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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Emissione di monete da lire mille e da lire duemila
1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a coniare ed emettere monete
nei tagli da lire mille e lire duemila. E' fatta salva la facolta'
della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.
2. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le
caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la
data del corso legale delle monete di cui al comma 1.