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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni attuative dell'articolo 4, comma 1, della legge 27
ottobre 1993, n. 432, come modificato dall'articolo 2, comma
182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. Il Tesoro procede all'acquisizione di partecipazioni azionarie
detenute da societa' delle quali lo Stato e' azionista unico, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432,
come modificato dall'articolo 2, comma 182, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, con le modalita' stabilite con decreti del Ministro del
tesoro, anche in deroga alle norme di contabilita' dello Stato. Agli
acquisti di cui al presente comma non si applica il comma 2 del
predetto articolo 4.
2. L'articolo 10, comma 12, della legge 18 febbraio 1992, n. 149,
si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si
riferiscono anche ai casi in cui il controllante e' un soggetto non
avente forma societaria, compresi lo Stato e gli altri enti pubblici.
3. Gli acquisti di partecipazioni azionarie a carico del Fondo di
ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.
432, e successive modificazioni, e le operazioni, anche di
ristrutturazione societaria, complementari e strumentali alla
alienazione delle partecipazioni in tal modo acquisite dallo Stato
sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alla quale e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 27
ottobre 1993, n. 432 (Istituzione del Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato), come modificato
dall'art. 2, comma 182, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"1. I conferimenti di cui all'art. 3 sono impiegati
dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato, nonche'
per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da
societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini
della lor dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono
a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono
effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri
intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla
tassa di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3278, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 10 della
legge 18 febbraio 1992, n. 149, recante: "Disciplina
delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione,
acquisto e scambio di titoli":
"12. L'acquisizione del controllo di una societa'
quotata nei mercati regolamentati derivante da operazioni
effettuate tra societa' direttamente legate da rapporto
di controllo ovvero direttamente controllate da una
stessa e unica societa', ai sensi dell'art. 2359, primo
comma, n. 1), del codice civile, non e' soggetta
alle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del presente
articolo".
- L'art. 2 della citata legge n. 432/1993, cosi' recita:
"Art. 2. - 1. E' istituito presso la Banca d'Italia
un conto denominato ''Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato'', di seguito denominato ''Fondo''. Esso
ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla
presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in
circolazione.
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e'
attribuita al Ministero del tesoro, coadiuvato da un
Comitato consultivo composto:
a) dal direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal direttore generale delle entrate del
Ministero delle finanze;
d) dal direttore generale del territorio del
Ministero delle finanze.
3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione
sull'amministrazione del Fondo".