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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Differimento di termini relativi alle concessioni
televisive e ulteriori disposizioni sul
piano nazionale delle frequenze).
1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3
della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche', limitatamente alla rete
non eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del
medesimo articolo 3, sono posticipate di nove mesi.
2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione
delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio
1997, n. 249, e' reso da ciascuna regione nel termine di trenta
giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il
quale il parere si intende reso favorevolmente.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza
dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e
con le province autonome di Trento e di Bolzano prevista
dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora
detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite
iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di
adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le
ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessita' di
decidere unilateralmente.
4. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, come modificato dal comma 15 dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal seguente:
"2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza,
attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di
radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di
telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi
titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero
nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il
Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il
trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di
carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare
a obblighi di legge".
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero
delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza
le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e
dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la
razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente
legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31
luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non
interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono
consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni
provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi
4 e 5 entro sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni
costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori
delle emittenti interessate.
7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva
e i collegamenti di telecomunicazione, legittimamente operanti in
virtu' di provvedimento della magistratura che non siano oggetto di
situazione interferenziale e non siano tra quelli risultanti
inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle
comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai sensi
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Ai soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia stata
rilasciata piu' di una concessione per la radiodiffusione sonora, e'
consentita la cessione di intere emittenti a societa' di capitali di
nuova costituzione. Agli stessi soggetti e' consentito inoltre di
procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di
concessione.
8. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n.
249, e' sostituito dal seguente:
"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti
in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in
ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia
attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei
funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello
spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica,
spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese, durante
la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate,
possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione
costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei
collegamenti temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni
all'utenza".
Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 1, 2 e 11 dell'art. 3 della legge
31 luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
"1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti
alla data di entrata in vigore della presente legge la
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora
e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale
fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla
reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile
1998.
2. L'Autorita' approva il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6,
entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate,
entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove
concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che
hanno una du rata di sei anni, possono essere rilasciate,
nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento
adottato dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi di
cui al comma 3, a societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata e cooperative. Le
societa' di cui al presente comma devono essere di
nazionalita' italiana ovvero di uno Stato appartenente
all'Unione europea. Il controllo delle societa' da
parte di soggetti di cittadinanza o nazionalita' di
Stati non appartenenti all'Unione europea e'
consentito a condizione che detti Stati pratichino nei
confronti dell'Italia un trattamento di effettiva
reciprocita', fatte salve le disposizioni derivanti da
accordi internazionali. Gliamministratori delle societa'
richiedenti la concessione non devono aver riportato
condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto
non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
L'Autorita', limitatamente alla radiodiffusione sonora,
e' autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al
comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del
piano nazionale di assegnazione e del conseguente
rilascio delle concessioni, qualora la complessita' del
piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi
indicati. Il piano dovra' comunque essere elaborato entro
il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative
concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il 30
aprile 1999. In caso di deroga e' consentita la
prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora
di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove
concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e
comunque non oltre il 30 aprile 1999.
3-10 (Omissis).
11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di
piu' di una concessione televisiva su frequenze terrestri
in ambito nazionale per la trasmissione di programmi
in forma codificata. I soggetti legittimamente
esercenti alla data di entrata in vigore della
presente legge piu' reti televisive in ambito nazionale
in forma codificata devono, ai fini di quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31
dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le
trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun
operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti fino al
30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel
precedente periodo la rete eccedente puo' essere
esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e
nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta un
apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in
codice su frequenze terrestri e tiene conto,
nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della
particolare natura di tale tipo di trasmissioni.
L'Autorita' ovvero, fino al momento del funzionamento
dell'Autorita' stessa, il Ministero delle
comunicazioni, in via provvisoria, prima
dell'approvazione del piano nazionale di
assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze
libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su
satellite delle reti di cui al presente comma, ai
concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale
che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro
il termine di novanta giorni il Ministero delle
comunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute
nella presente legge e nel regolamento previsto
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la
disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono
abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2, del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in
contrasto con la presente legge".
- Il testo del comma 6 dell'art. 2 della legge 31
luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
"6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o
collegati a soggetti i quali a loro volta controllino
altri titolari di concessione in base ai criteri
individuati nella vigente normativa, non possono essere
rilasciate concessioni ne' autorizzazioni che consentano
di irradiare piu' del 20 per cento rispettivamente delle
reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi
televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale,
trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano
delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei
mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e
della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o
radiofonici numerici l'Autorita' puo' stabilire un
periodo transitorio nel quale non vengono applicati i
limiti previsti nel presente comma. L'Autorita' puo'
stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito
nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel
rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza.
Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni
e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa
con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e
con le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'Autorita' fissa il numero delle reti e dei programmi
irradiabili in ambito nazionale e locale,
tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle
frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo
uniforme secondo standard internazionalmente
riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo
transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale
radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso
integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su
frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito
locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino
di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate
all'emittenza locale successivamente alla pianificazione,
i bacini televisivi sono di norma coincidenti con il
territorio della regione, quelli radiofonici con il
territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita'
tecniche, in termini di copertura del territorio e
comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito
nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di
frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali
irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e
televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze
linguistiche riconosciute e per emittenti locali che
trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze".
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato
dal comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, e' il seguente:
"2. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni puo' disporre, secondo le procedure di
cui all'art. 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n.
223, le modifiche operative, tecniche e strutturali
degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della
medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione
e della razionalizzazione della gestione dello spettro
radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto,
finita locazione o trasferimento dell'impresa,
compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei
collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'art.
21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad
ogni altro obbligo di legge. Nelle more del procedimento
di modifica della concessione, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni puo' rilasciare, per un periodo
di centoventi giorni rinnovabile una sola volta,
autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle
modifiche tecniche richieste".
- Il testo del comma 3 dell'art. 32 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e' il seguente:
"3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a
proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore
condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge comunicazione
contenente i dati e gli elementi previsti dall'art.
4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio
1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste
dal decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984".
- Il testo del comma 13 dell'art. 1 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' il seguente:
"13. Durante il periodo di validita' delle
concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in
ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di
intere emittenti televisive e radiofoniche da un
concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti
inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda
tra concessionari in ambito locale e tra questi e i
concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli
articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103,
inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla
prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale
ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari
televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75
per cento del territorio nazionale, nonche' delle
emittenti televisive criptate. La possibilita' di
acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei
soggetti autorizzati ai sensi del citato art. 11, comma
3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la
disposizione dell'art. 3, comma 2, dello stesso
decreto-legge n. 323 del 1993. E' soppresso l'ultimo
periodo del comma 1 dell'art. 6 del medesimo
decreto-legge n. 323 del 1993".
- Il testo del comma 17 dell'art. 3 della legge 31
luglio 1997, n. 249, e' il seguente:
"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva
operanti in ambito locale possono effettuare
collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili,
sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di
avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura,
sport, attualita'".