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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Interventi nel settore del trasporto aereo
1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento,
riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore
funzionamento degli aeroporti di Perugia Sant'Egidio e di Salerno
Pontecagnano, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 14,5
miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, destinata ai due aeroporti anzidetti
in ragione, rispettivamente, di lire 1,5 miliardi annue nel triennio
1997-1999 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno
quindicennali di lire 9,9 miliardi per l'anno 1999 e di lire 15
miliardi per l'anno 2000, di cui una quota di lire 5 miliardi per il
potenziamento e l'ammodernamento degli aeroporti di Venezia, Siena,
Ancona, Perugia, Foggia e Napoli ai fini dello svolgimento del
Giubileo 2000.
3. E' autorizzata altresi' la spesa di lire 9 miliardi per l'anno
1998, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della
scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'articolo 2,
comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.
4. In relazione al processo di liberalizzazione e di
privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, e' autorizzato ad
erogare somme per la ricapitalizzazione delle societa' di trasporto
aereo di cui all'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di
lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500 miliardi per l'anno
2000 e di lire 500 miliardi per l'anno 2001. Il Ministro dei
trasporti e della navigazione riferisce ogni sei mesi al Parlamento
in merito all'andamento del predetto processo.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 5 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
maggio 1997, n. 119, cosi' recita:
"Art. 5 (Interventi nel settore del trasporto aereo). -
1. Per la realizzazione di opere di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione necessarie ad
assicurare, a breve e medio termine, il migliore
funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con
priorita' per gli aeroporti di Bari, Cagliari e
Catania, e' autorizzata, a decorrere dal secondo semestre
1997, la contrazione, da parte delle societa' di gestione
costituite secondo le previsioni dell'art. 10, comma 13,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza,
dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od
altre operazioni finanziarie in relazione a rate di
ammortamento per capitale ed interessi complessivamente
determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45
miliardi per l'anno 1998.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e'
affidata alle societa' di gestione aeroportuale
ovvero all'ente locale territorialmente competente.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli
istituti di credito interessati le quote di rate di
ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al
comma 1.
3. All'onere derivante dall'autorizzazione del presente
articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione".
- L'art. 2, comma 3-bis, del D.L. 28 giugno 1995,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1995, n. 351, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di gestioni aeroportuali, di trasporti
eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di
emergenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto
1995, n. 197, cosi' recita:
"3-bis. Nell'ambito della trasformazione dell'Azienda,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, si dovra' procedere
alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola
nazionale per l'assistenza al volo, individuando una
adeguata area aeroportuale, fornita di appositi
supporti strutturali".