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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Dividendi distribuiti da societa' non residenti).
1. All'articolo 96-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente i dividendi
distribuiti da societa' non residenti, dopo il comma 2, e' inserito
il seguente:
"2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunita'
europea, con decreto del Ministro delle finanze e' integrato l'elenco
delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 96-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 96-bis (Dividendi distribuiti da societa' non
residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione
diversa dalla liquidazione, da societa' non residenti
aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la
partecipazione diretta nel loro capitale e' non inferiore
al 25 per cento ed e' detenuta ininterrottamente per almeno
un anno, non concorrono alla formazione del reddito della
societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti
della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al
comma 4 dell'art. 105, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la
societa' non residente:
a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla
direttiva n. 435/90/CEE Consiglio del 23 luglio 1990;
b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della
Comunita' europea;
c) e' soggetta nello Stato di residenza senza
possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad
una delle seguenti imposte:
impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;
selskabsskat in Danimarca;
Korperschaftsteuer in Germania;
phoros eisodematos Nomikon prosopon kerdoskopikou'
charaktera in Grecia;
impuesto sobre sociedades in Spagna;
impot sur les societes in Francia;
corporation tax in Irlanda;
impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo;
vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;
imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in
Portogallo;
corporation tax nel Regno Unito;
o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una
delle imposte sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella
Comunita' europea, con decreto del Ministro delle finanze
e' integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c)
del comma 2.
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non
sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi
per effetto della distribuzione degli utili che non
concorrono a formare il reddito ai sensi del presente
articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le
disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili
solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di societa' ed enti commerciali aventi i requisiti indicati
nel comma 2.
7. Alle societa' di cui al comma 1 che risultano
controllate direttamente o indirettamente da uno o piu'
soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano a
condizione che dimostrino di non essere state costituite
allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime
in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte
dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure
di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11, legge 30 dicembre
1991, n. 413".
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 96-bis del TUIR
abrogati a decorrere dal secondo esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1996, dall'art. 2, comma 1,
n. 9), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467.
"3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105,
106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere
distribuiti senza applicazione della maggiorazione di
conguaglio.
4. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, e 94, non
sono applicabili relativamente all'eccedenza del credito di
imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare
riferibile agli utili conseguiti fino alla concorrenza dei
dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1
concorrono alla formazione dell'utile per la parte che
eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei
dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la
societa' non dispone di utili assoggettabili all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima
della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione
di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i
dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in
apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se
distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di
comunicazione di cui all'art. 7, legge 29 dicembre 1962, n.
1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che
la societa' li assoggetti a maggiorazione di conguaglio.
L'eccedenza di cui al primo periodo si considera relativa
ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello
che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti
dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano
ad ogni successivo percettore di utili direttamente o
indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1".