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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
e' sostituito dal seguente:
" 5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini
ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione piu' elevato
a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG,
sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra, purche' le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si trovino
nella medesima area viticola e il prodotto abbia i requisiti
prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia
territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza. La
riclassificazione puo' essere effettuata a cura del detentore, nel
rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per
ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato
repressione frodi competente per territorio e alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima
della relativa annotazione obbligatoria nei registri".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n.
164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine),
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 7 (Zona di produzione di vini ad indicazione
geografica tipica e cambiamento di classificazione).
- 1. Le menzioni geografiche che definiscono le
indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzate
per contraddistinguere i vini aventi
caratteristiche derivanti da zone di produzione, anche
comprendenti le aree DOCG o DOC, normalmente di
ampia dimensione viticola designate con il nome
geografico relativo o comunque indicativo della zona in
conformita' della normativa italiana e della CEE sui
vini IGT. La zona di produzione di un vino IGT deve
comprendere un ampio territorio viticolo che presenti
uniformita' ambientale e conferisca caratteristiche
omogenee al vino stesso, e per il quale sussista un
interesse collettivo al riconoscimento del vino in esso
prodotto.
2. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste possono essere stabilite norme transitorie e
deroghe aventi carattere di eccezionalita', previo parere
delle regioni interessate e del Comitato nazionale di cui
all'art. 17.
3. E' consentita la coesistenza in una stessa area di
produzione di piu' vini a denominazione di origine e ad
indicazione geografica tipica, anche derivanti dagli
stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente
diritto venga operata annualmente, secondo le
prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione,
la scelta vendemmiale riferita a ciascuna superficie
iscritta separatamente ad ogni albo dei vigneti o ad ogni
elenco delle vigne di cui all'art. 15. Tale scelta puo'
riguardare denominazioni di pari o inferiore livello,
ricadenti nella stessa zona di produzione.
4. Nel caso sia stata operata la scelta vendemmiale ai
sensi del comma 3, la resa massima di cui all'art. 10,
comma 1, lettera c), non puo' comunque superare il
limite piu' restrittivo tra quelli stabiliti dai
differenti disciplinari di produzione.
5. E' consentito successivamente per i mosti e per i
vini ottenuti il passaggio sia dal livello di
classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a
DOC a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad
altra DOC, sia da una IGT ad altra, purche' le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche si
trovino nella medesima area viticola e il prodotto
abbia i requisiti prescritti per la denominazione
prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu'
estesa rispetto a quella di provenienza. La
riclassificazione puo' essere effettuata a cura del
detentore, nel rispetto della regolamentazione
dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere
comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione
frodi competente per territorio e alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.
6. I nomi geografici o parte di essi e le sottozone
usati per designare vini DOCG o DOC non possono
comunque essere usati per designare vini IGT.
7. La possibilita' di utilizzare nomi corrispondenti a
frazioni o comuni o zone amministrativamente definite o
sottozone, localizzati all'interno della zona di
produzione dei vini DOCG o DOC, e' consentita per le
produzioni classificate nelle DOCG o DOC, a condizione
che sia espressamente prevista una lista positiva nei
disciplinari di produzione dei singoli vini di cui
trattasi e deve avvenire nel rispetto delle condizioni e
delle modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
8. Il taglio tra due o piu' mosti o vini DOCG, DOC o
IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso
della denominazione di origine per il prodotto
ottenuto che puo' tuttavia essere classificato come
vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
9. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, su parere delle regioni interessate, sentito il
Comitato nazionale di cui all'art. 17, puo' essere
autorizzato in via transitoria, per un periodo non
superiore a cinque anni, l'uso di una IGT gia'
riconosciuta collegata al nome di nuovi vitigni, per i
quali sia stata superata la fase della sperimentazione e
sia stata presentata la richiesta di riconoscimento a
livello di vitigni raccomandati o autorizzati. Qualora
detti vitigni siano stati autorizzati dalla CEE, l'uso
della relativa IGT diviene definitivo".