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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche ed integrazioni
alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15
maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni
di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
"h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario
e banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) e' aggiunta la
seguente:
"r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse
nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: "statale"
sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al
comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera
in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri;".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle esigenze
della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente"
sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto dei diritti
fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e
sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
adottano, con delibera consiliare a maggioranza assoluta dei
componenti, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria
competenza di cui al comma 2 del presente articolo nonche' quelli per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e quelli relativi alle materie disciplinate
dallo statuto. Restano salve le competenze che in materia
regolamentare competono nel settore delle attivita' produttive allo
Stato e agli enti pubblici territoriali".
7. All'articolo 4, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 4 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia,
che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli
stessi. Decorso il termine senza che il parere sia espresso, il
Governo ha facolta' di adottare i decreti legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al comma 3,
lettera a)," sono inserite le seguenti: "e del principio di
efficienza e di economicita' di cui alla lettera c) del medesimo
comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un
decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i
principi e criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ".
11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine
stabilito dall'articolo 6, comma 1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31 luglio 1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera b) , le parole: "nonche' gli
enti privati, controllati" sono sostituite dalle seguenti: "le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo 1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola:
"procedure" e' inserita la seguente: "facoltative".
16. All'articolo 11, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo
parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g) sono aggiunte le
seguenti:
"g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita'
amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte
degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale
dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della
normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello
autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: "Entro un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato
1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del
presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di
modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati
nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive
modificazioni".
20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, dopo il
numero 112 sono aggiunti i seguenti:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia di lavoro
dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30 marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 68 alla Gazzetta Ufficiale n.
258 del 5 novembre 1990.
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato di
agibilita':
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, articolo 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni per trasporti
eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del contenzioso in
materia di premi per l'assicurazione infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla
dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni in
materia di temporanee importazioni ed esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese
aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque
territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404,
articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: "Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:
"20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione
Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di
certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in
aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre
1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove
d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il
comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo".
- Si riporta l'art. 1 della legge n. 59/1997 come
modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono
evidenziate in corsivo):
"Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare entro il
31 marzo 1998 uno o piu' decreti legislativi volti a
conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli
artt. 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti
amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della
presente legge, per "conferimento" si intende
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti
e per "enti locali" si intendono le provincie, i comuni, le
comunita' montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio di sussidiarieta' di cui
all'art. 4, comma 3, lettera a), della presente legge,
anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
delle rispettive comunita', nonche' tutte le funzioni e i
compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi
territori in atto esercitati da qualunque organo o
amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero
tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonche' cooperazione
internazionale e attivita' promozionale all'estero di
rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e
materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico
artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo
politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo,
propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse
quelle regionali;
h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,
sistema valutario e banche;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee
e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici,
programmi scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
interesse nazionale.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e
2:
a) i compiti di regolazione e controllo gia' attribuiti
con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse
nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con i
decreti legislativi, di cui al comma 1; in mancanza
dell'intesa, il Consiglio dei Ministri delibera in via
definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di
protezione civile, per la difesa del suolo, per la tutela
dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le
funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di
energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della
individuazione dei compiti di rilievo nazionale, sono
predisposti previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
dei Ministri delibera motivatamente in via definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
funzionale dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i
compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello
nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema
statistico nazionale, anche ai fini del rispetto degli
obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
accordi internazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la
valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo
Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
della tutela dell'ambiente".
- Si riporta l'art. 2 della legge n. 59/1997 come
modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono
evidenziate in corsivo):
"Art. 2. - 1. La disciplina legislativa delle funzioni e
dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente
legge spetta alle regioni quando e' riconducibile alle
materie di cui all'art. 117, primo comma, della
Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il
potere di emanare norme attuative ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi conferiti ai sensi dell'art. 1 e' disposta,
secondo le rispettive competenze e nell'ambito della
rispettiva potesta' normativa, dalle regioni e dagli enti
locali.
2-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura adottano, con delibera consiliare a maggioranza
assoluta dei componenti, i regolamenti per la disciplina
delle materie di propria competenza di cui al comma 2 del
presente art. nonche' quelli per esercizio delle funzioni
di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto.
Restano salve le competenze che in materia regolamentare
competono nel settore delle attivita' produttive allo Stato
e :agli enti pubblici territoriali".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 580/1993
(Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura) e' il seguente:
"Art. 2. (Attribuzioni). - 1. Le camere di commercio
svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, funzioni di supporto e di promozione degli
interessi generali delle imprese, nonche', fatte salve le
competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi
dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni,
funzioni nelle materie amministrative ed economiche
relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio
esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato
e dalle regioni, nonche' quelle derivanti da convenzioni
internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di
commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con
altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi".
- Si riporta l'art. 4 della legge n. 59/1997 come
modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono
evidenziate in corsivo):
"Art. 4. - 1. Nelle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione, le regioni, in conformita' ai singoli
ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai
comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al
conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite
le rappresentanze degli enti locali. Possono altresi'
essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle
autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'art. 1, comma
2, della presente legge, vengono conferiti a regioni,
province, comuni ed altri enti locali con i decreti
legislativi di cui all'art. 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2
avvengono nell'osservanza dei seguenti principi
fondamentali:
a) il principio di sussidiarieta', con l'attribuzione
della generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province e alle comunita'
montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali,
associative e organizzative, con l'esclusione delle sole
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime,
attribuendo le responsabilita' pubbliche anche al fine di
favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di
rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e
comunita', alla autorita' territorialmente e funzionalmente
piu' vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla
regione dei compiti e delle funzioni amministrative non
assegnati ai sens della lettera a), e delle funzioni di
programmazione;
c) il principio di efficienza e di economicita', anche
con la sop pressione delle funzioni e dei compiti divenuti
superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed
enti locai anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito
dell'Unione europea;
e) i principi di responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un
unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi,
strumentali e complementari, e quello di identificabilita'
in capo ad un unico soggetto anche associativo della
responsabilita' di ciascun servizio o attivita'
amministrativa;
f) il principio di omogeneita', tenendo conto in
particolare delle funzioni gia' esercitate con
l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso
livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione
all'idoneita' organizzativa dell'amministrazione ricevente
a garantire, anche in forma associata con altri enti,
l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione
delle funzioni in considerazione delle diverse
caratteristiche, anche associative, demografiche,
territoriali e strutturali degli enti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e
patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni
amministrative conferite;
1) il principio di autonomia organizzativa e
regolamentare e di responsabilita' degli enti locali
nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi
ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo
provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione in
matena di servizi pubblici di trasporto di interesse
regionale e locale; attribuire alle regioni il compito di'
definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei
servizi minimi qualitativamente e quantitativamente
sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei
cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci
regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori
rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali
che ne programmino l'esercizio; prevedere che l'attuazione
delle deleghe e l'attribuzione delle relative risorse alle
regioni siano precedute da appositi accordi di programma
tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le
regioni medesime, sempreche' gli stessi accordi siano
perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, regolino
l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalita' effettuati
e in qualsiasi forma affidati, sia in concessione che nei
modi di cui agli artt. 22 e 25 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che
rispettino gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69
ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di
bilancio e che garantiscano entro il 1 gennaio 2000 il
conseguimento di un rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
traffico e costi operativi, al netto dei costi di
infrastruttura previa applicazione della direttiva
91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasporti
ferroviari di interesse regionale e locale, definire le
modalita' per incentivare il superamento degli assetti
monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto
urbano e extraurbano e per introdurre regole di
concorrenzialita' nel periodico affidamento dei servizi;
definire le modalita' di subentro delle regioni entro il 1
gennaio 2000 con propri autonomi contratti di servizio
regionale al contratto di servizio pubblico tra Stato e
Ferrovie dello Stato S.p.a. per servizi di interesse locale
e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base
dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente
articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli artt. 14, 17 e 20,
comma 5, per quanto possibile individuando momenti
decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita'
economiche ed industriali, in particolare per quanto
riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel
comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di
coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi
nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca
applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
contenimento dei prezzi e dell'efficienza della
distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei
settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per
quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti industriali, all'avvio degli impianti
medesimi e alla creazione, ristrutturazione e
valorizzazione di aree industriali ecologicamente
attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed
impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
salute pubblica.
4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma
4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso il
termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha
facolta' di adottare i decreti legislativi.
5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarieta' di
cui al comma 3, lettera a), e del principio di efficienza e
di economicita' di cui alla lettera c) del medesimo comma
del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei
mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la
legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite,
o delegate agli Enti locali e di quelle mantenute in capo
alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro
il termine indicato, il Governo e' delegato ad emanare,
entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni
inadempienti, uno o piu' decreti legislativi di
ripartizione di funzioni tra regione ed enti locali le cui
disposizioni si applicano fino alla data di' entrata in
vigore della legge regionale".
- Si riporta l'art. 6 della legge n. 59/1997 come
modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono
evidenziate in corsivo):
"Art. 6. - 1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui
all'art. 1 il Governo acquisisce il parere della
Commissione di cui all'art. 5 e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, che devono essere
espressi entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli
schemi stessi. Il Governo acquisisce altresi' i pareri
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane; tali pareri
devono essere espressi entro venti giorni dalla ricezione
degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono
immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari
predette. Decorsi inutilmente i termini previsti' dal
presente articolo, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati".
- Si riporta l'art. 7 della legge n. 59/1997 come
modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono
evidenziate in corsivo):
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli artt. 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali 'allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente
legge, entro novanta giorni dalia adozione di ciascun
decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente
articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del
Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato ad emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Si applicano i principi e i criteri
direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge
27 dicembre n. 449".
- Il testo dell'art. 48, commi 10 e 11, della legge n.
449/97 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) e' il seguente:
"l0. Il governo e' delegato ad emanare, previo parere
consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo che istituisce una
addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri
e principi direttivi:
a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque
non anteriore a quello in corso al 1 gennaio 1998;
b) determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun
anno, in misura tale da coprire, per l'anno di prima
applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei
compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso
dell'anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei
trasferimenti erariali;
c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1
dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una
misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;
d) previsione della facolta' per i comuni di variare
l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5
per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo
dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la
variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31
ottobre di ogni anno, a valere su anno, a valere sui
redditi dell'anno successivo; e' fatto obbligo ai comuni di
pubblicare gli estremi essenziali relativi alla variazione
dell'aliquota dell'addizionale nella Gazzetta Ufficiale, da
accorpare possibilmente in un unico numero;
e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo
determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri
deducibili, purche' sia dovuta, per lo stesso anno,
l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e
dei crediti di cui agli artt. 14 e 15 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, e successive
modificazioni;
f) versamento in unica soluzione, con le modalita' e nei
termini previsti per il versamento delle ritenute e del
saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e
assimilati, l'addizionale e' trattenuta dai sostituti di
imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di
conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta e'
determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in
vigore nel comune di' domicilio fiscale del contribuente ed
e' versata al comune stesso;
g) applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF
per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le
sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente;
previsione di modalita' di partecipazione alle attivita' di
accertamento da parte dei comuni mediante scambi di
informazioni e notizie utili, nonche' di accertamento ed
erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico
dei comuni.
11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base
della entita' complessiva degli stanziamenti che vengono
eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti
alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
indicano:
a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta
dallo Stato per le materie trasferite;
b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente
con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attivita'
dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri
di ripartizione delle risorse sulla base di parametri
oggettivi;
c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni,
entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di
cui alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento
delle funzioni ed incrementata dal tasso di inflazione
programmato, deve essere riportata ai valori fissati in
applicazione della lettera b);
d) previsione della copertura degli oneri relativi alle
funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle
province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti
erariali;
e) previsione di una riduzione o di un aumento dei
trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla
differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui
al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere
a), b) e c) del presente comma".
- Si riporta l'art. 10 della legge n. 59/1997 come
modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono
evidenziate in corsivo):
"Art. 10. - 1. Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui all'art. 1 possono essere
adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla
data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si
intendano recepire condizioni e osservazioni formulate
dalla Commissione di cui all'art. 5 oltre il termine
stabilito dall'art. 6, comma 1".
- Si riporta l'art. 11 della legge n. 59/1997 come
modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono
evidenziate in corsivo):
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare entro il
31 gennaio 1999 uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore
stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso
tale termine i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
artt. 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di
cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro
pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente
estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice
civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato
nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del
rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed
equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo
ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla
lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di
contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell' esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto prevista per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi. oppure. tecnico scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
del contratto collettivo, la quantificazione dei costi
contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla
certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni,
alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi
istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti,
designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con
provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni,
decorso il quale la certificazione si intende effettuata;
prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo
siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitono per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti:
"prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la
lettera q) e' abrogata: alla lettera) dopo le parole:
"concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
seguenti: "da espletarsi a livello regionale".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali' sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso".
- Si riporta l'art. 20 della legge n. 59/1997 come
modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono
evidenziate in corsivo):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi. 2. Con lo stesso disegno di legge di cui al
comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a
funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per
la loro pertinenza alle comunita' territoriali, sono
attribuiti alla potesta' normativa delle regioni e degli
enti locali, e indica i principi che restano regolati con
legge della Repubblica ai sensi degli artt. 117, primo e
secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministro competente, previa acquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le nonne, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di
quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di
semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure
di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per
!amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano
alla normativa procedimentale di carattere generale,
qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino
una difforme disciplina settoriale.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario,
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di
cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore
di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in
deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c),
sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero
di delegificazione necessarie alla compilazione di testi
unici legislativi o regolamentari, con particolare
riferimento alle materie interessate dalla attuazione della
presente legge. In sede di prima attuazione della presente
legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge,
nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori
di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
artt. 14 e 17 e dal presente articolo".
- Si riporta l'allegato 1 previsto dall'art. 20, comma 8,
della legge n. 59/1997, come integrato e modificato dalla
legge qui pubblicata (le integrazioni sono evidenziate in
corsivo):
ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)
1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e
la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello
Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti
dell'Unione europea):
regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 55; legge 5
agosto 1978, n. 468, art. 17;
legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 6;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, arti. 7 e 10;
legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 74;
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre
1992;
legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 25, sostitutivo
dell'art. 5 della citata legge n. 468 del 1978;
legge 28 dicembre 1995, n. 551, art. 24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo
per le spese di gestione degli uffici giudiziari:
legge 24 aprile 1941, n. 392;
legge 25 giugno 1956, n. 702;
legge 15 febbraio 1957, n. 26.
3. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 7, comma
6;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 27.
4. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni
e lavoro straordinario del personale dello Stato:
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860;
legge 18 dicembre 1973, n. 836;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
n. 422;
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978,
n. 513;
legge 26 luglio 1978, n. 417.
5. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi
e di presidi agli invalidi del lavoro:
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 178.
6. Presa in consegna di immobili e compiti di
sorveglianza sugli immobili demaniali:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 127;
legge 29 ottobre 1991, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, art. 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per
autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
9. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento
di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o
artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:
regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920,
n. 1285;
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.
10. Procedimento di concessione per la distribuzione
automatica di carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971,
n. 1269;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 18 settembre 1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di
impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, artt. 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991,
n. 447.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di
informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 6, modificato dalla
legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione
abusiva di suolo demaniale marittimo: artt. 54 e 55 del
codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 7 dicembre 1984, n. 818.
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da
parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927,
n. 824;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, artt. 25 e 131;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei
beneficiari di provvidenze di natura economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private, di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto
di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalita'
da parte di associazioni o fondazioni, nonche' di donazioni
o lasciti in favore di enti:
codice civile, artt. 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, artt. 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361;
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 65.
18. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica
utilita':
legge 25 giugno 1865, n. 2359;
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
19. Procedimento per l'erogazione e per la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari
delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 6 febbraio 1985, n. 15;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367.
20. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 30 dicembre 1986, n. 943;
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
21. Procedimento di concessione di beni demaniali
marittimi nel caso di piu' domande di concessione:
art. 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di
condanna e risarcimento di danno erariale:
norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909, n.
776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto 1933,
n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214.
23. Procedimento di riconoscimento di infermita',
concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata
ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686; testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da
parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli
organi collegiali degli enti pubblici non economici in
materia di approvazione dei bilanci, di programmazione
dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei
regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali,
di modifica della struttura amministrativa e della
dotazione di personale:
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
legge 11 marzo 1988, n. 67;
legge 9 marzo 1989, n. 88;
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990,
n. 43, art. 14, comma 14;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; legge 24
dicembre 1993, n. 537, art. 3.
25. Procedimento di unificazione dei termini per i
contributi previdenziali:
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione
di nuovi impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
27. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei
dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonche' dei consiglieri ed esperti e per il
conferimento di incarichi di consulenza:
legge 23 agosto 1988, n. 400, artt. 18, 21, 28, 29 e 31;
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n.
106;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
marzo 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 65 alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, recante
riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei Ministri dei dipartimenti e degli uffici del
segretariato generale.
28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di
pensione e per la ricostruzione delle pensioni di
competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957,
n. 818, art. 22;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488, art. 19, sostitutivo dell'art. 4 della legge 12
agosto 1962, n. 1338;
legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione alle nonne
sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di
cittadini extracomunitari:
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e
indennita' di guerra:
legge 28 luglio 1971, n. 585;
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi:
legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti di
collaborazione per attivita' didattiche:
legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 69;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, art. 273.
33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario
scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di
idoneita' con esclusione degli esami di maturita' e di
diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, dall'art. 143 all'art. 150; dall'art. 176 all'art.
187; dall'art. 192 all'art. 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di
ammissione, revisione, promozione, idoneita', compimento e
diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione
degli esami di maturita' e di diploma (male:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, artt. 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e
trattamento di quiescenza del personale della scuola:
legge 4 gennaio 1968, n. 15;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, artt. 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato
civile: regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
37. Istruttoria per la valutazione di incidenti rilevanti
connessi a determinate attivita' industriali:
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175.
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca
corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di
diritto pubblico e privato:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 12,
comma 2, lettera a), n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, art. 6, commi
3, 4.
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce
rossa italiana:
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, art.
7.
40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla
Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di
ricerche per il cancro a Lione:
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n.
164;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 40 (Tab. A
- Amministrazione 17 - Ministero della sanita').
41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e
agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e
le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi
finanziamenti, con determinazione di forme, modalita' e
limiti dei medesimi finanziamenti e della proprieta' dei
risultati, nonche' per incentivare la ricerca,
l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree
del Paese:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
legge 1 marzo 1986, n. 64;
legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104;
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti
industriali e per la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
legge 5 novembre 1971, n.1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349; legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione di
additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze
alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. Procedimento per il trattamento delle acque reflue:
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
46. Procedimenti relativi alla produzione e
commercializzazione dei presidi sanitari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialita' medicinali di
automedicazione:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione di
presidi medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante testo unico
delle leggi sanitarie (art. 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n.
128.
49. Procedimento per la richiesta di escavazione di pozzi
e per la concessione di utilizzo d'acqua per uso
industriale:
regio-decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei
fabbricati ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. Procedimento relativo alla organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato:
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 236;
legge 18 maggio 1989, n. 183; legge 5 gennaio 1994, n.
36.
52. Procedimenti relativi alla realizzazione di nuovi
interventi nelle aree depresse:
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
53. Procedimenti relativi agli interventi straordinari
nel Mezzogiorno:
legge 1 marzo 1986, n. 64;
decreto-legge 22 ottobre 1992. n. 415; convertito con
cazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore
dell'imprenditoria femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. Procedimenti per il credito alla cooperazione e la
salvaguardia dei livelli occupazionali:
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento
del credito all'esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria
siderurgica:
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, art. 6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a
favore del commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei
centri commerciali all'ingrosso e dei mercati
agro-alimentari:
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. Procedimenti relativi agli interventi a favore
dell'imprenditoria giovanile:
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
62. Procedimenti per la concessione di contributi per la
promozione degli investimenti esteri in Italia:
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla
legge 20 maggio 1993, n. 156.
63. Procedimenti per la concessione di contributi per la
realizzazione di progetti-pilota nel settore
agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione
europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 2.
64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a
tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali
in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 3.
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle
imprese italiane esportatrici:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
66. Procedimenti di concessione di contributi ad
istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a
promuovere le esportazioni:
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento
dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi
nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di
contributi per la cooperazione nei Paesi in via di
sviluppo:
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi
per il commercio estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi
agroalimentari e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
71. Procedimenti di concessione di contributi alle camere
di commercio italiane all'estero:
legge 1 luglio 1970, n. 518.
72. Procedimenti di concessione di contributi per
l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa
centrale ed orientale: legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a
societa' ed imprese miste all'estero:
legge 24 aprile 1990, n. 100;
legge 9 gennaio 1991, n. 19, art. 2.
74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale
degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe
sull'autotrasporto delle merci:
legge 6 giugno 1974, n. 298;
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976,
n. 32;
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978,
n. 56.
75. Procedimento in materia di strumenti per pesare:
legge 10 ottobre 1975, n. 517;
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
76. Procedimenti di concessione di beni del demanio
marittimo utilizzati per finalita' turistiche, ricreative e
per la realizzazione e la gestione di attivita'
commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle
relative ai porti:
artt. 33-37 del codice della navigazione;
artt. 5-21 del regolamento di esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di
pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie,
mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali e tenuta di
registri in materia di attivita' commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
legge 1 marzo 1975, n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilita' da parte
della Commissione provinciale di vigilanza per i locali di
pubblico spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e
acque minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e
margarina: legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. Procedimento di controllo su importazione, produzione
e detenzione latte in polvere e burro:
legge 11 aprile 1974, n. 138.
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla
commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1960,
n. 162;
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al
confezionamento di mosti, vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963,
n. 930; decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1960, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e
contenitori: decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo e alla
commercializzazione e al deposito degli alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla
legge 16 giugno 1950, n. 331;
legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia:
legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
legge 17 gennaio 1994, n. 47;
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi
elettrogeni):
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. Procedimento per il versamento dei contributi
assistenziali:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini
previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
90. Procedimento per la concessione del trattamento di
Cassa integrazione guadagni straordinaria:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento di
integrazione salariale a seguito della stipula di contratti
di solidarieta':
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi avverso
l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1962, n. 1124.
93. Procedimento per l'applicazione di sanzioni nei
confronti delle aziende che occupano lavoratori pensionati,
per mancata osservanza del divieto di cumulo fra pensione
ed attivita' lavorativa subordinata:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,
n. 488;
legge 24 novembre 1981, n. 689;
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e
cancellazione delle imprese e delle societa' commerciali:
legge 11 giugno 1971; n. 426;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;
legge 12 agosto 1993, n. 310.
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di
documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
legge 10 gennaio 1935, n. 112;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605;
legge 11 gennaio 1979, n. 12;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e al
funzionamento delle commissioni provinciali per
l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e
cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
legge 8 agosto 1985, n. 443;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la denuncia di inizio di attivita' e
per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese
artigiane od al registro delle imprese per le attivita' di
installazione, di ampliamento e di trasformazione degli
impianti:
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 392.
98. Procedimenti per la denuncia di inizio di attivita'
ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese di
quelle esercenti attivita' di autoriparazione e per la
domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane od
al registro delle imprese:
legge 5 febbraio 1992, n. 122;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 387.
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni,
licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare
esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini,
officine, laboratori destinati alla produzione ed alla
vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi
commercio, arte, industria o mestiere:
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. Procedimenti di denuncia nominativa all'INAIL degli
assicurati:
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
101. Procedimenti di riconoscimento dell'invalidita'
civile:
legge 15 ottobre 1990, n. 295.
102. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti
pubblici di servizi:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979,
n. 696;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
103. Procedimenti per l'affidamento di appalti pubblici
di forniture:
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979,
n. 696;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
104. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
per lo scarico idrico al suolo:
legge 10 maggio 1976, n. 319.
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni
edilizie:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (art. 31);
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 4);
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 (art.
4).
106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di
lavori pubblici:
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
gennaio 1991, n. 55;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. Procedimenti per l'iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori:
legge 10 febbraio 1962, n. 57; legge 8 agosto 1977, n.
584;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
gennaio 1991, n 55.
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di
pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie,
mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
per le emissioni in atmosfera:
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203;
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio
1991.
110. Procedimenti per l'autorizzazione all'immissione di
nuove sostanze farmaceutiche e specialita' medicinali gia'
in uso all'estero e per l'inclusione nel prontuario
farmaceutico nazionale:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi
sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:
legge 7 agosto 1973, n. 519;
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione, dei fondi
destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:
legge 21 dicembre 1978, n. 845;
legge 14 febbraio 1987, n. 40;
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla
legge 12 novembre 1988, n. 492;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1.
112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei
lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in materia
di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
all' esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo
1994;
regolamento (CE) n. 737194 della Commissione, del 30
marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30
ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68
alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato
di agibilita':
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 61 e
62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del
contenzioso in materia di premi per l'assicurazione
infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e alla
dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed
esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, artt. da 175 a 221.
112-decies. Procedimento per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639.
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli,
rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio
nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327, artt. 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio
1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n.
404, art. 6, come sostituito dall art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".
- Si riporta l'art. 21 della legge n. 59/1997 come
modificato dalla legge qui pubblicata (le modifiche sono
evidenziate in corsivo):
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche
e degli istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione
della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni
dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione in materia di gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi
comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche,
attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli
didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti
di istruzione secondaria, della personalita' giuridica
degli istituti tecnici e professionali e degli istituti
d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita'
ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base dei criteri generali e principi
direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente articolo. Sugli schemi di regolamento e'
acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti commissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
parere alle commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di
quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita
dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che si suddivide in
assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento
degli obiettivi generali dei sistema nazionale di
istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento,
della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie
e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel
rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e'
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il Governo
e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore delle predette disposizioni
regolamentari le norme del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le
conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 novembre 1998 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione
e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze
dell'amministrazione centrale e periferica come ridefrnita
a norma degli artt. 12 e 13 nonche' con quelle delle
istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dell'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della
liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le' attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica, come ridefrnite ai sensi dell'ari.
13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in
armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara'
disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la
riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la
materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei
limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20
la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di
svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta
di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte
previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita'
e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono
definiti nell'ambito dell apposito regolamento attuativo,
d'intesa con la regione Valle d Aosta. E abrogato il comma
5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
- Il comma 5 dell'art. 3 della legge n. 425/1997
(Disposizioni per la riforma degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore) era il seguente:
"5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle
lingue italiana e francese, parificate a norma dell'art.
38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n 4, recante "Statuto speciale per la Valle d'Aosta"
e' accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove
scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua
italiana e una in lingua francese a scelta del candidato".