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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Esecuzione delle pene detentive
1. L'articolo 656 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve
essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il
pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il
condannato non e' detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia
dell'ordine e' consegnata all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di esecuzione e'
comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato
all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei
cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a
identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le
disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine e' notificato al
difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito secondo le
modalita' previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore
pena, non e' superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di
cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi
7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto
di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli,
entro trenta giorni, puo' presentare istanza, corredata dalle
indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la
concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui
agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello
stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che, ove non sia
presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avra' corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale
la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di
sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede
l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide
entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puo'
essere disposta piu' di una volta, anche se il condannato ripropone
nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in
ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il
pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione
dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere
disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna
da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel
momento in cui la sentenza diviene definitiva.
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si
trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da
eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di
carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di
sorveglianza perche' provveda, senza formalita', all'eventuale
applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli effetti.
Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il
magistrato di sorveglianza".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.