Legge Ordinaria n. 122 del 30/04/1998 G.U. n. 99 del 30 Aprile 1998
Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               ART. 1.
         (Differimento di termini relativi alle concessioni
               televisive e ulteriori disposizioni sul
                  piano nazionale delle frequenze).
    1.  Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3
della  legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche', limitatamente alla rete
non  eccedente,  la  data  del  30 aprile 1998 di cui al comma 11 del
medesimo articolo 3, sono posticipate di nove mesi.
    2.  Il  parere  delle regioni sul piano nazionale di assegnazione
delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  e'  reso  da  ciascuna regione nel termine di trenta
giorni  dalla  data  di  ricezione  dello schema di piano, decorso il
quale il parere si intende reso favorevolmente.
    3.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni adotta il
piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze anche in assenza
dell'intesa  con  le  regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e
con   le   province   autonome   di  Trento  e  di  Bolzano  prevista
dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora
detta  intesa  non  sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni
dalla  data  di  ricezione  dello schema di piano. L'Autorita' per le
garanzie   nelle   comunicazioni,   allo   scopo,  promuove  apposite
iniziative  finalizzate  al  raggiungimento  dell'intesa.  In sede di
adozione   del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze,
l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le
ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessita' di
decidere unilateralmente.
    4.  Il  comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n.  323,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n.   422,   come   modificato   dal  comma  15  dell'articolo  1  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal seguente:
    "2.  In  attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione
delle   frequenze,   il   Ministero  delle  comunicazioni  autorizza,
attraverso  i  propri  organi periferici, modifiche degli impianti di
radiodiffusione  sonora  e  televisiva e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione  censiti  ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della
legge  6  agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero
nel  caso  di  sfratto  o  finita  locazione dei singoli impianti. Il
Ministero   delle   comunicazioni   autorizza,   in   ogni  caso,  il
trasferimento  degli  impianti  di  radiodiffusione  per  esigenze di
carattere  urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare
a obblighi di legge".
    5.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dal comma 4, il Ministero
delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza
le  modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e
dei  connessi  collegamenti  di  telecomunicazione,  censiti ai sensi
dell'articolo  32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la
razionalizzazione   delle   aree   servite   da   ciascuna  emittente
legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31
luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non
interferenziale  con altri utilizzatori dello spettro radio e possono
consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
    6.  Gli  organi  periferici  del  Ministero  delle  comunicazioni
provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi
4  e  5  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta. Le autorizzazioni
costituiscono  titolo  per la variazione dei provvedimenti concessori
delle emittenti interessate.
    7.  In  attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione
delle  frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva
e  i  collegamenti  di  telecomunicazione, legittimamente operanti in
virtu'  di  provvedimento della magistratura che non siano oggetto di
situazione   interferenziale   e  non  siano  tra  quelli  risultanti
inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle
comunicazioni,   possono   essere   oggetto   di  cessione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Ai  soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia stata
rilasciata  piu' di una concessione per la radiodiffusione sonora, e'
consentita  la cessione di intere emittenti a societa' di capitali di
nuova  costituzione.  Agli  stessi  soggetti e' consentito inoltre di
procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di
concessione.
    8.  Il  comma  17  dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n.
249, e' sostituito dal seguente:
    "17.  Le  imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti
in  ambito  locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in
ambito  nazionale  possono  effettuare  collegamenti  in  diretta sia
attraverso  ponti  mobili,  sia  attraverso  collegamenti  temporanei
funzionanti  su base non interferenziale con altri utilizzatori dello
spettro  radio,  in  occasione  di  avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo,  cultura,  sport e attualita'. Le stesse imprese, durante
la  diffusione  dei  programmi  e  sulle  stesse frequenze assegnate,
possono  trasmettere  dati  e informazioni all'utenza. La concessione
costituisce  titolo  per  l'utilizzazione  dei  ponti  mobili  e  dei
collegamenti  temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni
all'utenza".
 
           Note all'art. 1:
            - Il testo  dei commi 1, 2  e 11 dell'art. 3 della  legge
          31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
            "1. E' consentita ai soggetti    legittimamente  operanti
          alla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge la
          prosecuzione dell'esercizio della  radiodiffusione   sonora
          e   televisiva   in  chiaro  in  ambito nazionale e  locale
          fino al  rilascio delle nuove  concessioni ovvero fino alla
          reiezione  della domanda e comunque non oltre  il 30 aprile
          1998.
            2.    L'Autorita'  approva    il  piano    nazionale   di
          assegnazione  delle  frequenze  di cui all'art. 2, comma 6,
          entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del  piano
          nazionale di assegnazione delle frequenze sono  rilasciate,
          entro    e    non oltre   il 30   aprile   1998, le   nuove
          concessioni radiotelevisive private. Tali  concessioni, che
          hanno una du rata  di sei anni,  possono essere rilasciate,
          nel  rispetto delle condizioni definite in  un  regolamento
          adottato dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi di
          cui  al  comma 3, a societa' per azioni, in accomandita per
          azioni, a    responsabilita'  limitata  e  cooperative.  Le
          societa'    di cui   al   presente comma  devono  essere di
          nazionalita' italiana  ovvero di  uno   Stato  appartenente
          all'Unione  europea.    Il  controllo   delle societa'   da
          parte di  soggetti   di cittadinanza   o nazionalita'    di
          Stati    non    appartenenti    all'Unione     europea   e'
          consentito  a condizione  che  detti Stati  pratichino  nei
          confronti   dell'Italia   un  trattamento  di     effettiva
          reciprocita',  fatte  salve  le disposizioni derivanti   da
          accordi  internazionali. Gliamministratori  delle  societa'
          richiedenti  la  concessione  non    devono  aver riportato
          condanna  irrevocabile  a   pena   detentiva per    delitto
          non  colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati
          sottoposti  a  misura di sicurezza    o  di    prevenzione.
          L'Autorita',  limitatamente   alla radiodiffusione  sonora,
          e'  autorizzata ad   una deroga per le scadenze previste al
          comma 1 e per  quelle previste per la  predisposizione  del
          piano    nazionale  di   assegnazione   e del   conseguente
          rilascio  delle concessioni, qualora la complessita'    del
          piano  radiofonico  impedisca  la  sua    stesura nei tempi
          indicati. Il piano dovra'  comunque essere elaborato  entro
          il   31 dicembre   1998 e   il  rilascio    delle  relative
          concessioni  dovra'  avvenire    entro  e  non  oltre il 30
          aprile 1999. In  caso    di  deroga    e'  consentita    la
          prosecuzione   dell'esercizio della radiodiffusione  sonora
          di   cui al   comma 1,   fino  al    rilascio  delle  nuove
          concessioni  ovvero  fino  alla  reiezione  della domanda e
          comunque non oltre il 30 aprile 1999.
            3-10 (Omissis).
            11.  Nessun   soggetto   puo'   essere destinatario    di
          piu'  di  una concessione televisiva su frequenze terrestri
          in  ambito  nazionale per la   trasmissione   di  programmi
          in    forma    codificata.    I    soggetti  legittimamente
          esercenti   alla   data   di   entrata   in   vigore  della
          presente  legge piu'  reti televisive  in ambito  nazionale
          in   forma codificata   devono,    ai  fini    di    quanto
          previsto    dal  comma   2   del presente articolo,  dal 31
          dicembre  1997, trasferire via cavo   o  via  satellite  le
          trasmissioni    irradiate  da una delle  loro reti. Ciascun
          operatore puo' proseguire  l'esercizio di due reti fino  al
          30 aprile 1998.  A    partire  dalla  data    indicata  nel
          precedente   periodo    la  rete  eccedente    puo'  essere
          esercitata  in via  transitoria, alle  stesse condizioni  e
          nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta un
          apposito  regolamento    che disciplina le trasmissioni  in
          codice  su  frequenze  terrestri      e   tiene      conto,
          nell'indicazione del  termine di cui  al   comma  7,  della
          particolare    natura   di   tale    tipo  di trasmissioni.
          L'Autorita'   ovvero, fino al momento    del  funzionamento
          dell'Autorita'       stessa,      il      Ministero   delle
          comunicazioni,     in      via   provvisoria,         prima
          dell'approvazione       del      piano    nazionale      di
          assegnazione  delle    frequenze,  assegna    le  frequenze
          libere,    anche  a  seguito del trasferimento su cavo o su
          satellite  delle  reti  di  cui  al  presente   comma,   ai
          concessionari  o   autorizzati in ambito nazionale e locale
          che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro
          il  termine  di    novanta  giorni    il  Ministero   delle
          comunicazioni  adotta, sulla  base  delle  norme  contenute
          nella   presente   legge   e   nel  regolamento    previsto
          dall'art.  1,   comma   2,   del decreto-legge   23 ottobre
          1996, n.  545, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          23   dicembre   1996,  n.    650,  un  regolamento  per  la
          disciplina  dei  servizi  radiotelevisivi  via  cavo.  Sono
          abrogate    le  norme  dell'art.  11,  commi  1  e   2, del
          decreto-legge 27  agosto 1993,   n. 323,   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre   1993, n. 422, in
          contrasto con la presente legge".
            - Il testo del   comma 6 dell'art.  2  della  legge    31
          luglio 1997, n.  249, e' il seguente:
            "6. Ad uno stesso soggetto o  a soggetti controllati da o
          collegati a  soggetti  i quali  a  loro  volta  controllino
          altri    titolari    di  concessione  in    base ai criteri
          individuati  nella vigente normativa, non   possono  essere
          rilasciate  concessioni  ne' autorizzazioni  che consentano
          di  irradiare  piu' del 20 per  cento rispettivamente delle
          reti televisive o radiofoniche  analogiche e dei  programmi
          televisivi  o  radiofonici   numerici, in ambito nazionale,
          trasmessi su frequenze terrestri,  sulla  base  del   piano
          delle   frequenze.   Al   fine  di consentire  l'avvio  dei
          mercati   nel  rispetto  dei   principi   del pluralismo  e
          della  concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o
          radiofonici   numerici  l'Autorita'  puo'  stabilire     un
          periodo  transitorio  nel   quale non  vengono applicati  i
          limiti  previsti nel presente   comma.   L'Autorita'   puo'
          stabilire     per     l'emittenza radiofonica  in    ambito
          nazionale  una    percentuale maggiore al  20 per cento nel
          rispetto  dei principi del pluralismo  e della concorrenza.
          Nel  piano nazionale  di   assegnazione delle    frequenze,
          redatto  per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni
          e, al fine di tutelare le minoranze  linguistiche, d'intesa
          con    le regioni Valle  d'Aosta e Friuli-Venezia  Giulia e
          con le   province   autonome di   Trento  e    di  Bolzano,
          l'Autorita' fissa  il  numero delle  reti  e dei  programmi
          irradiabili     in     ambito     nazionale    e    locale,
          tenendo     conto  dell'evoluzione  tecnologica    e  delle
          frequenze pianificate  secondo i seguenti criteri:
               a) localizzazione comune degli impianti;
            b)    parametri  radioelettrici    stabiliti    in   modo
          uniforme       secondo   standard        internazionalmente
          riconosciuti,    tenendo   conto    di  un adeguato periodo
          transitorio per adeguare la situazione attuale;
               c) segnali ricevibili senza disturbi;
            d) riserve di frequenza per  la  diffusione  del  segnale
          radiofonico  e  televisivo con  tecnologia digitale  ed uso
          integrato  del satellite, del cavo e dei ponti  radio    su
          frequenze  terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
          radiodiffusione;
            e) riserva in favore dell'emittenza  televisiva in ambito
          locale di un terzo dei canali irradiabili  per ogni  bacino
          di  utenza;  ulteriori  risorse  possono  essere  assegnate
          all'emittenza locale successivamente  alla  pianificazione,
          i  bacini    televisivi  sono di   norma coincidenti con il
          territorio  della  regione,  quelli  radiofonici   con   il
          territorio della provincia;
            f)   equivalenza,   nei   limiti   delle   compatibilita'
          tecniche,  in termini   di copertura   del    territorio  e
          comunque bilanciamento,  su tutte  le  emittenti in  ambito
          nazionale    e  locale,    dell'eventuale  insufficienza di
          frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
            g)    riserve    per    la    diffusione    dei    canali
          irradiabili   per  la diffusione del  segnale radiofonico e
          televisivo  di emittenti estere in favore  delle  minoranze
          linguistiche  riconosciute    e  per  emittenti  locali che
          trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze".
            - Il  testo del  comma 2  dell'art. 3  del  decreto-legge
          27  agosto  1993,  n.   323, convertito, con  modificazioni
          dalla legge  27 ottobre 1993,  n.  422,   come   modificato
          dal   comma  15  dell'art.  1  del decreto-legge 23 ottobre
          1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
          dicembre 1996, n. 650, e' il seguente:
            "2.    Il    Ministro    delle      poste     e     delle
          telecomunicazioni  puo' disporre, secondo  le procedure  di
          cui all'art.  32, comma  2, della legge  6 agosto  1990, n.
          223,    le  modifiche   operative, tecniche   e strutturali
          degli  impianti  censiti  ai sensi  del   comma   3   della
          medesima    disposizione,    ai   fini  dell'ottimizzazione
          e    della razionalizzazione della gestione  dello  spettro
          radio  o in presenza di motivate situazioni  quali sfratto,
          finita   locazione       o   trasferimento    dell'impresa,
          compatibilizzazione   radioelettrica,    realizzazione  dei
          collegamenti necessari  all'autorizzazione di  cui all'art.
          21 della legge 6 agosto 1990, n. 223,   e  ottemperanza  ad
          ogni  altro  obbligo  di legge. Nelle more del procedimento
          di modifica della concessione, il Ministero delle  poste  e
          delle  telecomunicazioni  puo'  rilasciare, per un  periodo
          di  centoventi  giorni  rinnovabile    una   sola    volta,
          autorizzazioni   finalizzate  alla   sperimentazione  delle
          modifiche tecniche richieste".
            - Il testo del   comma 3 dell'art.  32  della  legge    6
          agosto 1990, n.  223, e' il seguente:
            "3.    I privati  di cui  al comma  1 sono  autorizzati a
          proseguire nell'esercizio degli   impianti  alla  ulteriore
          condizione    che  rendano entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente  legge    comunicazione
          contenente   i   dati  e  gli  elementi  previsti dall'art.
          4, comma  1, del  decreto-legge 6  dicembre 1984,  n.  807,
          convertito,  con    modificazioni, dalla legge   4 febbraio
          1985,  n. 10, corredata   dalle schede   tecniche  previste
          dal   decreto      del  Ministro  delle  poste     e  delle
          telecomunicazioni  13  dicembre    1984,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984".
            -  Il   testo del comma 13  dell'art. 1 del decreto-legge
          23 ottobre 1996, n. 545, convertito,  con    modificazioni,
          dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' il seguente:
            "13.     Durante  il    periodo    di  validita'    delle
          concessioni per  la radiodiffusione  sonora  e   televisiva
          in  ambito  locale  e  per  la radiodiffusione  sonora   in
          ambito  nazionale  sono   consentiti  i trasferimenti    di
          intere    emittenti  televisive    e  radiofoniche    da un
          concessionario ad un altro  concessionario. Sono consentiti
          inoltre  i  trasferimenti di impianti  o di rami di azienda
          tra concessionari in ambito  locale  e tra   questi   e   i
          concessionari  nazionali,   o   gli autorizzati di cui agli
          articoli 38  e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103,
          inclusi negli articoli 1 e 3    del  decreto  del  Ministro
          delle    poste e  delle telecomunicazioni  13  agosto 1992,
          di cui  al comunicato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n.  194    del  19  agosto  1992,  o   gli autorizzati alla
          prosecuzione  dell'esercizio televisivo in ambito nazionale
          ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto
          1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          ottobre 1993, n.   422, ad  eccezione  dei    concessionari
          televisivi che abbiano la copertura pari o superiore  al 75
          per  cento  del  territorio nazionale,     nonche'    delle
          emittenti   televisive    criptate.    La  possibilita'  di
          acquisizione  di impianti   o rami di azienda in favore dei
          soggetti  autorizzati ai sensi del  citato art.  11,  comma
          3,  del  decreto-legge  n.  323  del 1993   non modifica la
          disposizione  dell'art.     3,  comma   2,   dello   stesso
          decreto-legge    n.  323  del  1993.  E' soppresso l'ultimo
          periodo  del     comma  1  dell'art.  6      del   medesimo
          decreto-legge n. 323 del 1993".
            -  Il  testo  del  comma  17 dell'art.   3 della legge 31
          luglio 1997, n.  249, e' il seguente:
            "17. Le imprese di radiodiffusione   sonora e  televisiva
          operanti   in  ambito     locale      possono    effettuare
          collegamenti  in   diretta  sia attraverso ponti    mobili,
          sia    attraverso collegamenti   temporanei in occasione di
          avvenimenti di cronaca,  politica,    spettacolo,  cultura,
          sport, attualita'".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)