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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 13 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122,
va interpretato nel senso che le disposizioni dei commi da 1 a 11 del
medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si
rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete
nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo
non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 13 dell'art. 2 della legge n. 122
del 1998 e' il seguente:
"13. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un
pubblico locale e che non fanno parte di una rete
nazionale".