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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il mandato dei membri del consiglio centrale interforze della
rappresentanza militare, nonche' dei consigli centrali, intermedi e
di base delle rappresentanze di Esercito, Marina, Aeronautica, Arma
dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza, in carica alla data
del 15 marzo 1998, eletti nelle categorie del personale in servizio
permanente e volontario, e' prorogato fino all'entrata in vigore
della legge di riforma della rappresentanza militare e comunque non
oltre il 31 dicembre 1998. Sino alla proclamazione dei nuovi eletti
si applica l'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del
Ministro della difesa del 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.
2. Per tutto il periodo di proroga del mandato e sino alla
conclusione dei procedimenti elettorali di cui al comma 1, le
modifiche concernenti la collocazione e la composizione dei consigli
intermedi di rappresentanza (COIR), disposte ai sensi dell'articolo 5
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, non comportano
la decadenza dal mandato degli eletti ai COIR nelle categorie del
personale in servizio permanente e volontario e gli stessi restano in
carica, eventualmente anche in soprannumero rispetto alla
composizione fissata per il COIR cui e' collegato, ai fini della
rappresentanza, il reparto o ente dove prestano servizio.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
della disposizione di legge alla quale e' operato il
rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 691 del 1979
(Regolamento che disciplina l'attuazione della
rappresentanza militare), cosi' come sostituto dall'art.
1 del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136, e' il seguente:
"Art. 5 (Composizione e collocazione dei COIR). - I
COIR sono costituiti da rappresentanti delle categorie A,
B, C, D ed E.
La collocazione e la composizione dei COIR sono quelle
risultanti dalla tabella B, annesso 2, al presente
regolamento.
La tabella B viene modificata, in relazione a
variazioni di forza elettiva e a modifiche
organicostrutturali delle Forze armate e dei Corpi armati
con decreto del Ministro della difesa di concerto con
quello delle finanze".