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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: "e diventa efficace decorso il termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254" sono sostituite dalle seguenti: "e diventa efficace a
decorrere dal 2 giugno 1999".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 247 del decreto
legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 e' il seguente:
"1. Il presente decreto legislativo entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa
efficace decorso il termine stabilito dall'art. 1, comma
1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,
33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".