Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e'
prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel
corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive
comprese nell'elenco e' modificata senza che siano introdotte nuove
norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per
il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con
competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati
in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi,
entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti
sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine
previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo
17.
5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo
25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva
92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22
febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle
norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494
del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile
esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al
comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni
integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata
dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del
Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
a), b), c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e i
principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al
comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad
adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre
1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al
coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti
commerciali indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai
criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, e' data
attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la
direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle
ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni
di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici
previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE,
96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento,
informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37
della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli
animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio
sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della
decisione della Commissione 97/182/CE.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE), nella nota finale unica relativa agli
allegati A, B, C e D.
Note all'art. 1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attivita'
di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. L'art. 14 recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di ''decreto legislativo''
e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti
dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitare mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sesanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrisipondenti alle direttive
dalla legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
succesivi, esaminato il parere, ritrasmette con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, reca:
"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- La legge 19 febbraio 1992, n. 142, concerne
disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
comunitaria per il 1991). L'articolo 25 della suddetta
legge cosi' recita:
"Art. 25 (Accesso all'attivita' degli enti creditizi ed
esercizio della medesima: criteri di delega). - 1.
L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/646/CEE deve
avvenire in conformita' dei seguenti principi:
A) l'attivita' di raccolta fra il pubblico di depositi o
altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito e'
riservata agli enti creditizi; restano ferme la disciplina
del codice civile sulla raccolta delle societa' di capitali
nonche' le discipline speciali sulla raccolta degli enti
pubblici e di particolari categorie di imprese;
B) gli enti creditizi restano soggetti per le attivita'
esercitate in Italia alla vigilanza dell'autorita' dello
Stato membro della Comunita' economica europea che ha dato
l'autorizzazione, purche' ivi si trovi la sede statutaria e
l'amministrazione centrale dell'ente;
C) gli enti possono prestare in Italia i servizi di cui
all'allegato alla direttiva del Consiglio 89/646/CEE
direttamente o per il tramite di succursali o filiazioni
alle condizioni di cui alla direttiva stessa, sempre che
tali attivita' siano state autorizzate sulla base di
requisiti oggettivi;
D) gli enti possono procedere alla pubblicita'
relativamente ai servizi offerti, alle condizioni previste
per le medesime attivita' dalla disciplina italiana e
restano ferme le disposizioni tributarie vigenti per
l'accertamento delle imposte dovute dai residenti ed ogni
altra disposizione sanzionatoria e penale, concernente
l'attivita' creditizia e finanziaria;
E) dovra' essere adottata ogni altra disposizione
necessaria per adeguarsi alla direttiva del Consiglio
89/646/CEE la disciplina vigente per gli enti creditizi
autorizzati in Italia.
2. Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e
sentito il parere delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, da
esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad
emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un testo unico delle
disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con
le altre disposizioni vigenti nella stessa materia,
apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano
comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10
ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991, n 1.
3. In quanto compatibili, si applicano le altre
disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre
1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza
del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni
comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di
alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di
interesse".
- La direttiva CEE n. 89/646 e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 386 del 30
dicembre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 14 del 9 febbraio 1990, 2 serie
speciale.
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240
del 13 ottobre l990.
- La legge 2 gennaio 1991, n. 1, e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del
4 gennaio 1991.
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
riguarda: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente
le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili. Ecologia". L'articolo 10
del suddetto decreto legislativo, cosi' recita:
"Art. 10 (Requisiti professionali del coordinatore per la
progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori). - 1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura
nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attivita'
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un
anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura
nonche' attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attivita'
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due
anni;
c) diploma di geometra o perito industriale, nonche'
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti
comprovante l'espletamento di attivita' lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresi' in
possesso di attestato di frequenza a specifico corso in
materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e
della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dagli ordini professionali degli ingegneri o
degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal
Consiglio nazionale dei periti industriali, dalle
Universita', dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2
devono rispettare almeno le prescrizioni di cui
all'allegato V.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per i
dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che
esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le
funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per
coloro che, non piu' in servizio, abbiano svolto attivita'
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per
almeno cinque anni, in qualita' di pubblici ufficiali o di
incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano
un certificato universitario attestante il superamento di
uno o piu' esami del corso o diploma di laurea,
equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il
corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione
ad un corso di perfezionamento universitario con le
medesime caratteristiche di equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui
al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (1egge
comunitaria 1993).
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
1994". L'articolo 35 della suddetta legge cosi' recita:
"Art. 35 (Controlli veterinari: criteri di delega). - 1.
L'attuazione della direttiva 93/118/CE del Consiglio sara'
informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) garantire il funzionamento del sistema dei controlli
veterinari assicurando che i contributi riscossi coprano i
costi effettivamente sostenuti per l'attuazione dei
controlli e delle ispezioni e utilizzando gli stessi per il
potenziamento dei controlli medesimi;
b) evitare qualsiasi forma di doppia imposizione, salva
la possibilita' di riscuotere un contributo per la lotta
contro le epizoozie individuandone l'entita' da vincolare
alla attuazione dei programmi di epidemio-sorveglianza ed
eradicazione delle malattie;
c) individuare i soggetti obbligati ai versamenti dei
contributi comunitari;
d) evitare qualsiasi restituzione diretta o indiretta
dei contributi previsti, garantendo un normale regime di
concorrenza;
e) prevedere criteri di adeguamento periodico dei
livelli contributivi ai costi effettivi".
- L'articolo 37 della suddetta legge n. 52/1996 cosi'
recita:
"Art. 37 (Adempimenti successivi). - 1. Con decreto del
Ministro della sanita', da emanarsi entro il 30 aprile
1997, si provvede al recepimento delle direttive
91/632/CEE, 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE, 93/72/CEE,
93/101/CE e 94/69/CE, della Commissione, rispettivamente
del 28 ottobre 1991, del 30 aprile 1992, del 31 luglio
1992, del 27 aprile 1993, del 1 settembre 1993, del 1
novembre 1993, e del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione
integrale degli allegati da I a IX.
2. Con decreto del Ministro della sanita', previa
comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, si provvede
al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica
degli allegati; il decreto e' emanato di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro dell'ambiente ogni qualvolta la nuova
direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio
recepimento.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, salvo che sia
diversamente indicato dalle direttive che con essi si
recepiscono, concedono sei mesi per lo smaltimento delle
sostanze pericolose gia' immesse sul mercato alla data
della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, non conformi, nell'imballaggio e
nell'etichettatura, alle disposizioni dei decreti
medesimi".
- Il decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, reca:
"Attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e
90/366/CEE in materia di diritto di soggiorno dei cittadini
comunitari, dei lavoratori salariati e non salariati che
hanno cessato la propria attivita' professinale e degli
studenti".
- Il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, reca:
"Attuazione della direttiva 86/653/CEE relativa al
coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti
gli agenti commerciali indipendenti, a norma dell' art. 15
della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria
1990".
- La decisione 97/182 CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 76
del 24 febbraio 1997.