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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Visite dei parlamentari nelle strutture militari
1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le
strutture militari della difesa e ogni altro luogo e zona militare
ovvero le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti
o comunque personale delle Forze armate.
2. Le visite devono essere annunciate con preavviso di almeno
ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate
possono essere visitate previa specifica autorizzazione.
3. Le visite devono svolgersi secondo le modalita' definite dal
regolamento di cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire
con la normale attivita' di servizio e con la funzionalita' delle
strutture.