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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali,
adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10
novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.