Legge Ordinaria n. 193 del 16/06/1998 G.U. n. 144 del 23 Giugno 1998
Modifica all' articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
e' sostituito dal seguente:
  "  5. E'  consentito  successivamente  per i  mosti  e  per i  vini
ottenuti il passaggio sia dal livello di classificazione piu' elevato
a quelli inferiori (da DOCG a DOC  a IGT), sia da DOCG ad altra DOCG,
sia  da DOC  ad  altra DOC,  sia  da  una IGT  ad  altra, purche'  le
denominazioni  di origine  e  le indicazioni  geografiche si  trovino
nella  medesima  area  viticola  e  il  prodotto  abbia  i  requisiti
prescritti  per   la  denominazione  prescelta  e   quest'ultima  sia
territorialmente  piu' estesa  rispetto a  quella di  provenienza. La
riclassificazione puo'  essere effettuata  a cura del  detentore, nel
rispetto  della regolamentazione  dell'Unione  europea,  e deve,  per
ciascuna  partita,  essere  comunicata  all'ufficio  dell'Ispettorato
repressione  frodi  competente  per   territorio  e  alla  camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura  competente  prima
della relativa annotazione obbligatoria nei registri".
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 16 giugno 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Nota all'art. 1:
            -  Il testo dell'art. 7 della  legge 10 febbraio 1992, n.
          164 (Nuova disciplina   delle   denominazioni   d'origine),
          cosi'    come    modificato  dalla  presente  legge,  e' il
          seguente:
            "Art.  7 (Zona  di  produzione di  vini   ad  indicazione
          geografica  tipica  e   cambiamento  di   classificazione).
          -   1.     Le   menzioni  geografiche  che  definiscono  le
          indicazioni geografiche tipiche devono essere    utilizzate
          per        contraddistinguere      i        vini     aventi
          caratteristiche derivanti  da zone di  produzione,    anche
          comprendenti  le   aree   DOCG   o   DOC,   normalmente  di
          ampia    dimensione    viticola  designate  con   il   nome
          geografico  relativo  o  comunque  indicativo della zona in
          conformita' della  normativa italiana e   della  CEE    sui
          vini  IGT.  La  zona    di produzione di un vino IGT   deve
          comprendere  un  ampio  territorio  viticolo  che  presenti
          uniformita'   ambientale   e   conferisca   caratteristiche
          omogenee al   vino stesso, e per  il    quale  sussista  un
          interesse  collettivo  al  riconoscimento  del vino in esso
          prodotto.
            2.   Con   decreti   del   Ministro dell'agricoltura    e
          delle  foreste possono essere stabilite norme transitorie e
          deroghe aventi carattere di  eccezionalita', previo  parere
          delle regioni  interessate e  del Comitato nazionale di cui
          all'art. 17.
            3.  E'  consentita  la  coesistenza in una stessa area di
          produzione di piu'  vini a  denominazione di  origine e  ad
          indicazione    geografica  tipica,  anche  derivanti  dagli
          stessi   vigneti,  a  condizione  che  a  cura  dell'avente
          diritto   venga    operata    annualmente,    secondo    le
          prescrizioni   dei   relativi  disciplinari di  produzione,
          la   scelta vendemmiale riferita  a  ciascuna    superficie
          iscritta separatamente ad ogni albo  dei vigneti o ad  ogni
          elenco  delle vigne  di cui all'art.  15. Tale  scelta puo'
          riguardare denominazioni   di pari   o  inferiore  livello,
          ricadenti nella stessa zona di produzione.
            4.  Nel  caso sia stata operata  la scelta vendemmiale ai
          sensi del comma 3, la resa  massima  di  cui  all'art.  10,
          comma  1,  lettera  c), non puo'   comunque   superare   il
          limite   piu'   restrittivo   tra    quelli  stabiliti  dai
          differenti disciplinari di produzione.
            5.  E'  consentito  successivamente per i   mosti e per i
          vini   ottenuti   il   passaggio   sia   dal   livello   di
          classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG  a
          DOC  a  IGT),    sia da DOCG ad altra   DOCG, sia da DOC ad
          altra    DOC,  sia  da  una  IGT  ad    altra,  purche'  le
          denominazioni di origine  e le  indicazioni geografiche  si
          trovino    nella  medesima  area   viticola e   il prodotto
          abbia   i requisiti    prescritti  per    la  denominazione
          prescelta    e   quest'ultima sia   territorialmente   piu'
          estesa  rispetto     a   quella      di   provenienza.   La
          riclassificazione  puo' essere   effettuata   a  cura   del
          detentore,    nel      rispetto    della   regolamentazione
          dell'Unione  europea, e deve, per  ciascuna partita, essere
          comunicata    all'ufficio    dell'Ispettorato   repressione
          frodi competente   per territorio   e    alla  camera    di
          commercio,  industria, artigianato e agricoltura competente
          prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.
            6.   I nomi  geografici o  parte di  essi e  le sottozone
          usati per designare   vini DOCG    o  DOC    non    possono
          comunque  essere usati  per designare vini IGT.
            7.  La possibilita'  di utilizzare nomi corrispondenti  a
          frazioni o comuni o   zone amministrativamente  definite  o
          sottozone,  localizzati  all'interno    della    zona    di
          produzione  dei vini  DOCG  o  DOC,  e' consentita  per  le
          produzioni  classificate nelle  DOCG  o  DOC,  a condizione
          che sia  espressamente  prevista una  lista positiva    nei
          disciplinari  di    produzione  dei  singoli    vini di cui
          trattasi  e deve avvenire nel  rispetto delle  condizioni e
          delle    modalita'  stabilite  con  apposito  decreto   del
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
            8.  Il taglio   tra due o piu'  mosti o vini DOCG, DOC  o
          IGT diversi comporta  la   perdita   del   diritto  all'uso
          della    denominazione   di origine    per   il    prodotto
          ottenuto   che  puo'   tuttavia   essere classificato  come
          vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
            9.  Con    decreto del Ministro  dell'agricoltura e delle
          foreste, su parere delle  regioni interessate,  sentito  il
          Comitato    nazionale  di  cui  all'art.  17,   puo' essere
          autorizzato in via    transitoria,  per  un  periodo    non
          superiore    a   cinque    anni,  l'uso  di  una  IGT  gia'
          riconosciuta  collegata al  nome di  nuovi vitigni,  per  i
          quali  sia  stata superata la  fase della sperimentazione e
          sia stata presentata la  richiesta    di  riconoscimento  a
          livello  di  vitigni    raccomandati o autorizzati. Qualora
          detti vitigni siano  stati  autorizzati  dalla  CEE,  l'uso
          della relativa IGT diviene definitivo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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