Legge Ordinaria n. 206 del 24/06/1998 G.U. n. 152 del 2 Luglio 1998
Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
          Visite dei parlamentari nelle strutture militari
  1. I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le
strutture  militari  della  difesa e ogni altro luogo e zona militare
ovvero  le installazioni, fisse o mobili, che ospitano corpi, reparti
o comunque personale delle Forze armate.
  2.  Le  visite  devono  essere  annunciate  con preavviso di almeno
ventiquattro ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate
possono essere visitate previa specifica autorizzazione.
  3.  Le  visite  devono  svolgersi secondo le modalita' definite dal
regolamento  di  cui all'articolo 6, tali comunque da non interferire
con  la  normale  attivita'  di servizio e con la funzionalita' delle
strutture.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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