Legge Ordinaria n. 97 del 10/04/1997 G.U. n. 87 del 15 Aprile 1997
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
 La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
              Istituzione e funzioni della Commissione

  1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo
dei  rifiuti  e  sulle  attivita'  illecite  ad  esso connesse con il
compito di:
    a) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali
inadempienze  da  parte  dei  soggetti pubblici e privati destinatari
delle stesse;
    b)  verificare  i  comportamenti  della  pubblica amministrazione
centrale  e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti
e la coerenza con la normativa vigente;
    c) verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento
dei  rifiuti  da  parte  degli  enti  locali  e i relativi sistemi di
affidamento;
    d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle
organizzazioni  che  lo  gestiscono, sui loro assetti societari e sul
ruolo   svolto   dalla   criminalita'   organizzata,   con  specifico
riferimento  alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del
codice penale;
    e)  individuare  le  connessioni  tra  le  attivita' illecite nel
settore  dei  rifiuti  ed altre attivita' economiche, con particolare
riguardo  al  traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e
verso altre nazioni;
    f)  proporre  soluzioni  legislative  e  amministrative  ritenute
necessarie  per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello
Stato,  delle  regioni  e  degli  enti  locali  e  per  rimuovere  le
disfunzioni accertate;
    g)   riferire   al  Parlamento  al  termine  dei  suoi  lavori  e
ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'.
  2.  La  Commissione  conclude  i propri lavori entro due anni dalla
data  della  sua  costituzione  e presenta al Parlamento la relazione
finale entro i successivi sessanta giorni.
  3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
 

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