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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 45 delle norme di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
"Art. 45-bis. - (Partecipazione al procedimento in camera di
consiglio a distan- za). - 1. Nei casi previsti dall'articolo
146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato
all'udienza procedimento in camera di consiglio viene a distanza.
2. La partecipazione a distanza e' sposta dal giudice con ordinanza
o presidente del collegio con decreto m vato, che sono comunicati o
notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1,
del codice.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, reca: "Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale".