altresi' indicati gli obiettivi che le
amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei
servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni
di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori
di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i
risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per
capitolo, i contenuti di ciascuna unita' previsionale e il carattere
giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il
rinvio alle relative disposizioni legislative, nonche' i tempi di
esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello
stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione
dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la
previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente,
nonche', per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli
effetti connessi alle disposizioni normative introdotte
nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo
obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei
soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi
perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione
espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento
delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel
bilancio pluriennale.
4-quinquies. In apposito allegato allo stato di previsione, le
unita' previsionali di base sono ripartite in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione. I capitoli sono determinati in
relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e' effettuata
con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con le amministrazioni
interessate. Su proposta del dirigente responsabile, con decreti del
Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministro del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della
medesima unita' previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni
di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.
Sono escluse le variazioni compensative fra le unita' di spesa
oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di
variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unita'
previsionali.
4-sexies. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della
discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano
oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della
legge di bilancio".
3. I commi 5 e 6 dell'articolo 2 della citata legge n. 468 del 1978
sono sostituiti dai seguenti:
"5. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
presenta al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di
approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione
programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio
nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformita'
della normativa comunitaria, nonche' alle aree montane, delle spese
di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli
Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare
totale e suddiviso per regioni.
6. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa
sono esposte, per unita' previsionali di base, le risorse destinate
alle aree previste dal comma 5, relativamente alle spese correnti per
il personale in attivita' di servizio e per trasferimenti, nonche'
per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni
per finalita' non produttive.
6-bis. In ulteriore apposito allegato a ciascuno stato di previsione
della spesa, sono esposte, per unita' previsionali di base, le
risorse destinate alle singole realta' regionali distinte tra spese
correnti e spese in conto capitale".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del terzo comma dell'art. 1 della legge 5
agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
cosi' recitava: "L'esercizio finanziario 1978 si chiude
definitivamente il 31 dicembre 1978".
- Il testo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 2 della gia'
citata legge n. 468/1978 (si veda nota precedente), era,
rispettivamente, il seguente:
"1. Il progetto di bilancio annuale di previsione a
legislazione vigente e' formato sulla base dei criteri e
parametri indicati, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dal
documento di programmazione economico-finanziaria come
deliberato dal Parlamento.
Esso indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare
e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il
bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare
e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il
bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in
conto competenza e in conto residui. Si intendono per
incassare le somme versate in tesoreria e per pagare le
somme erogate dalla tesoreria.
2. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo gli
stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1. Le
previsioni di spesa di cui alle medesime lettere b) e c)
costituiscono il limite per le autorizzazioni
rispettivamente di impegno e di pagamento.
3. Il bilancio annuale di previsione, che forma oggetto
di un unico disegno di legge, e' costituito dallo stato di
previsione dell'entrata, degli stati di previsione della
spesa distinti per Ministeri con le allegate appendici dei
bilanci delle aziende ed amministrazioni autonome e dal
quadro generale riassuntivo.
4. Ciascuno stato di previsione della spesa e' illustrato
da una nota preliminare, nella quale sono indicati i
criteri adottati per la formulazione delle previsioni, ed
in particolare quelli utilizzati per i capitoli di spesa
corrente concernenti spese non obbligatorie e non predeter-
minate per legge, per i quali il tasso di variazione
applicato sia significamente diverso da quello indicato per
le spese di parte corrente nel documento di programmazione
economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento. I
criteri per determinare la significativita' degli
scostamenti sono indicati nel documento medesimo. La nota
preliminare di ciascuno stato di previsione espone,
inoltre, in un apposito allegato, le previsioni
sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno
degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale articolate
per categoria. Nella nota preliminare dello stato di
previsione dell'entrata sono specificamente illustrati i
criteri per la previsione delle entrate relative alle
principali imposte, dirette ed indirette, e tasse. Nella
medesima nota sono indicate le conseguenze finanziarie, in
termini di perdita di gettito, per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale, di ogni disposizione introdotta nel
corso dell'esercizio avente per oggetto agevolazioni
fiscali. La nota deve indicare la natura delle esenzioni, i
soggetti e le categorie dei beneficiari e gli obiettivi
perseguiti con l'introduzione delle agevolazioni stesse".
- Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 2 della gia' citata
legge n. 468/1978 era, rispettivamente, il seguente:
"5. Il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, nell'esercizio dell'attivita' di coordinamento
prevista dall'art. 2 della legge 1 marzo 1986, n. 64,
presenta al Parlamento, nella stessa data di presentazione
del disegno di legge finanziaria, un apposito documento
allegato al disegno di legge di approvazione del bilancio,
sulla ripartizione, tra Mezzogiorno e resto del Paese,
delle spese di investimento iscritte negli stati di
previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di
rispettiva competenza.
6. In apposito allegato di ciascuno stato di previsione
sono esposte, per capitoli, le previsioni di spesa
destinate ai territori di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
relativamente alle categorie delle spese correnti
concernenti spese per il personale in attivita' di servizio
e per trasferimenti, nonche' per tutte le categorie delle
spese in conto capitale con esclusione delle anticipazioni
per finalita' non produttive".