Legge Ordinaria n. 199 del 26/06/1998 G.U. n. 150 del 30 Giugno 1998
Proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  mandato  dei membri del consiglio centrale interforze della
rappresentanza  militare,  nonche' dei consigli centrali, intermedi e
di  base  delle rappresentanze di Esercito, Marina, Aeronautica, Arma
dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza, in carica alla data
del  15  marzo 1998, eletti nelle categorie del personale in servizio
permanente  e  volontario,  e'  prorogato  fino all'entrata in vigore
della  legge  di riforma della rappresentanza militare e comunque non
oltre  il  31 dicembre 1998. Sino alla proclamazione dei nuovi eletti
si  applica  l'articolo  2  del regolamento approvato con decreto del
Ministro  della  difesa del 9 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1985.
  2.  Per  tutto  il  periodo  di  proroga  del  mandato  e sino alla
conclusione  dei  procedimenti  elettorali  di  cui  al  comma  1, le
modifiche  concernenti la collocazione e la composizione dei consigli
intermedi di rappresentanza (COIR), disposte ai sensi dell'articolo 5
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
4  novembre  1979, n. 691, e successive modificazioni, non comportano
la  decadenza  dal  mandato  degli eletti ai COIR nelle categorie del
personale in servizio permanente e volontario e gli stessi restano in
carica,   eventualmente   anche   in   soprannumero   rispetto   alla
composizione  fissata  per  il  COIR  cui e' collegato, ai fini della
rappresentanza, il reparto o ente dove prestano servizio.
 
          Avvertenza:
            Il  testo della  nota  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          della disposizione di legge  alla  quale  e'  operato    il
          rinvio    e  della   quale restano   invariati il  valore e
          l'efficacia.
           Nota all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 5  del    D.P.R.  n.  691  del  1979
          (Regolamento    che   disciplina       l'attuazione   della
          rappresentanza militare),  cosi' come sostituto   dall'art.
          1  del  D.P.R.  28 marzo  1986,  n.  136, e'  il seguente:
            "Art.   5 (Composizione  e collocazione  dei  COIR). -  I
          COIR  sono costituiti da rappresentanti delle categorie  A,
          B, C, D ed E.
            La  collocazione e  la composizione dei COIR  sono quelle
          risultanti  dalla  tabella  B,  annesso  2,   al   presente
          regolamento.
            La   tabella   B     viene  modificata,  in  relazione  a
          variazioni   di   forza   elettiva   e   a        modifiche
          organicostrutturali  delle Forze  armate e dei Corpi armati
          con decreto del   Ministro della difesa di    concerto  con
          quello delle finanze".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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