Legge Ordinaria n. 184 del 16/06/1998 G.U. n. 139 del 17 Giugno 1998
Disposizioni in materia di dismissioni delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Disposizioni    attuative dell'articolo  4, comma  1, della  legge 27
   ottobre 1993,  n. 432,  come modificato  dall'articolo 2,    comma
   182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  1. Il  Tesoro procede all'acquisizione di  partecipazioni azionarie
detenute  da societa'  delle quali  lo Stato  e' azionista  unico, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge 27 ottobre 1993, n. 432,
come modificato dall'articolo  2, comma 182, della  legge 23 dicembre
1996, n. 662, con le modalita' stabilite con decreti del Ministro del
tesoro, anche in deroga alle  norme di contabilita' dello Stato. Agli
acquisti  di cui  al presente  comma non  si applica  il comma  2 del
predetto articolo 4.
  2. L'articolo 10,  comma 12, della legge 18 febbraio  1992, n. 149,
si  interpreta  nel  senso  che  le  disposizioni  ivi  contenute  si
riferiscono anche ai  casi in cui il controllante e'  un soggetto non
avente forma societaria, compresi lo Stato e gli altri enti pubblici.
  3. Gli acquisti  di partecipazioni azionarie a carico  del Fondo di
ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n.
432,  e   successive  modificazioni,   e  le  operazioni,   anche  di
ristrutturazione   societaria,  complementari   e  strumentali   alla
alienazione delle  partecipazioni in  tal modo acquisite  dallo Stato
sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alla  quale  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note all'art. 1:
            - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  4  della  legge  27
          ottobre  1993,  n.    432    (Istituzione del   Fondo   per
          l'ammortamento dei  titoli  di Stato),   come    modificato
          dall'art.  2,  comma  182, della  legge  23 dicembre  1996,
          n.    662    (Misure di   razionalizzazione della   finanza
          pubblica), e' il seguente:
            "1.  I conferimenti  di cui  all'art.  3 sono   impiegati
          dal  Fondo nell'acquisto  dei  titoli  di   Stato,  nonche'
          per   l'acquisto   di partecipazioni azionarie possedute da
          societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini
          della lor dismissione o nel rimborso dei titoli che vengono
          a scadere a decorrere dal 1 gennaio 1995.
            2.  Le  operazioni  di  acquisto di   cui al comma 1 sono
          effettuate per il tramite  della Banca d'Italia  o di altri
          intermediari abilitati.  Dette operazioni sono esenti dalla
          tassa   di cui all'art. 1 del  regio  decreto  30  dicembre
          1923, n. 3278, e successive modificazioni".
            - Si  riporta il  testo del  comma 12 dell'art.  10 della
          legge  18  febbraio  1992,    n.  149, recante: "Disciplina
          delle  offerte  pubbliche   di   vendita,   sottoscrizione,
          acquisto e scambio di titoli":
            "12.    L'acquisizione   del controllo  di  una  societa'
          quotata  nei mercati regolamentati derivante da  operazioni
          effettuate  tra  societa' direttamente  legate da  rapporto
          di   controllo ovvero    direttamente  controllate  da  una
          stessa  e    unica societa', ai sensi dell'art. 2359, primo
          comma,  n.  1),  del  codice  civile,   non   e'   soggetta
          alle  disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del presente
          articolo".
             - L'art. 2 della citata legge n. 432/1993, cosi' recita:
            "Art.  2. -  1.  E' istituito  presso la  Banca  d'Italia
          un   conto denominato   ''Fondo   per l'ammortamento    dei
          titoli   di Stato'',  di seguito denominato ''Fondo''. Esso
          ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dalla
          presente legge, la  consistenza  dei  titoli  di  Stato  in
          circolazione.
            2.  L'amministrazione  del    Fondo di cui al comma 1  e'
          attribuita  al  Ministero  del  tesoro,  coadiuvato  da  un
          Comitato consultivo composto:
            a) dal direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
            b) dal Ragioniere generale dello Stato;
            c)    dal    direttore   generale   delle   entrate   del
          Ministero  delle finanze;
            d)   dal   direttore   generale    del  territorio    del
          Ministero  delle finanze.
            3.  Il    Ministro  del  tesoro   presenta annualmente al
          Parlamento, in allegato al conto consuntivo,  una relazione
          sull'amministrazione del Fondo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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