Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di
promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle
associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n.
93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari
1998, 1999 e 2000, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le
modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi
per un importo complessivo di lire 8 miliardi per il 1998 e di lire 4
miliardi annue per gli anni 1999 e 2000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 31 gennaio 1994, n. 93, reca: "Norme per la
concessione di contributi alle associazioni
combattentistiche".
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca:
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".