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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Definizione
1. Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a
effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su
prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente
medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi
destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati
nell'ambito dell'attivita' economica del committente o nella
produzione di un bene complesso, in conformita' a progetti esecutivi,
conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti
dall'impresa committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i contratti
aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di
pubblica utilita' e di beni strumentali non riconducibili ad
attrezzature.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.