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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Contributi all'IDA
1. E' autorizzato un contributo globale all'International
Development Association (IDA) nella misura di L. 851.231.240.000,
relativo, per L. 556.000.000.000 al saldo del contributo alla X
ricostituzione delle risorse e, per L. 295.231.240.000, al pagamento
dell'Interim Fund.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 e' prevista a carico
degli esercizi finanziari 1997 e 1998, suddivisa in due quote, di L.
422.679.806.000 la prima, e di L. 428.551.434.000 la seconda.